31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/33 |
Sentenza del Tribunale 7 settembre 2022 — Łosowski/EUIPO — Skawiński (KOMBI)
(Causa T-730/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di annullamento - Marchio dell’Unione europea denominativo KOMBI - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore kombii - Causa di nullità relativa - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventati articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Invocazione di un diritto soggettivo sul nome “kombi” in virtù del diritto nazionale»)
(2022/C 418/45)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Sławomir Łosowski (Danzica, Polonia) (rappresentante: K. Czub, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gregorz (Sopot, Polonia) (rappresentante: J. Aftyka, avvocata)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 settembre 2021 (procedimento R 381/2017-5).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Sławomir Łosowski è condannato alle spese. |