11.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 127/33 |
Sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2023 — Belaeronavigatsia / Consiglio
(Causa T-536/21) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia - Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi - Nozione di “persona responsabile della repressione” - Errore di valutazione - Proporzionalità»)
(2023/C 127/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Belaeronavigatsia (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Meyer e S. Van Overmeire, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e M. Carpus Carcea, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Belaeronavigatsia, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione (PESC) 2021/1001 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 67), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 55), della decisione (PESC) 2022/307 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 46, pag. 97), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 46, pag. 3), nella misura in cui tali atti la riguardano.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Belaeronavigatsia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |