Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2023 –
Zaytsev e Bremino-Grupp / Consiglio

(cause riunite T‑563/21 e T‑564/21) ( 1 )

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento dei nomi dei ricorrenti negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità»

1. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/997]

(v. punti 25‑29, 33, 34, 37, 39)

2. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione iniziale che ha inserito il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Assenza di notifica individuale – Effetto sorpresa – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/997]

(v. punti 44‑49, 56)

3. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione – Ammissibilità – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/997]

(v. punti 50‑52, 56)

4. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Diritto di accesso ai documenti – Diritto di essere ascoltato – Diritti subordinati ad una domanda in tal senso al Consiglio

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/997]

(v. punti 54‑56)

5. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/997]

(v. punti 60‑64, 75, 81, 82, 95, 96)

6. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Elemento comunicato in quanto elemento a discarico da parte della persona oggetto delle misure restrittive – Inclusione

[Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/997]

(v. punto 65)

7. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Atti che possono trovare fondamento in alcuni punti della motivazione e non in altri – Validità di tali atti

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/997]

(v. punto 67)

8. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Rapporto personale con il presidente Lukashenko – Nozione – Valutazione dei fatti e verifica degli elementi probatori

[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/997]

(v. punti 88, 99)

9. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione – Errore di valutazione – Assenza

[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/997]

(v. punti 100, 101, 103, 107‑111, 115‑117)

10. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Restrizione del diritto di proprietà, del diritto di esercitare un’attività economica e lesione della reputazione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

[Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 15, 16 e 17; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/997]

(v. punti 123‑131)

Dispositivo

1) 

I ricorsi nelle cause T-563/21 e T-564/21 sono respinti.

2) 

Il sig. Alexander Zaytsev e la Bremino-Grupp TAA sono condannati alle spese.


( 1 ) GU C 490 del 6.12.2021.