Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 ottobre 2021 –
NSV e NM

(causa C‑87/21)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Contratti di prestito espressi in valuta estera – Clausole relative al rischio di cambio che riproducono una disposizione suppletiva del diritto nazionale – Asserita violazione dell’obbligo di informazione gravante sull’istituto bancario che eroga il prestito – Requisito della buona fede – Esame preliminare da parte del giudice nazionale alla luce dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13»

1. 

Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Esclusione prevista per le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Verifica incombente al giudice nazionale

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 1, § 2)

(v. punti 24‑27, 31)

2. 

Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Esclusione prevista per le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Clausola relativa al rischio di cambio che non è stata oggetto di negoziato individuale e che riproduce una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva – Disposizione applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti – Inapplicabilità della direttiva – Portata

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 1, § 2)

(v. punti 29, 33, 42 e dispositivo)

3. 

Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Esclusione prevista per le clausole contrattuali che riproducono disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva – Obbligo del giudice nazionale di esaminare prioritariamente l’incidenza dell’esclusione e non l’incidenza dell’eccezione alla valutazione del carattere abusivo di tali clausole

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 1, § 2, artt. 3, 4 e 5)

(v. punti 38‑41)

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola inserita in un contratto di prestito espresso in valuta estera concluso tra un consumatore e un professionista, che riproduce una disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, sebbene:

detta disposizione del diritto nazionale non sia stata oggetto di una valutazione da parte del legislatore nazionale, al fine di stabilire un equilibrio tra gli interessi del consumatore e quelli del professionista, nel contesto specifico dei contratti di prestito bancario conclusi con taluni consumatori;

il professionista abbia inserito tale clausola nel contratto di cui trattasi senza adempiere il suo obbligo di informazione e di trasparenza;

sussistano elementi per ritenere che il professionista di cui trattasi abbia inserito in malafede la suddetta clausola in tale contratto, dal momento che tale professionista non poteva ignorare che l’applicazione della stessa clausola era atta a determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti di detto contratto a danno del consumatore.