Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 novembre 2022 –
ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk / EUIPO – ESSAtech (Accessorio per telecomando senza fili)

(causa T‑612/21)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un accessorio per telecomando senza fili – Causa di nullità – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 – Obbligo di motivazione – Articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali»

1. 

Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Fatti e prove non dedotti in tempo utile – Presa in considerazione – Potere discrezionale dell’Ufficio – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 55, 63, § 2, e 108, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 4)

(v. punti 29, 30, 33, 35, 36, 62, 65, 74)

2. 

Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Fatti e prove non dedotti in tempo utile – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Obbligo di motivazione

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, §§ 1 e 2, c); regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 62 e 63, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 4]

(v. punti 37‑40, 45, 54)

3. 

Disegni e modelli comunitari – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione adottata da un’unità dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Esame d’ufficio dei motivi di ricorso attinenti ai requisiti procedurali essenziali – Ammissibilità – Presupposti – Mancata contestazione della parte che non dispensa dall’esame e dalla motivazione

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 63, § 1 e § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, §§ 2 e 4)

(v. punto 58)

4. 

Disegni e modelli comunitari – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Interesse ad agire – Motivo vertente sulla violazione delle forme sostanziali – Competenza vincolata dell’Ufficio – Carenza di interesse

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 61)

(v. punto 73)

Dispositivo

1) 

La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2021 (procedimento R 1072/2020‑3) è annullata.

2) 

L’EUIPO è condannato alle spese sostenute nell’ambito del procedimento tanto dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO quanto dinanzi al Tribunale.