28.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/20 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2023 — Ungheria / Commissione
(Causa T-491/21) (1)
(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dall’Ungheria - Esclusione del doppio finanziamento - Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 - Aiuto alla proforestazione - Articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Aiuto all’ecologizzazione - Articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Cumulo degli aiuti»)
(2023/C 304/23)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Koós, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina, A. Sauka e Z. Teleki, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, l’Ungheria chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/988 della Commissione, del 16 giugno 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2021, L 218, pag. 9), nei limiti in cui essa le ha imposto una rettifica finanziaria una tantum di EUR 1 887 692,57 per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2019.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Ungheria è condannata alle spese. |