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28.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/34 |
Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Klymenco / Consiglio
(Causa T-195/21) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)
(2022/C 95/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenco (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Phelippeau, avocate)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Lejeune e A. Vitro, agenti)
Oggetto
Demanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 29), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 relativo a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 2), nella parte in cui tali atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi cui si applicano tali misure restrittive.
Dispositivo
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1) |
La decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive. |
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2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |