Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023 –
Naturstrom/Commissione

(causa T‑60/21) ( 1 )

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercati dell’energia elettrica e del gas tedeschi – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Obbligo di motivazione – Nozione di “concentrazione unica” – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di essere ascoltato – Delimitazione del mercato – Periodo di analisi – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Errori manifesti di valutazione – Impegni – Obbligo di diligenza»

1. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Concentrazione unica – Nozione – Presupposti – Operazioni interdipendenti che conferiscono a una o più imprese il controllo economico, diretto o indiretto, sull’attività di una o più altre imprese – Acquisizione, da parte di imprese indipendenti, del controllo di obiettivi diversi nell’ambito di uno scambio di attivi – Esclusione – Assenza di nesso funzionale tra le operazioni in causa

(Regolamento del Consiglio no 139/2004, considerando 20 e art. 3, § 1)

(v. punti 80‑84, 95‑100)

2. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione che autorizza un’operazione di concentrazione

[Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio no 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2]

(v. punti 105‑123)

3. 

Concentrazioni tra imprese – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione nei confronti dei terzi qualificati – Diritto di essere ascoltato – Portata

[Regolamento del Consiglio no 139/2004, art. 18, § 4; regolamento della Commissione no 802/2004, art. 11, c), e 16, § 1]

(v. punti 129‑145)

4. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Esigenze derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di pubblicazione – Portata – Pubblicazione di una sintesi della decisione controversa oltre un anno dopo la sua adozione – Irrilevanza ai fini della validità di tale decisione

[Artt. 15, 296 e 297, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio no 139/2004, art. 6, § 1, c), 8, § 2, e 20, § 1]

(v. punti 149‑153)

5. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che constata la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti

[Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio no 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2]

(v. punti 156‑162)

6. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Presa in considerazione dei dati forniti dalle parti dell’operazione – Ammissibilità

[Regolamento del Consiglio no 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2]

(v. punti 170‑178)

7. 

Ricorso di annullamento– Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso – Argomentazione della ricorrente riguardante un’analisi svolta dalla Commissione dopo l’adozione del suddetto atto ma fondata su dati esistenti alla data di adozione dello stesso atto – Ricevibilità – Presupposti

(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio no 139/2004, artt. 2 e 8, § 2)

(v. punti 179‑186)

8. 

Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Esame da parte della Commissione – Analisi prospettica – Delimitazione del periodo di analisi – Criteri

(Regolamento del Consiglio no 139/2004, art. 2, §§ 2 e 3)

(v. punti 215‑226, 391, 392)

9. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Criteri – Fungibilità dei prodotti – Fungibilità dal punto di vista della domanda – Valutazione della fungibilità della fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas in forza, rispettivamente, di contratti di approvvigionamento di base e di contratti speciali

(Regolamento del Consiglio no 139/2004, art. 2)

(v. punti 237‑259)

10. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio no 139/2004, art. 2)

(v. punti 260‑262, 293)

11. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Concentrazione tra due imprese fornitrici di energia che prevede uno scambio di attivi – Onere della prova incombente alla parte che contesta la definizione dei mercati rilevanti – Necessità di fornire indizi seri che dimostrino in maniera tangibile l’esistenza di un problema di concorrenza da sottoporre all’esame della Commissione – Insufficienza degli elementi prodotti dalla parte che contesta l’approccio seguito

[Regolamento del Consiglio no 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2]

(v. punti 298, 299)

12. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Possibilità per la Commissione di lasciare aperta tale definizione – Presupposti

[Regolamento del Consiglio no 139/2004, artt. 2, 6, § 1, b) e c), e 8, § 2]

(v. punti 308, 314, 321)

13. 

Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Esame da parte della Commissione – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Indizi – Quote di mercato elevate

(Regolamento del Consiglio no 139/2004, considerando 32 e art. 2; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 17 e 18)

(v. punti 341‑344)

14. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Onere della prova incombente alla parte che contesta l’analisi della Commissione al riguardo

[Regolamento del Consiglio no 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2]

(v. punti 376‑380, 385, 386, 397, 398, 406, 408, 418‑420, 425, 430, 439, 450, 452)

15. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Obbligo di diligenza – Portata

(Regolamento del Consiglio no 139/2004)

(v. punti 474‑478)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Naturstrom AG si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’E.ON SE e dalla RWE AG.


( 1 ) GU C 138 del 19.4.2021.