7.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 217/55


Ricorso proposto il 7 aprile 2021 — RI e a. / Consiglio e a.

(Causa T-190/21)

(2021/C 217/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: RI e altri 15 ricorrenti (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via principale:

per quanto riguarda il rapporto di lavoro:

convertire i rapporti contrattuali dei ricorrenti in contratti di lavoro a tempo indeterminato;

condannare i convenuti a versare un indennizzo compensativo di preavviso:

al ricorrente RW: EUR 65 726,17.

al ricorrente RZ: EUR 84 748,27.

condannare i convenuti a indennizzare i ricorrenti per la mancata iscrizione al regime previdenziale nazionale, da stabilire sulla base della legislazione applicabile,

condannare i convenuti a pagare ai ricorrenti gli interessi su tali somme,

fissare un termine alle parti per valutare detto indennizzo che dovrà essere definito;

quanto agli altri diritti:

accertare che i ricorrenti avrebbero dovuto essere assunti come agenti temporanei da uno dei primi tre convenuti e dichiarare che i primi tre convenuti hanno trattato i ricorrenti in maniera illegittima e discriminatoria, senza giustificazione oggettiva, per quanto concerne la loro retribuzione, i loro diritti pensionistici e relativi benefici, nonché per quanto concerne la garanzia di un successivo impiego;

condannare i primi tre convenuti a indennizzare ciascun ricorrente del pregiudizio subito per la mancata applicazione di retribuzioni, diritti pensionistici, indennizzi e benefici derivanti dall’applicazione del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, cagionato dall’illegittima disparità di trattamento;

condannare i convenuti a pagare ai ricorrenti gli interessi su tali somme,

fissare un termine alle parti per stabilire detto indennizzo tenendo conto del grado e dello scatto in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere rispettivamente assunti, della progressione media di retribuzione, dell’evoluzione della loro rispettiva carriera, degli assegni che avrebbero dovuto percepire all’epoca a titolo di tali contratti di agente temporaneo e comparare i risultati ottenuti con la retribuzione effettivamente percepita dai ricorrenti;

in subordine:

condannare i primi tre convenuti a indennizzare i ricorrenti a titolo della loro responsabilità extracontrattuale per il mancato rispetto dei loro diritti fondamentali, valutati ex aequo et bono nell’importo di EUR 20 000 per anno di anzianità;

condannare i convenuti a pagare gli interessi su tali somme;

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi che sono, essenzialmente, identici o simili a quelli dedotti nella causa T-183/21, QP e a./Consiglio e a.