31.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 206/30 |
Ricorso proposto l’11 marzo 2021 — Paccor Packaging e a./ Commissione
(Causa T-148/21)
(2021/C 206/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Paccor Packaging GmbH (Düsseldorf, Germania), e altri 6 (rappresentanti: P. Kugel e G. Dávid, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020 (1) nella sua interezza, o, in subordine, annullare parzialmente il regolamento 2020/2151, per quanto concerne l’articolo 2, paragrafo 4, nonché l’allegato IV dello stesso, o, in subordine, annullare parzialmente il regolamento 2020/2151, nella parte in cui concerne le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica; |
— |
annullare parzialmente il regolamento 2020/2151, per quanto concerne l’articolo 3; |
— |
annullare parzialmente la direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019, (2) per quanto concerne l’articolo 7, nella misura in cui si applica alle tazze per bevande, e il punto 4 di cui alla parte D dell’allegato di tale direttiva; e |
— |
condannare la convenuta alle spese; |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi e un’eccezione di illegittimità:
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta, adottando il regolamento 2020/2151, ha violato l’articolo 7 della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente e ha ecceduto le competenze conferitele dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta, adottando il regolamento 2020/2151, ha violato un requisito procedurale essenziale adottando quest’ultimo dopo il 3 luglio 2020, e le relative versioni linguistiche corrette oltre 6 mesi dopo il termine fissato dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo nella direttiva 2019/904. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta, adottando il regolamento 2020/2151, ha violato l’articolo 7 della direttiva 2019/904 e i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta, adottando il regolamento 2020/2151, ha violato l’obbligo di motivazione. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2019/904, ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha ecceduto le proprie competenze. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2019/904 e ha commesso un manifesto errore di valutazione. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato il principio di proporzionalità. I ricorrenti sollevano anche un’eccezione di illegittimità, conformemente all’articolo 277 TFUE, vertente sull’illegittimità dell’articolo 7 e della parte D, punto 4, dell’allegato della direttiva 2019/904. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2020 L 428, pag. 57)
(2) Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2019 L 155, pag. 1)