5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/46


Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2022 — Callaway / Commissione

(Causa T-653/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Politica agricola comune - Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - Ritrovati vegetali - Produttore della varietà di canapa Finola - Superfici coltivate in Polonia - Varietà di canapa ammissibili a un sostegno finanziario rientrante nell’ambito della politica agricola comune - Tenore di tetraidrocannabinolo (THC) - Autorizzazione concessa alla Polonia di vietare la commercializzazione della varietà Finola sul suo territorio - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2022/C 463/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: James C. Callaway (Kuopio, Finlandia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Becker e F. Castilla Contreras, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1214 della Commissione, del 22 luglio 2021, che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare sul suo territorio la commercializzazione della varietà di canapa Finola a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (GU 2021, L 265, pag. 1). Egli eccepisce altresì, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, l’illegittimità dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608), nonché dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1307/2013 e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del Consiglio dell’Unione europea, del Parlamento europeo e della Repubblica di Polonia.

3)

James C. Callaway si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Il Consiglio, il Parlamento e la Repubblica di Polonia si faranno carico delle proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 24 del 17.1.2022.