27.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 244/29 |
Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022 — Kande Mupompa/Consiglio
(Causa T-104/21) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»)
(2022/C 244/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentante: S. Lejeune, agente)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2020, L 419, pag. 30), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2020, L 419, pag. 5), nei limiti in cui tali atti lo riguardano.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Alex Kande Mupompa è condannato alle spese. |