7.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 217/50


Ricorso proposto il 7 aprile 2021 — PKK / Consiglio

(Causa T-182/21)

(2021/C 217/66)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) (rappresentanti: A. van Eik e T. Buruma, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio e il regolamento di esecuzione 2021/138 del Consiglio nella parte in cui essi riguardano il PKK (alias KADEK, alias KONGRA-GEL);

condannare il convenuto alle spese, oltre interessi, la cui entità sarà determinata in una fase successiva.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio (1) e il regolamento di esecuzione 2021/138 del Consiglio (2) sarebbero nulli nella parte in cui riguardano il ricorrente, poiché violano il principio della certezza del diritto e/o l’articolo 1, paragrafo 2, della posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC (3) e/o dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 del Consiglio (4). Il ricorrente sostiene che il Consiglio non ha fornito una chiara e precisa identificazione della definizione concettuale del PKK.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio e il regolamento di esecuzione 2021/138 del Consiglio sarebbero nulli nella parte in cui riguardano il ricorrente, poiché quest’ultimo non può essere qualificato come gruppo o entità coinvolta in atti terroristici a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio e il regolamento di esecuzione 2021/138 del Consiglio sarebbero nulli nella parte in cui riguardano il ricorrente, poiché non è stata presa alcuna decisione da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio e il regolamento di esecuzione 2021/138 del Consiglio sarebbero nulli nella parte in cui riguardano il ricorrente, in quanto il Consiglio non ha condotto alcun adeguato riesame, come richiesto dall’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio e il regolamento di esecuzione 2021/138 del Consiglio sarebbero nulli nella parte in cui riguardano il ricorrente, in quanto la decisione e il regolamento di esecuzione non soddisfano i requisiti di proporzionalità e di sussidiarietà.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio e il regolamento di esecuzione 2021/138 del Consiglio sarebbero nulli nella parte in cui riguardano il ricorrente, poiché non soddisfano l’obbligo di motivazione in conformità con l’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio e il regolamento di esecuzione 2021/138 del Consiglio sarebbero nulli nella parte in cui riguardano il ricorrente, poiché violano i diritti della difesa del ricorrente e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.


(1)  Decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio, del 5 febbraio 2021, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2020/1132 (GU 2021, L 43, pag. 14).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio, del 5 febbraio 2021, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 (GU 2021, L 43, pag. 1).

(3)  Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (2001/931/PESC) (GU 2001, L 344, pag. 93).

(4)  Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 70).