24.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 37/32


Ordinanza del Tribunale del 18 novembre 2021 — RG / Consiglio

(Causa T-157/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione e l’Euratom, da una parte, e il Regno Unito, dall’altra - Decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione - Meccanismo di consegna sulla base di un mandato d’arresto - Persona arrestata e detenuta in Irlanda dopo la fine del periodo di transizione ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal Regno Unito durante il periodo transitorio - Insussistenza di incidenza individuale - Atto non regolamentare - Irricevibilità»)

(2022/C 37/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: RG (rappresentante: R. Purcell, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, J. Ciantar e A. Stefanuc, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TUFE, diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU 2020, L 444, pag. 2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle domande d’intervento dell’Irlanda e della Commissione europea.

3)

RG è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle relative alle domande d’intervento.

4)

RG, il Consiglio, l’Irlanda e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande d’intervento.


(1)  GU C 288 del 14.6.2021.