6.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 83/19 |
Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Firearms United Network e a. / Commissione
(Causa T-187/21) (1)
(«REACH - Regolamento (UE) 2021/57 - Aggiornamento dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Restrizione relativa al piombo - Utilizzo di munizioni di piombo per la caccia all’interno o in prossimità di zone umide - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità - Certezza del diritto - Presunzione d’innocenza»)
(2023/C 83/22)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrenti: Firearms United Network (Varsavia, Polonia), Tomasz Walter Stępień (Żelechów, Polonia), Michał Budzyński (Cegłów, Polonia), Andrzej Marcjanik (Złotokłos, Polonia) (rappresentante: E. Woźniak, avvocata)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e K. Mifsud-Bonnici, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: J. Möller, agente), Repubblica francese (rappresentanti: T. Stéhelin e G. Bain, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e N. Herbatschek, agenti)
Oggetto
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento (UE) 2021/57 della Commissione, del 25 gennaio 2021, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide (GU 2021, L 24, pag. 19).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Firearms United Network e i sigg.ri Tomasz Walter Stępień, Michał Budzyński e Andrzej Marcjanik si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |
3) |
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle proprie spese. |