31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 206/30


Ricorso proposto l’11 marzo 2021 — Paccor Packaging e a./ Commissione

(Causa T-148/21)

(2021/C 206/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Paccor Packaging GmbH (Düsseldorf, Germania), e altri 6 (rappresentanti: P. Kugel e G. Dávid, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020 (1) nella sua interezza, o, in subordine, annullare parzialmente il regolamento 2020/2151, per quanto concerne l’articolo 2, paragrafo 4, nonché l’allegato IV dello stesso, o, in subordine, annullare parzialmente il regolamento 2020/2151, nella parte in cui concerne le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica;

annullare parzialmente il regolamento 2020/2151, per quanto concerne l’articolo 3;

annullare parzialmente la direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019, (2) per quanto concerne l’articolo 7, nella misura in cui si applica alle tazze per bevande, e il punto 4 di cui alla parte D dell’allegato di tale direttiva; e

condannare la convenuta alle spese;

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi e un’eccezione di illegittimità:

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta, adottando il regolamento 2020/2151, ha violato l’articolo 7 della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente e ha ecceduto le competenze conferitele dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta, adottando il regolamento 2020/2151, ha violato un requisito procedurale essenziale adottando quest’ultimo dopo il 3 luglio 2020, e le relative versioni linguistiche corrette oltre 6 mesi dopo il termine fissato dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo nella direttiva 2019/904.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta, adottando il regolamento 2020/2151, ha violato l’articolo 7 della direttiva 2019/904 e i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta, adottando il regolamento 2020/2151, ha violato l’obbligo di motivazione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2019/904, ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha ecceduto le proprie competenze.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2019/904 e ha commesso un manifesto errore di valutazione.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato il principio di proporzionalità.

I ricorrenti sollevano anche un’eccezione di illegittimità, conformemente all’articolo 277 TFUE, vertente sull’illegittimità dell’articolo 7 e della parte D, punto 4, dell’allegato della direttiva 2019/904.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2020 L 428, pag. 57)

(2)  Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2019 L 155, pag. 1)