3.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 163/38


Ricorso proposto il 3 febbraio 2021 — Sistem ecologica / Commissione

(Causa T-81/21)

(2021/C 163/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente:«Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac (Srbac, Bosnia-Erzegovina) (rappresentanti: D. Diris, D. Rjabynina e C. Kocks, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che l’OLAF ha illegittimamente omesso di adottare nei suoi confronti le misure previste dalle norme applicabili, in particolare di notificarle la decisione di apertura di indagini o di un’investigazione che la riguardano individualmente, di informarla di indagini o investigazioni in cui potrebbe essere coinvolta personalmente e di consentirle di presentare il proprio punto di vista su tutti i fatti che la riguardano prima che da tali investigazioni o indagini venissero tratte conclusioni che la riguardano personalmente;

annullare la decisione adottata dall’OLAF il 25 novembre 2020 recante rigetto della richiesta di accesso della ricorrente al proprio fascicolo di indagine;

annullare la decisione adottata dall’OLAF il 25 novembre 2020 di considerare come reclami le osservazioni formulate dalla ricorrente il 16 ottobre 2020;

annullare la decisione adottata dall’OLAF il 27 novembre 2020 recante rigetto dei reclami della ricorrente del 16 ottobre 2020;

annullare la decisione adottata dall’OLAF l’8 dicembre 2020 con cui veniva chiusa l’indagine nei suoi confronti;

annullare la decisione adottata dall’OLAF il 21 dicembre 2020 secondo la quale i reclami della ricorrente del 14 dicembre 2020 non saranno considerati come tali;

dichiarare che le informazioni e i dati relativi alla medesima nonché ogni elemento di prova pertinente trasmessi alle autorità nazionali costituiscono prove inammissibili, tra cui il resoconto di missione dell’OLAF del 16 gennaio 2020, la comunicazione del 9 giugno 2020 e la relazione finale dell’8 dicembre 2020;

dichiarare illegittima ogni procedura di indagine svolta in ottemperanza delle suddette decisioni;

dichiarare illegittime tutte le conclusioni tratte da tali indagini;

dichiarare illegittime tutte le informazioni trasferite alle autorità nazionali, tra cui la comunicazione del 9 giugno 2020 e la relazione finale dell’8 dicembre 2020;

condannare la Commissione a versare alla ricorrente la somma di EUR 3 026 388,74 a titolo di risarcimento per i danni subiti, valutati in via provvisoria, unitamente agli interessi al tasso dell’8 % annuo dal 15 giugno 2020 fino al completo pagamento, per la condotta illecita tenuta dall’OLAF e per le perdite causate alle attività professionali della ricorrente ed alla sua reputazione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce 14 motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza e di indipendenza delle indagini dell’OLAF.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di imparzialità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del privilegio contro l’autoincriminazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto all’informazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013 (1).

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati prima che vengano adottate misure che arrecano pregiudizio.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi di riservatezza e tutela dei dati, a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: violazione del diritto della ricorrente di accedere al fascicolo e del principio di buona amministrazione.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) 1049/2001 (2).

10.

Decimo motivo, vertente sulla violazione del principio di dovuta diligenza.

11.

Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

12.

Dodicesimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

13.

Tredicesimo motivo, vertente sull’annullamento delle decisioni dell’OLAF.

14.

Quattordicesimo motivo, vertente sulla responsabilità extracontrattuale dell’OLAF in relazione ai danni subiti dalla ricorrente.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).