11.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 127/33


Sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2023 — Belaeronavigatsia / Consiglio

(Causa T-536/21) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia - Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi - Nozione di “persona responsabile della repressione” - Errore di valutazione - Proporzionalità»)

(2023/C 127/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Belaeronavigatsia (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Meyer e S. Van Overmeire, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e M. Carpus Carcea, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Belaeronavigatsia, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione (PESC) 2021/1001 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 67), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 55), della decisione (PESC) 2022/307 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 46, pag. 97), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 46, pag. 3), nella misura in cui tali atti la riguardano.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Belaeronavigatsia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 422 del 18.10.2021.