5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/25


Ricorso proposto il 28 aprile 2021 — Bulgaria/Commissione

(Causa T-235/21)

(2021/C 263/34)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: Ts. Mitova e L. Zahariev)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione, del 17 febbraio 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), nella parte riguardante la voce di bilancio 6200, in quanto esclude dal finanziamento dell’Unione europea riguardante il FEAGA spese della Repubblica di Bulgaria per un ammontare di EUR 7 656 848,97, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 (2) in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento n. 908/2014 (3) e gli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie del 2015 (4), dei diritti della difesa e dei principi di leale cooperazione, del contraddittorio e di buona amministrazione, a causa di una modifica della base giuridica riguardo alla procedura di verifica di conformità in forza della quale alcune spese, oggetto della decisione controversa, sono state escluse dal finanziamento dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE a causa della contraddittorietà e dell’insufficienza di motivazione della decisione 2021/261.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 54, paragrafo 5, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 a causa di un’interpretazione errata della Commissione europea secondo la quale, nel caso di specie, il termine di 18 mesi previsto all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, ha iniziato a decorrere dal «ricevimento da parte dell'organismo pagatore» delle relazioni finali dell’OLAF.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, dell’articolo 325 TFUE e dei principi di sicurezza e autonomia processuale, a causa della conclusione infondata ed errata della Commissione europea secondo cui l’organismo pagatore non ha agito con la diligenza necessaria per recuperare gli importi controversi e ha dato prova di negligenza non avendo avviato il procedimento amministrativo di recupero nel termine previsto all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013.

5.

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che l’importo accertato nella decisione controversa delle spese escluse dal finanziamento dell’Unione non è conforme alle disposizioni dell’articolo 54 del regolamento n. 306/2013 e viola il principio di proporzionalità.


(1)  GU L 59, 2021, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347, 2013, pag. 549).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255, 2014, pag. 59).

(4)  C(2015) 3675 final.