SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

12 ottobre 2022 ( *1 )

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Shoppi – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SHOPIFY – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore – Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom (Brexit)»

Nella causa T‑222/21,

Shopify Inc., con sede in Ottawa, Ontario (Canada), rappresentata da S. Völker e M. Pemsel, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da V. Ruzek, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, intervenienti dinanzi al Tribunale,

Massimo Carlo Alberto Rossi, residente in Fiano (Italia);

Salvatore Vacante, residente in Berlino (Germania);

Shoppi Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),

rappresentati da V. Roth e A. Hogertz, avvocati,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto, all’atto delle delibere, da M.J. Costeira, presidente, M. Kancheva (relatrice) e P. Zilgalvis, giudici

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 17 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

[omissis]

In diritto

[omissis]

Sul carattere distintivo accresciuto dall’uso del marchio anteriore

[omissis]

93

In primo luogo, per quanto riguarda gli elementi di prova relativi al territorio del Regno Unito, ai punti da 71 a 74 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che, il 1o febbraio 2020, il Regno Unito era receduto dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 TUE ed era diventato un paese terzo. Anche se il diritto dell’Unione continuava ad applicarsi al Regno Unito e al suo territorio durante un periodo di transizione, tale periodo di transizione era terminato il 31 dicembre 2020, conformemente agli articoli 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso»). A partire dal 1o gennaio 2021, la normativa dell’Unione in materia di marchi non era più applicabile al Regno Unito e al suo territorio, a meno che e nella misura in cui la continuità di tale applicazione fosse prevista in modo esplicito dall’accordo di recesso. La commissione di ricorso ha inoltre fatto riferimento al punto 2 della comunicazione n. 2/20 del direttore esecutivo dell’EUIPO, del 10 settembre 2020, sull’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea su taluni aspetti della prassi dell’EUIPO.

94

La commissione di ricorso ne ha concluso che gli elementi di prova relativi alla notorietà o al carattere distintivo accresciuto riferiti al Regno Unito non potevano più sostenere o contribuire alla protezione di un marchio dell’Unione europea a partire dal 1o gennaio 2021, anche se tali elementi di prova erano anteriori al 1o gennaio 2021. In effetti, tale marchio doveva godere di notorietà o possedere un carattere distintivo accresciuto «nell’Unione europea» al momento dell’adozione della decisione (v. altresì il punto 15 della comunicazione n. 2/20, riguardo alla notorietà). Pertanto, nella misura in cui la ricorrente ha insistito sul carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore nel Regno Unito, la commissione di ricorso ha ritenuto che questo elemento fosse irrilevante ai fini del procedimento avviato dinanzi ad essa.

95

La ricorrente sostiene che, se il momento in cui deve essere valutato il carattere distintivo accresciuto dall’uso è quello del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, vale a dire l’8 maggio 2017, il Regno Unito era ancora membro dell’Unione in quel momento e le prove relative a tale territorio dovevano pertanto essere prese in considerazione. All’udienza, essa ha anche invocato la sentenza del 16 marzo 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑281/21, con impugnazione pendente, EU:T:2022:139).

96

A questo proposito, va ricordato che l’accordo di recesso, adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1o febbraio 2020, prevede un periodo di transizione che va dal 1o febbraio al 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «periodo di transizione»). Dalla scadenza di questo periodo di transizione, il recesso del Regno Unito dall’Unione, comunemente chiamato «Brexit», produce pienamente i suoi effetti.

97

L’articolo 127 dell’accordo di recesso prevede che, salvo disposizioni contrarie, durante il periodo di transizione il diritto dell’Unione continua ad applicarsi sul territorio del Regno Unito [sentenza del 23 settembre 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T‑421/18, EU:T:2020:433, punto 32]. Al contrario, come ha osservato la commissione di ricorso, a partire dal 1o gennaio 2021, la normativa dell’Unione in materia di marchi non è più applicabile al Regno Unito e al suo territorio, a meno che e nella misura in cui la continuità di tale applicazione sia prevista in modo esplicito dall’accordo di recesso.

98

Nel caso di specie, è pacifico che la data di deposito del marchio contestato è l’8 maggio 2017, ossia prima della scadenza del periodo di transizione, e che la data di adozione della decisione impugnata è il 18 febbraio 2021, ossia dopo la scadenza del periodo di transizione. Tale contesto fattuale si distingue nettamente dal caso in cui la data della decisione impugnata sia anteriore a tale scadenza [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice), T‑342/20, con impugnazione pendente, EU:T:2021:651, punto 22].

99

Risulta dalla giurisprudenza del Tribunale che, nel contesto di un procedimento di dichiarazione di nullità, il titolare di un diritto di proprietà industriale anteriore, e segnatamente di un marchio anteriore, deve dimostrare di poter vietare l’uso del marchio dell’Unione europea controverso non soltanto alla data di deposito o di priorità di tale marchio, ma anche alla data in cui l’EUIPO si pronuncia sulla domanda di dichiarazione di nullità [v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Raffigurazione di un giocatore di polo), T‑169/19, EU:T:2021:318, punti 2930]. Lo stesso vale, a maggior ragione, nel contesto dei procedimenti di opposizione [sentenza del 14 febbraio 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T‑162/18, non pubblicata, EU:T:2019:87, punti da 41 a 43].

100

Ne consegue, in sostanza, che, affinché le prove del carattere distintivo accresciuto dall’uso del marchio anteriore nel Regno Unito siano rilevanti ai fini della domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, tale uso deve essere ancora opponibile alla data in cui l’EUIPO si pronuncia sulla domanda di dichiarazione di nullità.

101

Orbene, nel caso di specie, la data della decisione impugnata, il 18 febbraio 2021, è successiva alla scadenza del periodo di transizione.

102

La commissione di ricorso era quindi obbligata a non tenere conto dell’uso del marchio anteriore nel Regno Unito, che non era più opponibile agli intervenienti alla data della decisione impugnata, e ad escludere le relative prove.

103

Inoltre, va notato, come ha fatto l’EUIPO, che, in considerazione del principio fondamentale della territorialità dei diritti di proprietà intellettuale, enunciato all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, dopo la scadenza del periodo di transizione, non può sorgere alcun conflitto nel Regno Unito tra il marchio contestato e il marchio anteriore, che non sono più protetti in tale territorio. Alla data della decisione impugnata, il pubblico del Regno Unito non faceva più parte del pubblico di riferimento dell’Unione.

104

Infine, anche se è certamente esatto che la data da prendere in considerazione per valutare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore è la data di deposito della domanda del marchio contestato (v. sentenza del 15 ottobre 2020, athlon custom sportswear, T‑349/19, non pubblicata, EU:T:2020:488, punto 74 e giurisprudenza ivi citata), ciò non toglie che il requisito della permanenza o della persistenza del diritto anteriore alla data in cui l’EUIPO si pronuncia sulla domanda di dichiarazione di nullità costituisce una questione di opponibilità, che è preliminare a tale valutazione sostanziale.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Shopify Inc. è condannata alle spese.

 

Costeira

Kancheva

Zilgalvis

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 ottobre 2022.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.