28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/34


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Klymenco / Consiglio

(Causa T-195/21) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2022/C 95/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenco (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Phelippeau, avocate)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Lejeune e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Demanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 29), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 relativo a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 2), nella parte in cui tali atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi cui si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.