Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 20 marzo 2024 –
DZ Hyp/CRU (SRB)
(causa T‑395/21) ( 1 )
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Tutela giurisdizionale effettiva – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della Commissione – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza»
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1. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Disposizioni relative ai contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento per la risoluzione – Concessione di margine di discrezionalità al Comitato di risoluzione unico (SRB) quanto al metodo di calcolo dei contributi ex ante – Presupposti – Definizione con sufficiente chiarezza della portata e delle modalità di esercizio di tale potere (Regolamento della Commissione 2015/63, artt. 6, §§ 5‑7, e 7, § 4) (v. punti 87‑90, 92) |
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2. |
Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Fissazione dei criteri di correzione di detti contributi – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; regolamento della Commissione 2015/63; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 105, 107, 112, 162) |
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3. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 280‑291, 312, 314) |
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4. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Fornitura, da parte dell’autore, di spiegazioni circa la motivazione dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposti – Assenza di contraddizioni e obbligo di coerenza delle spiegazioni con detta motivazione (Art. 296, comma 2, TFUE) (v. punti 349, 350) |
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5. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 352, 353) |
Dispositivo
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1) |
La decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico è annullata nella parte in cui riguarda la DZ Hyp AG. |
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2) |
Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/22, nella parte in cui essa riguarda la DZ Hyp AG, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il periodo di contribuzione 2021. |
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3) |
Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla DZ Hyp AG. |
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4) |
La Commissione europea si farà carico delle proprie spese. |
( 1 ) GU C 349 del 30.8.2021.