Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2022 –
Pshonka / Consiglio

(causa T‑242/21) ( 1 )

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»

1. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo

[Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 48; decisione del Consiglio (PESC) 2021/394; regolamento del Consiglio 2021/391]

(v. punti 60, 61)

2. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza – Obiettivo delle misure restrittive di consolidare lo Stato di diritto e i diritti dell’uomo

[Art. 21, § 2, b), TUE; decisione 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/394, considerando 2 e allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, e 2021/391]

(v. punti 62‑68)

3. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Presupposti – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo in capo all’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addotti a carico delle persone o delle entità interessate – Obbligo incombente al Consiglio di verifica del rispetto di tali diritti – Violazione

[Decisione 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, e 2021/391]

(v. punti 73, 75‑83, 86‑91, 111)

4. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali adottata da un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Prova della verifica – Onere della prova

[Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/394; regolamenti del Consiglio n. 208/2014 e 2021/391]

(v. punti 90‑92, 110)

5. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Osservanza di un termine ragionevole – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Procedimento giudiziario in un paese terzo assunto a fondamento della decisione di adozione di misure restrittive – Obbligo di verifica del Consiglio – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 3)

(v. punti 94‑107)

Dispositivo

1) 

La decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Artem Viktorovych Pshonka è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2) 

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


( 1 ) GU C 263 del 5.7.2021.