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17.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/42 |
Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — Rubnikovich / Consiglio
(Causa T-582/21) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia - Congelamento dei capitali - Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano il congelamento dei capitali e delle risorse economiche nonché il divieto di ingresso o di transito nel territorio dell’Unione - Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi - Carattere collettivo di una sanzione - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Proporzionalità»)
(2023/C 252/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Siarhei Rubnikovich (Tarasovo, Bielorussia) (rappresentante: D. Litvinski, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Limonet e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 70), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 3), nella parte in cui tali due atti lo riguardano.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Siarhei Rubnikovich è condannato alle spese. |