Ordinanza della vicepresidente della Corte del 16 luglio 2021 – ACER / Aquind

(causa C‑46/21 P-R)

«Procedimento sommario – Impugnazione – Articoli 278 e 279 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Domanda di provvedimenti provvisori – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di elettricità – Articolo 17 – Decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) che respinge una domanda di esenzione relativa alle nuove interconnessioni elettriche – Ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Annullamento della decisione relativa a tale ricorso»

1. 

Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

(v. punti 14-16)

2. 

Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno prevedibile con sufficiente grado di probabilità

(Artt. 278 e 279 TFUE)

(v. punto 27)

Dispositivo

1) 

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) 

Le spese sono riservate.