5.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/38


Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — HB / Commissione

(Causa T-408/21) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Prestazione di servizi di assistenza tecnica all’Alto Consiglio giudiziario e alle autorità ucraine - Irregolarità nel procedimento di aggiudicazione dell’appalto - Recupero degli importi indebitamente versati - Decisione che costituisce titolo esecutivo - Articolo 299 TFUE - Competenza dell’autore dell’atto - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione»)

(2022/C 340/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Araujo Arce, J. Estrada de Solà e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento dell’esecuzione della decisione C(2021) 3339 final della Commissione, del 5 maggio 2021, relativa al recupero di un credito di importo pari a EUR 4 241 507 a suo carico, a titolo del contratto recante il riferimento TACIS/2006/101-510, nonché della decisione C(2021) 3340 final della Commissione, del 5 maggio 2021, relativa al recupero di un credito di EUR 1 197 055,86 a suo carico, a titolo del contratto recante il riferimento CARDS/2008/166-429, e, dall’altro, sul fondamento dell’articolo 268 TFUE, il rimborso di tutti gli importi eventualmente recuperati dalla Commissione sul fondamento delle suddette decisioni, aumentati degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE), maggiorato di 7 punti, nonché il pagamento di un euro simbolico, a titolo di danni, con riserva di ulteriore precisazione, in risarcimento del danno morale da essa asseritamente subito.

Dispositivo

1)

La decisione C(2021) 3339 final della Commissione, del 5 maggio 2021, relativa al recupero di un credito di EUR 4 241 507 a carico di HB, e la decisione C(2021) 3340 final della Commissione, del 5 maggio 2021, relativa al recupero di un credito di EUR 1 197 055,86 a carico di HB, sono annullate.

2)

Il ricorso è respinto per la restante parte.

3)

HB e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese, ivi incluse quelle riguardanti il procedimento sommario.


(1)  JO C 338 du 23.8.2021.