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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/32 |
Ricorso proposto il 16 aprile 2021 — Polynt / ECHA
(Causa T-207/21)
(2021/C 228/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italia) (rappresentanti: C. Mereu, P. Sellar e S. Abdel-Qader, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare tale ricorso ricevibile e fondato; |
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’ECHA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche del 9 febbraio 2021 con la quale è stata confermata la decisione dell’ECHA che richiede di condurre test aggiuntivi come parte della valutazione della sostanza anidride esaidro-4-metilftalica (procedimento A-015-2019) a norma dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («Regolamento REACH»). A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso è incorsa in errore di diritto quando ha effettuato un controllo di legittimità della decisione dell’ECHA TPE-D-2114483466-38-01/F, del 4 settembre 2019, su una proposta di sperimentazione per la sostanza anidride esaidro-4-metilftalica (numero CE 243-072-0 e numero CAS 19438-60-9) («4-MHHPA»); |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso è incorsa in errore di diritto quando ha concluso che l’esame delle proposte di sperimentazione è lo stesso dell’esame per controllo di conformità; |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha omesso di applicare il criterio giuridico corretto e di considerare gli argomenti della ricorrente, ha invertito l’onere della prova in relazione ai requisiti della colonna 2 della sezione 8.7.3. dell’allegato X al regolamento REACH e ha omesso di esaminare gli argomenti della ricorrente riguardo agli accertamenti contenuti nel documento dell’OMS «Concise International Chemical Assessment Document 75»; |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha violato/applicato erroneamente gli articoli da 91 a 93 del regolamento REACH; |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha omesso di considerare gli argomenti della ricorrente vertenti sulla violazione dell’articolo 13 TFUE, dell’articolo 25 del regolamento REACH e dei principi di protezione del benessere degli animali, di proporzionalità e di buona amministrazione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).