17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/42


Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — Rubnikovich / Consiglio

(Causa T-582/21) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia - Congelamento dei capitali - Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano il congelamento dei capitali e delle risorse economiche nonché il divieto di ingresso o di transito nel territorio dell’Unione - Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi - Carattere collettivo di una sanzione - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Proporzionalità»)

(2023/C 252/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Siarhei Rubnikovich (Tarasovo, Bielorussia) (rappresentante: D. Litvinski, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Limonet e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 70), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 3), nella parte in cui tali due atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Siarhei Rubnikovich è condannato alle spese.


(1)  GU C 11 del 10.1.2022.