Causa T‑326/21
Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd
e
Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 21 giugno 2023
«Dumping – Importazione di prodotti estrusi in alluminio originari della Cina – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 – Istituzione di un dazio antidumping definitivo – Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 – Definizione del prodotto di cui trattasi – Determinazione del valore normale – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento 2016/1036 – Relazione che constata l’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore – Onere della prova – Ricorso ad un paese rappresentativo – Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del regolamento 2016/1036 – Pregiudizio – Fattori e indicatori economici che influiscono sulla situazione dell’industria dell’Unione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione»
Eccezione di illegittimità – Eccezione sollevata in fase di replica – Irricevibilità
(Art. 277 TFUE)
(v. punti 23-26)
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni asseritamente cagionati da un’istituzione dell’Unione – Elementi idonei a identificare il comportamento contestato all’istituzione, il nesso di causalità e il carattere reale e certo del danno cagionato – Assenza – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 29-32)
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Assenza – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 36-42)
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata
(v. punti 47-53)
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Definizione del prodotto di cui trattasi – Fattori che possono essere presi in considerazione – Applicazione dei criteri scelti dalle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 1)
(v. punti 56-68)
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Deroghe previste dal regolamento antidumping di base – Distorsioni significative del mercato nel paese esportatore – Relazione che descrive la situazione del mercato in un paese esportatore – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Onere della prova
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 1 e 6 bis)
(v. punti 72-83, 97-119)
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Motivi diversi da quelli della parte principale a sostegno della quale l’intervento è effettuato – Ricevibilità – Presupposto – Collegamento con l’oggetto della controversia così come circoscritto dalle conclusioni e dai motivi formulati dalle parti principali
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 142, § 1, e 145, § 2, b)]
(v. punti 84-96, 178, 179, 183, 184, 248-250, 254-256)
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Distorsioni significative del mercato nel paese esportatore – Calcolo del valore normale sulla base di prezzi o di valori di riferimento non falsati – Presa in considerazione dei costi di produzione e di vendita corrispondenti in un paese rappresentativo – Scelta del paese rappresentativo appropriato – Criteri – Livello di sviluppo economico simile a quello del paese esportatore – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 6 bis)
(v. punti 125-136)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punti 138-142)
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Censura non sufficientemente chiara e precisa – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 149-151, 258-266)
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indicatori che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione
(Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2016/1036, art. 3)
(v. punti 163-196)
Sintesi
Avendo ricevuto una denuncia depositata dall’associazione European Aluminium, la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione 2021/546, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti estrusi in alluminio originari della Cina ( 1 ).
Le società di diritto cinese Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd e Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, che producono ed esportano verso l’Unione europea prodotti estrusi in alluminio, hanno proposto un ricorso inteso segnatamente all’annullamento del citato regolamento di esecuzione. La società italiana Airoldi Metalli SpA (in prosieguo: la «Airoldi») è intervenuta nel procedimento a sostegno delle ricorrenti.
Nel rigettare il ricorso di annullamento, il Tribunale fornisce varie precisazioni sul nuovo metodo di calcolo del valore normale del prodotto oggetto di un’inchiesta antidumping in presenza di distorsioni significative del mercato nel paese esportatore, quale introdotto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento antidumping di base ( 2 ).
Giudizio del Tribunale
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti imputavano, tra l’altro, alla Commissione di aver commesso un errore di diritto nel definire il «prodotto considerato» dall’inchiesta antidumping, vale a dire i prodotti estrusi in alluminio originari della Cina. A questo proposito, esse affermavano di produrre migliaia di tipi di prodotti estrusi in alluminio, sicché la Commissione avrebbe dovuto procedere a delle distinzioni.
Sottolineando che la definizione del prodotto considerato rientra nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale riconosciuto alle istituzioni dell’Unione nel settore delle misure di difesa commerciale, il Tribunale constata che, conformemente alla giurisprudenza in materia, la Commissione ha preso in considerazione vari fattori pertinenti ai fini della definizione suddetta, quali le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti in questione, il loro uso, la loro intercambiabilità, la domanda da parte dei clienti e il processo di fabbricazione.
Inoltre, sebbene l’onere della prova gravasse su di loro, le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione avesse mal valutato i suddetti fattori, né quali altri fattori più pertinenti avrebbero dovuto essere presi in considerazione.
Pertanto, la censura relativa ad un errore manifesto di valutazione nella definizione del prodotto considerato è respinta.
Il Tribunale esamina poi le critiche sollevate dalle ricorrenti avverso la constatazione, effettuata dalla Commissione, dell’esistenza di distorsioni significative sul mercato cinese, nonché gli elementi presentati dalla Airoldi per contestare la legittimità della «relazione relativa alle distorsioni significative sul mercato cinese» ( 3 ), redatta dalla Commissione nel 2017 e presa in considerazione da quest’ultima ai fini dell’adozione del regolamento di esecuzione 2021/546.
Per quanto riguarda il motivo di censura fatto valere dalla Airoldi, il Tribunale ricorda che soltanto gli argomenti di un interveniente che si collochino nel quadro definito dalle conclusioni e dai motivi formulati dalle parti principali sono ricevibili. Orbene, dato che le ricorrenti non avevano messo in discussione la legittimità della relazione relativa alle distorsioni significative sul mercato cinese, il motivo di censura della Airoldi che contesta tale relazione viene respinto perché irricevibile.
Per quanto riguarda le censure delle ricorrenti che criticano l’analisi compiuta dalla Commissione riguardo all’esistenza di distorsioni significative sul mercato cinese, il Tribunale sottolinea che il concetto di «distorsioni significative» nel paese esportatore e il metodo di calcolo del valore normale del prodotto considerato in presenza di siffatte distorsioni sono stati introdotti nel regolamento antidumping di base dal regolamento di modifica 2017/2321 ( 4 ).
In tale contesto, il nuovo articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento antidumping di base prevede che, in presenza di distorsioni significative nel paese esportatore, si possa derogare al principio secondo cui il valore normale deve essere stabilito prioritariamente sulla base del prezzo realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali in tale paese. Conformemente alla lettera c) di questa stessa disposizione, la Commissione può redigere una relazione che descrive la situazione del mercato in un certo paese o in un particolare settore qualora essa disponga di indicazioni debitamente fondate sulla possibile esistenza di distorsioni significative in tale paese o in tale settore. Le relazioni di questo tipo e gli elementi di prova sui quali esse si fondano vengono inseriti nel fascicolo di ogni inchiesta che si riferisce al paese o al settore in questione.
Dopo aver anteposto tali precisazioni, il Tribunale constata che, nel caso di specie, la Commissione ha concluso per l’esistenza di distorsioni significative nel settore dei prodotti estrusi in alluminio in Cina sulla base di un’analisi dei diversi fattori di cui bisogna segnatamente tener conto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento antidumping di base. Oltre a ciò, lungi dall’accontentarsi di un’analisi vaga e ipotetica come sostengono le ricorrenti, la Commissione ha preso in considerazione non soltanto la relazione relativa alle distorsioni significative sul mercato cinese, elaborata ai sensi della lettera c) di detta disposizione, ma anche un complesso di relazioni, di documenti e di dati provenienti da una varietà importante di fonti, anche cinesi. Inoltre, la Commissione non è venuta meno neppure al proprio obbligo di mettere le ricorrenti in condizioni di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze addotte e sugli elementi di prova assunti dalla Commissione a sostegno della propria conclusione concernente le distorsioni significative sul mercato cinese.
Così, il Tribunale rigetta le diverse censure volte a contestare la valutazione dell’esistenza di distorsioni significative sul mercato cinese.
Secondo il Tribunale, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione neppure scegliendo la Turchia come paese rappresentativo al fine di costruire il valore normale del prodotto considerato.
L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento antidumping di base stabilisce che, qualora sia accertato che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza di distorsioni significative su tale mercato, il valore normale del prodotto considerato è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento non falsati. A questo scopo, la Commissione può utilizzare come fonti di informazione, segnatamente, i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore.
Il criterio che deve attualmente essere rispettato nella selezione del paese rappresentativo appropriato è, di conseguenza, il livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore. Al rispetto di questo nuovo criterio è subordinata la perdurante applicabilità della parte essenziale della giurisprudenza formatasi sulle disposizioni sostituite del regolamento antidumping di base, vale a dire che la Commissione deve fondarsi su un paese terzo in cui il prezzo di un prodotto simile si forma in circostanze quanto più possibile paragonabili a quelle del paese di esportazione.
Sulla scorta di tali precisazioni, il Tribunale respinge, da un lato, i riferimenti delle ricorrenti alla giurisprudenza antecedente non trasponibile e constata, dall’altro, che esse non contestano il fatto che la Turchia mostri un livello di sviluppo simile a quello della Cina. Inoltre, rigettando gli argomenti relativi al fatto che la Cina ha un numero di abitanti superiore alla Turchia e che la domanda interna è differente, il Tribunale conclude che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta della Turchia come paese rappresentativo.
Secondo il Tribunale, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione neppure là dove ha concluso per l’esistenza di un pregiudizio per l’industria dell’Unione e di un nesso di causalità tra tale pregiudizio e le importazioni di prodotti estrusi in alluminio originari della Cina.
A questo proposito, il Tribunale respinge l’argomento delle ricorrenti secondo cui la quota di mercato importante detenuta dai produttori dell’Unione escluderebbe che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole. Il Tribunale respinge, inoltre, le censure relative al fatto che la Commissione avrebbe trascurato il contesto di crescita significativa dei consumi e della redditività di tale industria. Su tale punto, il Tribunale ricorda, da un lato, che, per constatare che l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio tale da giustificare l’adozione di dazi antidumping, non è necessario che tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti dimostrino una tendenza negativa. Dall’altro lato, la Commissione ha sottolineato che l’industria dell’Unione aveva, malgrado la progressione della domanda, perduto quote di mercato e che la sua redditività era diminuita durante il periodo considerato.
Allo stesso modo, la Commissione non è incorsa in errori neppure nel prendere in considerazione la quota di mercato delle importazioni in provenienza della Cina che, secondo le ricorrenti, sarebbe inferiore al 15% in valore assoluto. Infatti, se l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base dispone che una procedura non viene aperta qualora le importazioni in provenienza da un paese rappresentino una quota di mercato inferiore all’1%, la quota di mercato delle importazioni di prodotti estrusi in alluminio in provenienza dalla Cina è largamente superiore a tale percentuale. Tenendo presente che il regolamento antidumping di base non prevede alcun’altra soglia di quota di mercato per concludere che le importazioni in provenienza da un paese terzo non sono idonee a causare un pregiudizio, il Tribunale constata che le ricorrenti non hanno addotto altri argomenti che permettano di concludere che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione.
Poiché anche gli altri motivi sollevati si sono rivelati irricevibili o infondati, il Tribunale respinge il ricorso della sua interezza.
( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2021, L 109, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (GU 2017, L 338, pag. 1).
( 3 ) Documento di lavoro della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale del 20 dicembre 2017 [SWD(2017) 483 final/2].
( 4 ) Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento di base e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2017, L 338, pag. 1).