ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
22 dicembre 2022 ( *1 )
«Impugnazione – Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Pensione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 20 dell’allegato VIII – Concessione di una pensione di reversibilità – Coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità – Matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio di tale funzionario – Condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni alla data del decesso del funzionario – Articolo 18 dell’allegato VIII – Matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio del funzionario – Condizione di durata minima del matrimonio di un solo anno – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 20 – Principio della parità di trattamento – Articolo 21, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione fondata sull’età – Articolo 52, paragrafo 1 – Insussistenza di una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito dal legislatore dell’Unione europea»
Nelle cause riunite C‑341/21 P e C‑357/21 P,
aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, presentate rispettivamente il 2 giugno e il 7 giugno 2021,
Commissione europea, rappresentata da T.S. Bohr e B. Mongin, in qualità di agenti,
ricorrente nella causa C‑341/21 P,
procedimento in cui le altre parti sono:
KM, rappresentata da M. Müller‑Trawinski, Rechtsanwalt,
ricorrente in primo grado,
Parlamento europeo, rappresentato da J. Van Pottelberge, in qualità di agente,
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Alver e M. Bauer, in qualità di agenti,
intervenienti in primo grado,
e
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Alver e M. Bauer, in qualità di agenti,
ricorrente nella causa C‑357/21 P,
procedimento in cui le altre parti sono:
KM, rappresentata da M. Müller‑Trawinski, Rechtsanwalt,
ricorrente in primo grado,
Commissione europea, rappresentata da T.S. Bohr e B. Mongin, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Parlamento europeo, rappresentato da J. Van Pottelberge, in qualità di agente,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito le parti e l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 182 del regolamento di procedura della Corte,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
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1 |
Con le loro impugnazioni, la Commissione europea (C‑341/21 P) e il Consiglio dell’Unione europea (C‑357/21 P) chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 marzo 2021, KM/Commissione (T‑374/20, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:162), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della Commissione del 7 ottobre 2019 che respinge la domanda di concessione di una pensione di reversibilità a KM (in prosieguo: la «decisione controversa»). |
Contesto normativo
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2 |
L’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») è così formulato: «1. Nell’applicazione del presente Statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale. Ai fini del presente Statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII. 2. Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell’attuazione di tutti gli aspetti del presente Statuto, il principio della parità di trattamento non osta a che le istituzioni dell’Unione mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. (...) 5. Quando una persona a cui si applica il presente Statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento sopra menzionato, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all’istituzione dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nelle procedure disciplinari. 6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un’età pensionabile obbligatoria e di un’età minima per beneficiare di una pensione di anzianità». |
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3 |
L’articolo 35 dello Statuto così dispone: «Il funzionario è collocato in una delle seguenti posizioni:
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L’articolo 47 dello Statuto così dispone: «La cessazione definitiva dal servizio è determinata:
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L’articolo 52, primo e secondo comma, dello Statuto enuncia quanto segue: «Salvo quanto disposto dall’articolo 50, il funzionario è collocato a riposo:
Tuttavia, su sua richiesta e a condizione che l’autorità che ha il potere di nomina ritenga che la domanda è giustificata dall’interesse del servizio, un funzionario può continuare a lavorare fino all’età di 67 o eccezionalmente fino all’età di 70 anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l’ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età». |
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6 |
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto prevede quanto segue: «Ha diritto all’assegno di famiglia: (...)
(...)». |
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7 |
L’allegato VIII dello Statuto, relativo alle «[m]odalità del regime delle pensioni» contiene, in particolare, un capitolo 4, intitolato «Pensione di riversibilità», che comprende gli articoli da 17 a 29 di tale allegato. L’articolo 17 così recita: «Il coniuge superstite di un funzionario deceduto trovandosi in una delle posizioni di cui all’articolo 35 dello Statuto beneficia, purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1 e dell’articolo 22, di una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità che sarebbe stata versata al funzionario, se quest’ultimo avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla condizione di durata di servizio e di età, al momento del decesso. Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente del funzionario siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso del funzionario sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell’esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio». |
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L’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto stabilisce quanto segue: «Il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 22, ad una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35% dell’ultimo stipendio base; tuttavia, l’importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l’importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso. Quando dal matrimonio del funzionario contratto prima della sua cessazione dal servizio siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli». |
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9 |
L’articolo 19 dell’allegato VIII dello Statuto dispone quanto segue: «Il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di un’indennità di invalidità, purché la coppia fosse sposata alla data dell’ammissione del funzionario al beneficio dell’indennità, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 22 del presente allegato, a una pensione di reversibilità pari al 60% dell’indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35% dell’ultimo stipendio base; tuttavia, l’importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l’importo dell’indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso». |
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10 |
L’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto così recita: «La condizione di anteriorità prevista dai precedenti articoli 17 bis, 18, 18 bis e 19, non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione del funzionario dal servizio, è durato almeno cinque anni». |
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Ai sensi dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto: «Il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all’atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell’ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita. La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all’atto del decesso dell’ex coniuge, che viene attualizzata secondo le modalità previste dall’articolo 82 dello Statuto. Il coniuge divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex coniuge. Egli beneficia delle disposizioni dell’articolo 26 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex coniuge». |
Fatti e decisione controversa
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Nel corso del 2004, KM, la ricorrente, ha stipulato con un funzionario di un’istituzione dell’Unione un contratto notarile di convivenza in Germania, successivamente registrato a Bruxelles (Belgio) come dichiarazione di coabitazione legale. Nel corso del 2016, tale funzionario è stato collocato a riposo. |
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Nel corso del 2017, il suddetto funzionario e KM si sono sposati. Lo stesso funzionario è deceduto meno di cinque anni dopo la data di celebrazione del matrimonio. |
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KM, in qualità di coniuge superstite di un ex funzionario dell’Unione, ha presentato domanda di concessione di una pensione di reversibilità ai sensi del capitolo 4 dell’allegato VIII dello Statuto. |
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Con la decisione controversa, l’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione respingeva la domanda di KM in quanto quest’ultima non soddisfaceva le condizioni previste all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto per poter beneficiare di una pensione di reversibilità, poiché il suo matrimonio con il funzionario defunto, contratto dopo la cessazione dal servizio di quest’ultimo, era durato meno di cinque anni. |
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Il reclamo proposto da KM avverso tale decisione è stato respinto. |
Ricorsi in primo grado e sentenza impugnata
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Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2020, KM ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa che la riguardava. |
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Il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. |
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19 |
A sostegno del suo ricorso, KM ha sollevato, tra l’altro, un motivo vertente, in sostanza, sull’illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto alla luce, in particolare, del principio di parità di trattamento e del principio di non discriminazione fondata sull’età. |
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20 |
Statuendo su tale motivo, il Tribunale ha constatato che, ai fini della concessione di una pensione di reversibilità, la fattispecie disciplinata dall’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, ossia quella del coniuge superstite di un ex funzionario dell’Unione coniugatosi prima della cessazione dal servizio da parte di quest’ultimo, era analoga a quella oggetto dall’articolo 20 di detto allegato, ossia quella del coniuge superstite di un ex funzionario che abbia contratto matrimonio dopo tale cessazione. Il Tribunale ha poi dichiarato che sussisteva una differenza di trattamento di situazioni analoghe in funzione della data di celebrazione del matrimonio, in quanto, nell’ambito dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, la pensione di reversibilità è concessa al coniuge superstite a condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno, mentre deve essere durato almeno cinque anni ai sensi dell’articolo 20 di detto allegato. Il Tribunale ha aggiunto che una siffatta differenza di trattamento comportava uno svantaggio per il coniuge superstite di un ex funzionario coniugatosi dopo la cessazione dal servizio da parte di quest’ultimo, rispetto al coniuge superstite di un ex funzionario che abbia contratto matrimonio prima di tale cessazione. Il Tribunale ha altresì constatato una differenza di trattamento di situazioni analoghe fondata indirettamente sull’età dell’ex funzionario alla data di celebrazione del matrimonio. |
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21 |
Dopo aver osservato che la differenza di trattamento istituita dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto era prevista dalla legge, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il Tribunale ha verificato se la differenza di trattamento rilevata potesse essere giustificata da un obiettivo di interesse generale e se fosse proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, in particolare alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 42 della sentenza impugnata. |
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22 |
A questo proposito, per quanto riguarda l’obiettivo di interesse generale di impedire le frodi, il Tribunale, pur riconoscendo che il requisito secondo cui il matrimonio deve soddisfare una condizione di durata minima per dare diritto alla pensione di reversibilità permette di garantire che tale matrimonio non si basi esclusivamente su considerazioni estranee ad un progetto di vita comune, come considerazioni meramente economiche o legate al riconoscimento di un diritto di soggiorno, ha giudicato irragionevole ritenere che la condizione della durata minima del matrimonio di cinque anni prevista dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, che è cinque volte maggiore di quella prevista dall’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto e che non è soggetta ad alcuna eccezione che consenta di dimostrare l’assenza di frode, indipendentemente dagli elementi di prova oggettivi forniti, possa essere necessaria ai fini del conseguimento dell’obiettivo di lotta contro la frode. |
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Il Tribunale ha concluso che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto violava il principio della parità di trattamento nonché il principio di non discriminazione fondata sull’età. In tali circostanze, ha accolto l’eccezione di illegittimità sollevata da KM e ha annullato la decisione controversa. |
Conclusioni delle parti nei procedimenti d’impugnazione e procedimento dinanzi alla Corte
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Con la sua impugnazione nella causa C‑341/21 P, la Commissione chiede che la Corte voglia:
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Con la sua impugnazione nella causa C‑357/21 P, il Consiglio chiede che la Corte voglia:
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Con decisione del presidente della Corte del 14 settembre 2021, le presenti cause sono state sospese in attesa della pronuncia della sentenza nelle cause riunite da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P. Dopo la pronuncia della sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a. (da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557), con decisione del presidente della Corte del 19 luglio 2022 è stata stabilita la prosecuzione del procedimento. |
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27 |
In applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, il 1o settembre 2022 il presidente della Corte ha deciso di riunire le cause C‑341/21 P e C‑357/21 P ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché ai fini della sentenza. |
Sulle impugnazioni
Sull’applicazione dell’articolo 182 del regolamento di procedura
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28 |
Ai sensi dell’articolo 182 del regolamento di procedura, quando la Corte ha già statuito su una o su diverse questioni di diritto identiche a quelle sollevate con i motivi dell’impugnazione, principale o incidentale, ed essa ritiene l’impugnazione manifestamente fondata, su proposta del giudice relatore, sentite le parti e l’avvocato generale, essa può decidere di dichiarare l’impugnazione manifestamente fondata con un’ordinanza motivata, contenente i rinvii alla pertinente giurisprudenza. |
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La Commissione e KM precisano di non avere obiezioni all’applicazione di tale articolo. Il Consiglio non ha risposto all’invito della Corte a pronunciarsi al riguardo. |
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Nel caso di specie, occorre constatare che i motivi di impugnazione dedotti nell’ambito delle presenti cause sollevano questioni di diritto identiche a quelle sulle quali la Corte ha statuito nella sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a. (da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557). Di conseguenza, nelle presenti cause occorre applicare l’articolo 182 del regolamento di procedura. |
Nel merito
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A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑341/21 P, la Commissione deduce tre motivi vertenti, il primo, su un errore di diritto riguardante i criteri di valutazione della legittimità delle decisioni adottate dal legislatore dell’Unione e sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, su un errore di diritto nell’interpretazione del principio di non discriminazione e, il terzo, su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e su varie violazioni dell’obbligo di motivazione. |
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Dal canto suo, a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑357/21 P, il Consiglio deduce tre motivi vertenti, il primo, su errori di diritto per quanto riguarda l’esistenza di una differenza di trattamento, il secondo, su errori di diritto riguardanti la portata del controllo giurisdizionale da parte del Tribunale delle scelte operate dal legislatore dell’Unione e, il terzo, su errori di diritto per quanto riguarda la giustificazione della differenza di trattamento. |
Sulla terza parte del primo motivo e sul secondo motivo nella causa C‑341/21 P nonché sul primo motivo nella causa C‑357/21 P
– Argomenti delle parti
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Con tali motivi e parte di motivo, la Commissione e il Consiglio sostengono che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione del principio della parità di trattamento e del principio di non discriminazione, nella misura in cui ha erroneamente concluso nel senso della comparabilità delle situazioni contemplate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto e, pertanto, dell’esistenza di una differenza di trattamento dovuta all’applicazione di regimi diversi a tali situazioni comparabili. |
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Dette istituzioni ritengono che il Tribunale, ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, sia incorso in un errore di diritto nel considerare che la data della celebrazione del matrimonio fosse l’unico elemento che determina l’applicazione dell’articolo 18 o dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto e che, pertanto, le situazioni disciplinate in dette disposizioni fossero in effetti comparabili. Orbene, se il Tribunale avesse preso in considerazione il complesso degli elementi che caratterizzano tali situazioni, avrebbe dovuto constatare la sussistenza di una differenza sostanziale e oggettiva tra i funzionari in servizio e quelli che hanno cessato di essere al servizio di un’istituzione dell’Unione, derivante dalla rispettiva situazione giuridica di tali funzionari, in particolare alla luce dei diritti e degli obblighi professionali ai quali i primi, al contrario dei secondi, sono tenuti in forza delle disposizioni statutarie per tutta la durata del loro servizio. |
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35 |
In particolare, sia la Commissione che il Consiglio mettono in evidenza il fatto che il funzionario in servizio, al contrario degli ex funzionari che non hanno più l’obbligo di lavorare, deve versare contributi al regime pensionistico, percepisce uno stipendio base superiore alla pensione di anzianità che gli sarà concessa quando sarà collocato a riposo, ha l’obbligo di risiedere nel luogo della sede di servizio e ha diritto ad indennità di dislocazione, di espatrio e di viaggio. La Commissione rileva inoltre che, contrariamente all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, l’articolo 18 del medesimo allegato dispone che la condizione della durata del matrimonio non opera se, nella famiglia del funzionario, dal matrimonio contratto da quest’ultimo prima della cessazione dal servizio nasce un figlio, il che dimostra che le situazioni oggetto di queste due disposizioni sono radicalmente diverse. L’insieme di tali considerazioni dimostrerebbe che la situazione di un ex funzionario che contrae matrimonio dopo essere cessato dal servizio non richiede, con la stessa evidenza del caso del funzionario che contrae matrimonio mentre è ancora in servizio, che al coniuge superstite sia offerto un reddito sostitutivo mediante la concessione della pensione di reversibilità. |
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La Commissione ritiene altresì che la situazione dei funzionari in servizio e quella dei funzionari che hanno cessato di essere al servizio di un’istituzione dell’Unione si distinguano sul piano personale. Da un lato, i funzionari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto sarebbero più giovani dei funzionari rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 di detto allegato, cosicché la minore speranza di vita di questi ultimi aumenterebbe il rischio di frode nei loro confronti ed esisterebbe quindi una notevole differenza tra le situazioni contemplate da queste due disposizioni. Dall’altro lato, la Commissione sostiene che una persona che si sposa con un funzionario prima della cessazione dal servizio di quest’ultimo ha sostenuto il suo coniuge per tutta la durata del matrimonio, il che rende improbabile un rischio di abuso o di frode, contrariamente alla situazione di una persona che sposa un funzionario dopo la cessazione dal servizio di quest’ultimo. |
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37 |
La Commissione indica altresì che, al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ignorato, nella sua analisi, la finalità della durata minima del matrimonio prevista agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, ossia, come risulta dai punti 87 e 88 della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), quella di evitare patti successori e, pertanto, che si contragga matrimonio al solo fine di ottenere l’erogazione di una pensione di reversibilità, senza che a tale matrimonio corrispondano relazioni reali e stabili tra gli interessati. Pertanto, il Tribunale non avrebbe rispettato il criterio secondo cui, nel valutare la comparabilità delle situazioni, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi che le caratterizzano nonché l’insieme delle norme di diritto che disciplinano le posizioni di ciascuna delle situazioni da confrontare. In particolare, ritenendo, in questo stesso punto della sentenza impugnata, che un matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio non modifichi in modo sostanziale la situazione di un coniuge superstite per quanto riguarda i suoi diritti patrimoniali rispetto alla situazione oggetto dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, il Tribunale avrebbe, oltre all’assenza totale di motivazione alla base di tale considerazione, ignorato il rischio che un siffatto matrimonio sia il pretesto per la stipula di patti successori. Infatti, non si può negare che, tenuto conto della situazione del funzionario che si sposa dopo aver cessato la sua attività, il rischio di frode e di abuso è maggiore rispetto al caso del funzionario che si sia sposato prima di tale cessazione. |
– Giudizio della Corte
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38 |
In via preliminare, occorre ricordare la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale l’uguaglianza davanti alla legge, sancita dall’articolo 20 della Carta, è un principio generale del diritto dell’Unione il quale esige che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata (sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 95 e giurisprudenza ivi citata). |
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39 |
Il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, al fine di determinare l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento, deve esser valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano e, in particolare, alla luce dell’oggetto e dello scopo perseguito dall’atto che istituisce la distinzione di cui trattasi, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tal fine, i principi e gli obiettivi del settore in cui rientra tale atto. Nei limiti in cui le situazioni non sono comparabili, una differenza di trattamento delle situazioni in questione non viola l’uguaglianza davanti alla legge sancita dall’articolo 20 della Carta (sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 96 e giurisprudenza ivi citata). |
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40 |
È alla luce della succitata giurisprudenza che occorre esaminare le affermazioni della Commissione e del Consiglio secondo le quali il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, nella sentenza impugnata, che le situazioni contemplate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto siano comparabili e che sussista una differenza di trattamento di tali situazioni comparabili sulla base della data di celebrazione del matrimonio. |
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41 |
A questo proposito, occorre rilevare che, ai punti 44, 45 e 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che gli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto hanno ad oggetto, fatto salvo il rispetto della condizione di durata minima del matrimonio, la concessione di una pensione di reversibilità al coniuge superstite sulla sola base della natura giuridica dei vincoli che univano tale coniuge al coniuge deceduto. Il Tribunale ha altresì indicato che tali disposizioni perseguono l’obiettivo di concedere al coniuge superstite un reddito sostitutivo destinato a compensare parzialmente la perdita dei redditi del coniuge deceduto, che prima di morire era un ex funzionario non più in servizio. |
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42 |
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che queste due disposizioni dell’allegato VIII dello Statuto avessero un oggetto e uno scopo sostanzialmente identici alla luce della giurisprudenza menzionata al punto 39 della presente ordinanza e ricordata dallo stesso Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata. Secondo il Tribunale, il principale elemento che caratterizza le pensioni di reversibilità di cui trattasi risiede nella natura giuridica dei vincoli che univano il coniuge superstite, in quanto persona alla quale dette disposizioni conferiscono un diritto, all’ex funzionario deceduto. Sempre secondo il Tribunale, la sola differenza nell’applicazione degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto riguarda la condizione di durata minima del matrimonio, la quale è a sua volta condizionata dalla data della celebrazione del matrimonio alla luce della posizione statutaria del funzionario a tale data, come risulta inequivocabilmente dal punto 46 della sentenza impugnata. |
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43 |
Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare, da un lato, al punto 49 della sentenza impugnata, che le situazioni contemplate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto erano comparabili e, dall’altro, ai punti 46 e 50 della sentenza impugnata, che le situazioni oggetto di tali disposizioni si distinguevano soltanto per la data di celebrazione del matrimonio rispetto alla posizione statutaria del funzionario. |
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44 |
La Commissione e il Consiglio affermano tuttavia, in primo luogo, che le situazioni di cui agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto differiscono in modo sostanziale e oggettivo per il fatto che, proprio alla data del matrimonio, il funzionario era, nella situazione contemplata dalla prima disposizione, ancora al servizio di un’istituzione dell’Unione, mentre non lo era più nella situazione contemplata dalla seconda disposizione. Il Tribunale avrebbe quindi omesso di tener sufficientemente conto di tale elemento qualificativo nella sua valutazione della comparabilità delle situazioni. |
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45 |
Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata, la natura giuridica dei vincoli che univano il coniuge superstite al funzionario deceduto non differisce a seconda che, alla data del matrimonio, il funzionario svolgesse o meno un’attività lavorativa. Del pari, come constatato dal Tribunale al punto 48 della sentenza impugnata, la circostanza che il funzionario defunto si sia sposato prima o dopo la sua cessazione dal servizio non è tale da modificare in maniera sostanziale la situazione del coniuge superstite per quanto riguarda i suoi diritti patrimoniali, di cui fa parte il diritto ad una pensione di reversibilità come reddito sostitutivo. |
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46 |
Infatti, la data di celebrazione del matrimonio è determinata unicamente dalla volontà dei futuri coniugi. Tale decisione deriva da una libera scelta operata dal funzionario sulla base di molteplici considerazioni che non implicano necessariamente né unicamente la presa in considerazione delle circostanze connesse all’esercizio o meno di un’attività professionale. Contrariamente a quanto affermano la Commissione e il Consiglio, il fatto che tale funzionario sia o meno in servizio a tale data non può pertanto avere un’incidenza determinante sulla valutazione della comparabilità delle situazioni di cui trattasi alla luce dei criteri ricordati al punto 39 della presente ordinanza e, in particolare, dell’oggetto e dello scopo degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, quali ricordati al punto 41 della presente ordinanza. A tal riguardo, il ragionamento del Tribunale, ricordato al punto precedente della presente ordinanza, si basa, in sostanza, su tale oggetto, su tale scopo nonché sul principale elemento caratteristico del diritto alla pensione di reversibilità, indicato al punto 42 della presente ordinanza. |
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47 |
È vero che, come risulta dal punto 42 della presente ordinanza, la posizione statutaria del funzionario alla data della celebrazione del matrimonio incide sulla condizione di durata minima del matrimonio stesso. Mentre la durata richiesta è di un solo anno nel caso in cui il matrimonio sia contratto quando il funzionario è ancora in servizio, essa aumenta fino a cinque anni nel caso in cui il funzionario contragga matrimonio dopo aver cessato di essere al servizio di un’istituzione dell’Unione. |
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48 |
Tuttavia, come risulta dai punti 45 e 46 della presente ordinanza, né la posizione statutaria del funzionario né la data di celebrazione del matrimonio sono elementi pertinenti nella fase della comparabilità delle situazioni, in quanto sono prive di un nesso diretto con l’oggetto, lo scopo e il principale elemento caratteristico del diritto a una pensione di reversibilità di cui agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto. |
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49 |
È per questo motivo che occorre ritenere, in analogia con quanto la Corte ha rilevato, a proposito della pensione di reversibilità prevista dall’articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto, al punto 70 della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), che il beneficio della pensione di reversibilità dipende «soltanto» dalla natura giuridica dei vincoli che univano la persona interessata al funzionario deceduto, e ciò sebbene la Corte abbia riconosciuto, al punto 89 di detta sentenza, che la durata minima del matrimonio è anch’essa una condizione affinché il coniuge superstite riceva la pensione di reversibilità. |
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50 |
Infatti, è la natura giuridica dei vincoli tra i coniugi a trovarsi alla base del regime delle pensioni di reversibilità della funzione pubblica dell’Unione, in quanto tale condizione di concessione è comune all’insieme delle pensioni di reversibilità di cui agli articoli da 17 a 20 e all’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto. La condizione di durata minima del matrimonio, dal canto suo, riveste carattere accessorio rispetto alla condizione relativa alla natura giuridica dei vincoli tra i coniugi, in quanto essa mira soltanto a specificare per quanto tempo deve essere durato il rapporto giuridico ai fini della concessione della pensione di reversibilità. Inoltre, tale condizione accessoria non è contemplata in alcune ipotesi di pensioni di reversibilità, come quelle previste agli articoli 19 e 27 dell’allegato VIII dello Statuto. |
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51 |
Giustamente, quindi, il Tribunale, ai punti 45 e 47 della sentenza impugnata, ha insistito, nella sua motivazione, sull’importanza del vincolo giuridico tra i coniugi quale elemento principale che caratterizza il regime pensionistico di reversibilità dell’Unione e ha concluso per l’irrilevanza della posizione statutaria del funzionario su tale vincolo. |
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52 |
La Commissione e il Consiglio sostengono, in secondo luogo, che la situazione di un ex funzionario che contrae matrimonio dopo la cessazione dal servizio non richiede, con la stessa evidenza del caso del funzionario che contrae matrimonio mentre è ancora in servizio, che al coniuge superstite sia offerto un reddito sostitutivo. A tal riguardo, è sufficiente ricordare, come giustamente indicato dal Tribunale al punto 48 della sentenza impugnata, facendo riferimento al punto 69 della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), che il diritto alle pensioni di reversibilità di cui agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto non è soggetto a condizioni relative alle risorse o al patrimonio tali da delineare un’incapacità del coniuge superstite a far fronte alle proprie necessità e da dimostrare così la sua precedente dipendenza economica nei confronti del deceduto. |
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53 |
La Commissione sostiene, in terzo luogo, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della finalità della durata minima del matrimonio prevista agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto e che consisterebbe, come risulterebbe dal punto 89 della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), nell’evitare la stipula di patti successori fraudolenti o abusivi, rischio di abuso o di frode che distingue, sul piano personale, le situazioni contemplate da questi due articoli. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che detto aspetto non è rilevante nella fase della comparabilità delle situazioni. Tale argomento si riferisce infatti alla giustificazione della durata più o meno rilevante richiesta per il matrimonio, cosicché esso può intervenire solo nella fase della valutazione del carattere proporzionato dell’eventuale differenza di trattamento constatata. |
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54 |
Per quanto riguarda, inoltre, l’argomento della Commissione secondo cui la non comparabilità delle situazioni sarebbe altresì dimostrata dal fatto che, contrariamente a quanto previsto all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, la condizione di durata minima del matrimonio cessa di operare, in forza dell’articolo 18 di tale allegato, quando il coniuge superstite provvede o ha provveduto alle necessità dei figli dell’ex funzionario, tale elemento è irrilevante per la valutazione della comparabilità delle situazioni contemplate da questi due articoli. Infatti, la condizione relativa al mantenimento dei figli, prevista soltanto all’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, riveste, per analogia con quanto indicato ai punti 47 e 49 della presente ordinanza, lo stesso carattere accessorio della condizione relativa alla durata minima del matrimonio alla quale si sostituisce. Essa è quindi priva di nesso diretto con l’oggetto, lo scopo e il principale elemento caratteristico del diritto ad una pensione di reversibilità di cui agli articoli 18 e 20 di detto allegato. |
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55 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione e dal Consiglio, le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto, ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, non sono viziate da un errore di diritto. |
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56 |
Ne consegue che occorre respingere in quanto infondati la terza parte del primo motivo, il secondo motivo nella causa C‑341/21 P e il primo motivo nella causa C‑357/21 P. |
Sulle prime due parti del primo motivo nella causa C‑341/21 P nonché sul secondo motivo nella causa C‑357/21 P
– Argomenti delle parti
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57 |
Con tali motivi, la Commissione e il Consiglio contestano, in sostanza, al Tribunale di aver commesso, nella sentenza impugnata, un errore di diritto per quanto riguarda la portata del controllo giurisdizionale. |
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58 |
Queste due istituzioni fanno valere che, alla seconda frase del punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato una giurisprudenza dell’Unione elaborata nel contesto radicalmente diverso delle scelte di politica del personale in situazioni in cui il legislatore ha a disposizione più opzioni. In tal senso, il Tribunale, segnatamente al punto 78 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente concluso per il carattere semplicemente «irragionevole» della scelta del legislatore dell’Unione relativa alla durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto. Così facendo, esso avrebbe effettuato un controllo che andava oltre il carattere «manifestamente inopportuno o inadeguato» della disposizione in questione rispetto all’obiettivo perseguito dalle istituzioni competenti, vale a dire, nel caso di specie, prevenire l’abuso di diritto e le frodi. Il Tribunale avrebbe in tal modo sostituito la propria valutazione a quella del legislatore dell’Unione e avrebbe quindi ecceduto i limiti del controllo di legittimità. |
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59 |
La Commissione sostiene inoltre che il Tribunale, pur avendo affermato di basare la propria valutazione sulla legittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII sugli articoli 20 e 21 della Carta, si sarebbe discostato dalla giurisprudenza della Corte secondo la quale la valutazione della legittimità di un atto dell’Unione alla luce dei diritti fondamentali non può, in ogni caso, fondarsi su affermazioni tratte dalle conseguenze di tale atto in un caso specifico. Infatti, il Tribunale avrebbe tratto argomenti dalla particolarità delle circostanze di fatto del caso di specie, al punto 72 della sentenza impugnata, per dichiarare illegittimo l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto. |
– Giudizio della Corte
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60 |
Va rilevato che il Tribunale ha ricordato, ai punti da 40 a 42 della sentenza impugnata, i requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e la giurisprudenza applicabile ai fini del controllo della proporzionalità di una differenza di trattamento. Esso ha poi dichiarato, al punto 43 della sentenza impugnata, che, se le situazioni contemplate rispettivamente dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto erano comparabili, occorreva allora verificare se non apparisse irragionevole per il legislatore dell’Unione ritenere che la differenza di trattamento istituita potesse essere appropriata e necessaria per conseguire l’obiettivo di interesse generale perseguito dalla condizione relativa alla durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto. Avendo concluso nel senso della comparabilità delle situazioni, il Tribunale ha effettuato tale analisi a partire dal punto 58 della sentenza impugnata. |
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61 |
Orbene, come dedotto dalla Commissione e dal Consiglio, dalla giurisprudenza della Corte deriva che, in presenza di norme statutarie quali quelle di cui trattasi nella fattispecie e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui gode in proposito il legislatore dell’Unione, il principio di parità di trattamento, come sancito dall’articolo 20 della Carta, è violato solo nel caso in cui il legislatore dell’Unione operi una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa in questione (sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 127 e giurisprudenza ivi citata). |
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62 |
Tale giurisprudenza è applicabile nel contesto della verifica del requisito di proporzionalità imposto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 128). |
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63 |
Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato, al punto 43 della sentenza impugnata, di dover verificare se non apparisse irragionevole per il legislatore dell’Unione ritenere che la differenza di trattamento istituita potesse essere appropriata e necessaria per conseguire l’obiettivo di interesse generale perseguito dalla condizione relativa alla durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto. |
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64 |
Orbene, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 61 e 62 della presente ordinanza, esso avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la differenziazione operata in tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 18 di detto allegato, non apparisse arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo di interesse generale perseguito. Procedendo in modo errato all’esame del requisito di proporzionalità, il Tribunale ha violato la portata del proprio controllo giurisdizionale e ha quindi commesso un errore di diritto. Infatti, senza tale errore, il Tribunale sarebbe stato indotto ad adottare un ragionamento diverso e a pervenire eventualmente a conclusioni diverse da quelle alle quali è giunto ai punti 78, 79 e 81 della sentenza impugnata. |
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65 |
Tale violazione del controllo giurisdizionale si è parimenti ripercossa sul punto 63 della sentenza impugnata. Il Tribunale si è infatti dedicato ad esaminare, a partire da tale punto, se la condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, considerata isolatamente e indipendentemente da quella di un anno prevista all’articolo 18 di detto allegato, fosse, nel contesto dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, proporzionata nel senso che essa non eccedesse manifestamente quanto necessario per realizzare l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione. Orbene, come risulta dal punto 62 della presente ordinanza, anche nell’ambito della suddetta disposizione della Carta, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare se la differenziazione constatata nel caso di specie, vale a dire il fatto che la condizione di durata minima del matrimonio, nelle situazioni oggetto dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, è cinque volte superiore a quella prevista per le situazioni oggetto dell’articolo 18 di detto allegato, anche qualora tutte le predette situazioni fossero comparabili, dovesse essere considerata arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo, comune alle due disposizioni in parola, perseguito dal legislatore dell’Unione. |
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66 |
Ciò premesso, e senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti dalla Commissione e dal Consiglio, occorre accogliere la seconda parte del primo motivo di impugnazione nella causa C‑341/21 P nonché il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑357/21 P. |
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67 |
Pertanto, senza che sia necessario esaminare la prima parte del primo motivo e il terzo motivo nella causa C‑341/21 P e il terzo motivo nella causa C‑357/21 P, occorre accogliere le impugnazioni e annullare la sentenza impugnata. |
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
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68 |
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. |
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69 |
Nel caso di specie, tenuto conto in particolare della circostanza che il ricorso di annullamento nella causa T‑374/20 è fondato su motivi che sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi al Tribunale e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, occorre considerare che lo stato degli atti consente di statuire definitivamente su detto ricorso. |
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70 |
A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, KM ha dedotto due motivi vertenti sull’illegittimità, in primo luogo, dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto e, in secondo luogo, dell’articolo 20 di tale allegato. |
Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto
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71 |
Con questo primo motivo, KM deduce, in sostanza, una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, in quanto, se il suo coniuge deceduto ed essa stessa avessero formato una coppia dello stesso sesso alla quale fosse stato negato l’accesso al matrimonio, essa avrebbe potuto, tenuto conto del fatto che il loro contratto notarile di convivenza, successivamente registrato come dichiarazione di coabitazione legale, è stato stipulato prima della cessazione dell’attività del coniuge e oltre un anno prima del decesso di quest’ultimo, beneficiare di una pensione di reversibilità sulla base del combinato disposto delle disposizioni dell’articolo 1 dell’allegato VII dello Statuto e dell’articolo 18 dell’allegato VIII del medesimo. Sarebbe infatti discriminatorio esigere che le coppie di sesso diverso si sposino, mentre, per le coppie dello stesso sesso, una forma di coabitazione stabile dichiarata sarebbe sufficiente a fondare il diritto alla pensione di reversibilità. |
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72 |
La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento. |
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73 |
A tal riguardo, occorre ricordare che il principio della parità di trattamento configura un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 20 della Carta, e il principio di non discriminazione enunciato all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta ne costituisce una particolare espressione. Questi due principi sono altresì richiamati all’articolo 1 quinquies dello Statuto (sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 140 e giurisprudenza ivi citata). |
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74 |
Come già indicato al punto 38 della presente ordinanza, il principio generale della parità di trattamento impone che il legislatore dell’Unione, nel rispetto dei requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, non tratti situazioni analoghe in maniera diversa e situazioni diverse in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 142 e giurisprudenza ivi citata). |
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75 |
Come è stato osservato al punto 39 della presente ordinanza, il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, al fine di determinare l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento, deve esser valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano e, in particolare, alla luce dell’oggetto e dello scopo perseguito dall’atto che istituisce la distinzione di cui trattasi, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tal fine, i principi e gli obiettivi del settore in cui rientra tale atto. Nei limiti in cui le situazioni non sono comparabili, una differenza di trattamento delle situazioni in questione non viola l’uguaglianza davanti alla legge sancita dall’articolo 20 della Carta. |
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76 |
Al fine di determinare se, come sostenuto da KM, l’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto e con l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto, abbia carattere discriminatorio e sia, pertanto, viziato da illegittimità per il fatto che il suo ambito di applicazione copre solo alcune coppie rientranti in un regime non matrimoniale, occorre esaminare, in via preliminare, se le categorie di coppie in questione si trovino in una situazione analoga. |
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77 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente al suo tenore letterale, l’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto contempla, in linea di principio, solo le coppie che hanno contratto matrimonio, precisandosi che sia i coniugi di sesso diverso sia i coniugi dello stesso sesso possono rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione in base alla configurazione del diritto degli Stati membri. |
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78 |
Tuttavia, per l’effetto combinato dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto e dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto, il legislatore dell’Unione ha esplicitamente esteso l’applicazione delle disposizioni dello Statuto relative alle persone coniugate, a determinate condizioni, alle persone legate da un’unione non matrimoniale registrata (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione,C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 74). |
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79 |
Pertanto, ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, ai fini di quest’ultimo, le unioni non matrimoniali registrate sono equiparate al matrimonio, purché tutte le condizioni elencate all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto siano soddisfatte, condizioni che consistono, in particolare, nella produzione da parte della coppia interessata di un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro o da un’autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un’unione di fatto, nonché nell’impossibilità per la coppia di avere accesso a un matrimonio civile in uno Stato membro. |
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80 |
Ne consegue che l’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con le disposizioni menzionate al punto precedente, riguarda non soltanto le coppie sposate, ma anche le coppie unite in un’unione non matrimoniale registrata quando queste ultime sono private dell’accesso al matrimonio. Per contro, tale articolo 18 non riguarda le coppie unite in una siffatta unione nel caso in cui, al pari della situazione di KM e del suo coniuge precedente al matrimonio, tali coppie non siano private della possibilità di contrarre matrimonio nello Stato membro cui appartengono. |
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81 |
Si deve quindi constatare che le coppie unite da un’unione non matrimoniale registrata sono trattate in maniera diversa nell’ambito dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto a seconda che abbiano o meno la possibilità di contrarre matrimonio nel loro Stato membro. Tale possibilità di contrarre matrimonio è il criterio adottato dal legislatore dell’Unione per distinguere le due situazioni. Come osserva in sostanza KM, tale criterio è indirettamente fondato sull’orientamento sessuale ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta e dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto, in quanto le coppie di sesso diverso non sono private della possibilità di contrarre matrimonio in alcuno Stato membro dell’Unione, contrariamente alle coppie dello stesso sesso che, in alcuni di tali Stati membri, sono tuttora impossibilitate a contrarre matrimonio. |
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82 |
Tuttavia, tali situazioni non possono essere considerate comparabili. |
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83 |
Infatti, l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto hanno lo scopo di assimilare le unioni non matrimoniali al matrimonio allo scopo di consentire alle persone che non hanno accesso al matrimonio nello Stato membro di appartenenza di beneficiare delle disposizioni dello Statuto relative alle persone coniugate (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punti da 74 a 76). Tale assimilazione si inserisce nell’obiettivo fondamentale dello Statuto, richiamato nella disposizione cardine costituita dall’articolo 1 quinquies di quest’ultimo, che consiste nel garantire il principio della parità di trattamento e, in particolare, nell’evitare qualsiasi discriminazione fondata sull’orientamento sessuale delle persone. Pertanto, il legislatore dell’Unione ha ritenuto necessario, nell’ambito del perseguimento di tale obiettivo, consentire alle persone che, pur essendo private della possibilità di sposarsi in uno Stato membro, hanno optato per l’unione più simile al matrimonio, di beneficiare delle disposizioni dello Statuto relative alle persone coniugate. |
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84 |
Per contro, una siffatta assimilazione e tutela non si impongono affatto nel caso in cui una coppia unita in unione non matrimoniale registrata non sia privata della possibilità di contrarre matrimonio e, pertanto, di beneficiare delle disposizioni dello Statuto relative alle persone coniugate. Infatti, come indicato dalla Commissione nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, in un’ipotesi del genere, la scelta di ricorrere ad un’unione non matrimoniale registrata piuttosto che al matrimonio risulta da una decisione deliberata della coppia quanto alle conseguenze giuridiche connesse a tale scelta, cosicché, qualora una coppia non opti per il matrimonio mentre tale possibilità le è offerta dal diritto nazionale, non si può ritenere che essa si trovi in una situazione analoga a quella delle coppie che hanno optato per il matrimonio o che sono state legalmente escluse dalla possibilità di contrarre matrimonio. |
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85 |
In applicazione della giurisprudenza richiamata al punto 75 della presente ordinanza, si deve quindi constatare che, tenuto conto del principale elemento caratteristico relativo alla possibilità o meno di contrarre matrimonio, dell’oggetto e dello scopo perseguito dalla distinzione di cui trattasi, esposti al punto 83 della presente ordinanza, nonché dell’obiettivo cardine dello Statuto di garantire i principi della parità di trattamento e di non discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, una coppia unita in unione non matrimoniale registrata che, al pari di KM e del suo coniuge prima del loro matrimonio, non è privata della possibilità di contrarre matrimonio nello Stato membro di appartenenza, non si trova in una situazione comparabile a quella di una coppia unita in unione non matrimoniale registrata ma privata di una tale possibilità. |
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86 |
In tali circostanze, occorre respingere il primo motivo vertente sull’illegittimità dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto. |
Sul secondo motivo, relativo all’illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto
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87 |
Con il suo secondo motivo, KM sostiene che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto viola i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base all’età, in quanto, imponendo una condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni, mentre l’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto prevede una durata di un solo anno, la priva indebitamente del beneficio di una pensione di reversibilità. |
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88 |
La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento. |
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89 |
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. |
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90 |
Peraltro, come già indicato ai punti da 73 a 75 della presente ordinanza, il principio della parità di trattamento configura un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 20 della Carta, e il principio di non discriminazione enunciato all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta ne costituisce una particolare espressione; tali principi sono ricordati anche all’articolo 1 quinquies dello Statuto. |
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91 |
Infine, secondo la giurisprudenza della Corte già menzionata al punto 61 della presente ordinanza, in presenza di norme statutarie quali quelle di cui trattasi nella fattispecie e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui gode in proposito il legislatore dell’Unione, il principio di parità di trattamento è violato solo nel caso in cui il legislatore dell’Unione operi una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa in questione. |
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92 |
È in considerazione di tale giurisprudenza e dei requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta che occorre esaminare l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, sollevata da KM, alla luce dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione fondata sull’età, sanciti rispettivamente all’articolo 20 e all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta e richiamati all’articolo 1 quinquies dello Statuto. |
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93 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la comparabilità delle situazioni di cui agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, occorre considerare, per i motivi indicati ai punti da 41 a 56 della presente ordinanza, che tali situazioni sono comparabili. |
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94 |
In secondo luogo, occorre constatare che, prevedendo in tali disposizioni dell’allegato VIII dello Statuto durate minime del matrimonio diverse, il legislatore dell’Unione ha trattato in modo diverso situazioni analoghe. |
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95 |
Inoltre, occorre rilevare che tale differenza di trattamento è altresì indirettamente fondata sull’età. |
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96 |
Infatti, da un lato, le situazioni contemplate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto si distinguono per quanto riguarda la data della celebrazione del matrimonio rispetto alla cessazione dal servizio o meno del funzionario quale risulta dall’articolo 47 dello Statuto e, dall’altro, una siffatta cessazione dal servizio interviene, essenzialmente, per effetto del collocamento a riposo ai sensi dell’articolo 52 dello Statuto. Orbene, tenuto conto del fatto che, considerato nella sua applicazione più ampia, detto articolo 52 prevede che il collocamento a riposo dei funzionari titolari di una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, può avvenire tra i 58 e i 70 anni, si deve constatare che gli ex funzionari di cui al medesimo articolo 20 si sono generalmente sposati in età più avanzata rispetto agli ex funzionari di cui all’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 174). |
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97 |
Ne consegue che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 18 di detto allegato, stabilisce inoltre una differenza di trattamento indirettamente fondata sull’età del funzionario, fermo restando che il fatto che taluni funzionari possano, in forza dell’articolo 52 dello Statuto, essere collocati a riposo e beneficiare di una pensione di anzianità con una differenza di età di 12 anni nei casi più estremi non è sufficiente per negare che tale differenza di trattamento sia effettivamente fondata sull’età (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 175 e giurisprudenza ivi citata). |
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98 |
In terzo luogo, occorre esaminare se la differenza di trattamento constatata ai punti da 94 a 97 della presente ordinanza sia conforme all’articolo 20 e all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta in quanto soddisfa i criteri enunciati all’articolo 52, paragrafo 1, della stessa e richiamati al punto 89 della presente ordinanza. |
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99 |
Anzitutto, è pacifico che detta differenza di trattamento sia prevista dalla legge, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, dal momento che essa risulta dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 18 di detto allegato. Tali disposizioni del diritto dell’Unione prevedono condizioni di durata minima del matrimonio quantificate con precisione, che definiscono la portata della limitazione all’esercizio del diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione fondata sull’età (v., per quanto riguarda la portata del requisito secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali devono essere previste dalla legge, sentenza del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑401/19, EU:C:2022:297, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). |
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100 |
Inoltre, la limitazione apportata al regime pensionistico di reversibilità dalla differenza di trattamento di cui trattasi rispetta il contenuto essenziale del principio della parità di trattamento e del principio di non discriminazione fondata sull’età, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Infatti, la limitazione in parola non rimette in discussione detti principi in quanto tali, poiché riguarda solo la questione, limitata, della condizione minima di durata del matrimonio che i coniugi superstiti di funzionari o di ex funzionari deceduti devono soddisfare per poter beneficiare di una pensione di reversibilità, fermo restando che tali coniugi non sono privati della possibilità di beneficiare di una pensione siffatta in ciascuna delle fattispecie previste agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto. |
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101 |
In più, detta limitazione risponde a un obiettivo di interesse generale, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, vale a dire quello di prevenire gli abusi di diritto e le frodi, in quanto il loro divieto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che i soggetti dell’ordinamento sono tenuti a rispettare (sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 49). La Corte ha, infatti, già statuito che la condizione che il matrimonio sia durato per un certo tempo affinché il coniuge superstite riceva la pensione di reversibilità è intesa a garantire l’effettiva sussistenza e stabilità dei rapporti tra le persone interessate (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 89). Si tratta di un criterio uniforme e indistintamente applicabile a tutti i coniugi superstiti contemplati dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, il cui scopo non è quello di presumere l’esistenza di abusi o di frodi in capo ai coniugi superstiti, bensì di prevenire la commissione di simili abusi o frodi. |
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102 |
Infine, per quanto riguarda il criterio di proporzionalità, è necessario, nell’ambito del controllo di legittimità di una disposizione del diritto dell’Unione alla luce del principio di parità di trattamento e tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore dell’Unione in relazione alle norme statutarie, verificare, come sottolineato ai punti 61 e 91 della presente ordinanza, se imponendo una durata minima del matrimonio di cinque anni al coniuge superstite che ha sposato un funzionario dopo la sua cessazione dal servizio, mentre tale durata minima è, ai sensi dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, di un solo anno in caso di matrimonio con un funzionario ancora in servizio, l’articolo 20 di detto allegato preveda una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo di interesse generale ricordato al punto precedente della presente ordinanza. |
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103 |
La Corte ha già dichiarato che la condizione di durata minima di un anno prevista all’articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto non è né arbitraria né manifestamente inadeguata alla luce di tale obiettivo, e tale conclusione vale, mutatis mutandis, per la condizione di durata minima di un anno prevista all’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 90). |
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104 |
Come indicato in sostanza dalla Commissione, sostenuta dal Consiglio e dal Parlamento, nelle sue memorie, non appare né arbitrario né manifestamente inadeguato esigere, all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, una durata minima del matrimonio più lunga rispetto a quella prevista all’articolo 18 di detto allegato. Infatti, nell’ipotesi contemplata dal medesimo articolo 20, caratterizzata dal fatto che il matrimonio è contratto dopo la cessazione dal servizio del funzionario, l’istigazione agli abusi o alla frode può essere favorita dalla maggiore prevedibilità e dalla maggiore prossimità del decesso del funzionario, dal momento che, come nel caso di specie, tale cessazione interviene per effetto del collocamento a riposo, ai sensi dell’articolo 52 dello Statuto. |
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105 |
In tali circostanze, occorre considerare che, fissando all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto una durata minima del matrimonio di cinque anni al fine di prevenire gli abusi e le frodi, mentre tale durata è di un solo anno nelle situazioni contemplate dall’articolo 18 di detto allegato, il legislatore dell’Unione, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui dispone, non ha operato alcuna differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata. |
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106 |
Da quanto precede risulta che la differenza di trattamento istituita all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto è conforme all’articolo 20 e all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta. |
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107 |
Pertanto, occorre respingere il secondo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto alla luce dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione fondata sull’età e, pertanto, il ricorso di KM. |
Sulle spese
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108 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. |
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109 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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110 |
Poiché KM è rimasta soccombente in seguito all’accoglimento delle impugnazioni e la Commissione e il Consiglio hanno rispettivamente chiesto la sua condanna alle spese, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da dette due istituzioni sia in primo grado sia nelle presenti impugnazioni. |
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111 |
Pur non avendo partecipato al procedimento di impugnazione, il Parlamento è intervenuto in primo grado dinanzi al Tribunale. A seguito dell’annullamento della sentenza impugnata e dell’esame della causa T‑374/20 nella presente ordinanza, occorre statuire nuovamente sulle spese di tale istituzione in primo grado, conformemente al combinato disposto dell’articolo 137 e dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura. |
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112 |
A tal riguardo, conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, di tale regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. In tali circostanze, il Parlamento sopporterà le spese da esso sostenute in primo grado. |
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Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.