ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

21 settembre 2021° ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione materiale – Nozione di “materia civile e commerciale” – Procedimento diretto alla riscossione di una tariffa connessa all’utilizzo di una strada soggetta a pedaggio»

Nella causa C‑30/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Lennestadt (Tribunale circoscrizionale di Lennestadt, Germania), con decisione dell’11 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2021, nel procedimento

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.,

contro

NW,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, C. Toader (relatrice) e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., da M. Tändler, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da M. Heller e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., una società per azioni di diritto ungherese con sede a Budapest (Ungheria), e NW, domiciliato in Germania, in merito a una domanda di riscossione di una tariffa connessa all’utilizzo di una strada soggetta a pedaggio.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 10 e 15 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(10)

È opportuno includere nell’ambito d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti (...)

(...)

(15)

È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

5

L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

Diritto ungherese

6

La legge n. I del 1988 sulla circolazione stradale (in prosieguo: la «legge sulla circolazione stradale») prevede, all’articolo 33/A, paragrafo 1, che l’utilizzo di determinate strade sia soggetto al pagamento di una tariffa. In caso di mancato pagamento di quest’ultima è richiesta una tariffa aggiuntiva.

7

Tale legge autorizza il ministro competente ad assoggettare, con decreto, l’utilizzo di determinate strade al pagamento di un pedaggio e a fissare l’importo delle tariffe per l’utilizzo e delle tariffe aggiuntive al cui pagamento è tenuto l’intestatario registrato di un veicolo.

8

La legge sulla circolazione stradale costituisce la base giuridica del decreto del Ministro dell’Economia e dei Trasporti n. 36/2007 relativo ai pedaggi autostradali e per le strade principali ed extraurbane (in prosieguo: il «decreto n. 36/2007»).

9

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto n. 36/2007, l’utilizzo delle strade soggette al pagamento di un pedaggio avviene «nell’ambito di un rapporto di diritto privato».

10

L’importo della tariffa per l’utilizzo è fissato all’articolo 6 di tale decreto. A norma del paragrafo 6 di detto articolo, l’importo di tale tariffa, per una settimana e per un veicolo di categoria D 1, ammonta a 2975 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 10).

11

Secondo l’articolo 7/A, paragrafo 1, di detto decreto, la tariffa aggiuntiva è dovuta nel caso in cui venga accertato che un veicolo sia sprovvisto di un contrassegno in corso di validità. Il paragrafo 7 di tale articolo prevede che tale tariffa sia riscossa dalla Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató.

12

L’importo della tariffa aggiuntiva è fissato dall’articolo 7/A, paragrafo 10, in combinato disposto con l’allegato 1, punto 1, del decreto n. 36/2007. In caso di pagamento entro 60 giorni dalla ricezione dell’ingiunzione di pagamento, l’importo di tale tariffa ammonta a HUF°14 875 (circa EUR 50). In mancanza di pagamento entro 60 giorni dalla ricezione di detta ingiunzione, l’importo della tariffa è incrementato a HUF°59 500 (circa EUR 190).

Procedimento principale e questione pregiudiziale

13

La ricorrente nel procedimento principale ha incaricato la Ungarische Autobahn Inkasso GmbH (in prosieguo: la «UAI»), con sede a Eggenfelden (Germania), di individuare i veicoli e i loro intestatari, registrati in Germania, che sono assoggettati al pagamento della tariffa aggiuntiva, nonché di riscuotere quest’ultima.

14

Dopo aver individuato l’intestatario del veicolo interessato attraverso la targa di tale veicolo, la UAI gli richiede, con una prima lettera di diffida, il pagamento della tariffa aggiuntiva, di importo pari a HUF°14 875, unitamente alle spese di riscossione. In mancanza di pagamento a seguito di tale prima lettera di diffida, l’importo della tariffa aggiuntiva è incrementato a HUF°59 500.

15

NW è intestatario di un veicolo immatricolato in Germania. Il 19 dicembre 2019 egli ha percorso, con tale veicolo, un breve tragitto su una strada soggetta a pedaggio in Ungheria, prima di acquistare il prescritto contrassegno.

16

Con lettera di diffida del 10 marzo 2020, la UAI ha richiesto a NW il pagamento della tariffa aggiuntiva, unitamente alle spese di riscossione. Data la mancata reazione da parte di NW, il 13 maggio 2020 gli è stata inviata una seconda lettera per la riscossione della tariffa aggiuntiva maggiorata, unitamente alle spese di gestione della pratica, alle spese di individuazione dell’intestatario del veicolo e a un importo forfettario per spese e all’imposta sul valore aggiunto.

17

Nell’ambito del procedimento principale, la ricorrente chiede quindi a NW il pagamento di una somma complessiva di EUR 260,76. Essa ritiene che la controversia sia basata su un rapporto giuridico contrattuale di diritto privato e precisa di essere tenuta ad ottemperare alle norme di diritto comune al fine di riscuotere il proprio credito.

18

Il giudice del rinvio si interroga sulla portata della nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, al fine di stabilire se una procedura come quella di cui al procedimento principale rientri in tale nozione.

19

Secondo tale giudice, poiché l’utente di una strada soggetta a pedaggio non aveva acquistato alcun contrassegno, si deve ritenere che la tariffa aggiuntiva costituisca una penalità inflitta unilateralmente in forza di una norma di diritto pubblico e non si limiti a un mero corrispettivo di un servizio fornito, ai sensi del punto 36 della sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193. La determinazione e la riscossione di tale tariffa – che, secondo detto giudice, presenta un carattere sanzionatorio – dovrebbero pertanto essere qualificate come atti di esercizio di pubblici poteri e, di conseguenza, essere escluse dall’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 1215/2012.

20

Alla luce di tali circostanze, l’Amtsgericht Lennestadt (Tribunale circoscrizionale di Lennestadt, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento [n.°1215/2012] debba essere interpretato nel senso che un procedimento giurisdizionale avviato da una società statale, ai fini del recupero di una tariffa avente carattere sanzionatorio, nei confronti di una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro per transito illegale su una strada soggetta a pedaggio, ricada nella sfera di applicazione del regolamento medesimo».

Sulla questione pregiudiziale

21

Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

22

Tale disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale.

23

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione per via giudiziaria di una tariffa connessa all’utilizzo di una strada soggetta a pedaggio, intentata da una società incaricata in base alla legge.

24

Per quanto riguarda la nozione di «materia civile e commerciale», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, per garantire, nella misura del possibile, l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti da tale regolamento per gli Stati membri e per le persone interessate, detta nozione non dev’essere intesa come un mero rinvio al diritto interno di uno Stato membro. Tale nozione dev’essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e all’impianto sistematico di detto regolamento e, dall’altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali (sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

25

Al fine di stabilire se un’azione giudiziaria rientri o meno nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, e di conseguenza nell’ambito di applicazione di tale regolamento, si deve individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia e l’oggetto di questa o, in alternativa, esaminare il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata (sentenza del 16 luglio 2020, Movic e a., C‑73/19, EU:C:2020:568, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

26

Se è vero, infatti, che talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possono rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 qualora il ricorso giurisdizionale verta su atti compiuti iure gestionis, la situazione è diversa quando l’autorità pubblica agisce nell’esercizio di pubblici poteri (sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

27

Infatti, la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell’esercizio da parte di questa di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra i privati, esclude una simile controversia dalla «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (sentenza del 3 settembre 2020, Supreme Site Services e a., C‑186/19, EU:C:2020:638, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

28

Peraltro, la finalità pubblica di talune attività non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per considerare che tali attività siano svolte iure imperii, allorché esse non corrispondono all’esercizio di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili nei rapporti tra privati (sentenza del 3 settembre 2020, Supreme Site Services e a., C‑186/19, EU:C:2020:638, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

29

Nel caso di specie, per quanto riguarda l’oggetto dell’azione nel procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta che tale azione verte sulla riscossione di un credito corrispondente a una tariffa aggiuntiva per l’utilizzo di una strada soggetta a pedaggio. Infatti, in caso di violazione dell’obbligo di pagare il pedaggio per l’utilizzo di una siffatta strada, la normativa nazionale prevede maggiorazioni dell’importo iniziale. L’importo richiesto nel caso di specie corrisponde a tale tariffa aggiuntiva corredata da altre spese, connesse alla procedura di individuazione dell’intestatario del veicolo e di riscossione. Tale azione, promossa dalla ricorrente nel procedimento principale, riguarda un rapporto di diritto privato ai sensi del decreto n. 36/2007.

30

Come risulta dalla decisione di rinvio, tanto l’importo della tariffa per l’utilizzo di cui trattasi nel procedimento principale quanto quello della tariffa aggiuntiva sono previsti da tale decreto, e la ricorrente nel procedimento principale non dispone di alcun potere discrezionale per quanto riguarda l’opportunità della loro applicazione. Peraltro, sebbene la tariffa aggiuntiva comporti un aumento significativo della somma inizialmente dovuta, dalle informazioni di cui dispone la Corte non risulta che essa costituisca la sanzione di una qualsivoglia infrazione stradale. Infatti, come precisato da detta ricorrente nelle sue osservazioni scritte, l’obbligo di pagare la tariffa per l’utilizzo e la tariffa aggiuntiva si distingue dal potere dell’autorità competente di infliggere una sanzione il cui importo può variare da HUF°10 000 a HUF°300 000 (da EUR 25 a EUR 830 circa), sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, della legge sulla circolazione stradale, allorché il proprietario del veicolo non adempie il suo obbligo di pagare i pedaggi stradali.

31

Per quanto riguarda il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione nel procedimento principale, occorre rilevare che la riscossione della tariffa aggiuntiva è effettuata dalla ricorrente nel procedimento principale secondo le norme di diritto comune, nell’ambito del procedimento avviato dinanzi al giudice del rinvio.

32

Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, un procedimento rientra nella «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, qualora la ricorrente non rilasci a se stessa un titolo esecutivo, in deroga alle norme di diritto comune, ma sia semplicemente legittimata, dalla normativa nazionale, a riscuotere le tariffe aggiuntive, unitamente alle spese connesse a tale riscossione, e ad avviare un procedimento giudiziario a tal fine (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2013, Sunico e a., C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 39; del 9 marzo 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 37, e del 25 marzo 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, punto 71).

33

Ne consegue che né il rapporto giuridico esistente tra le parti di un’azione come quella di cui al procedimento principale né il fondamento e le modalità di una siffatta azione possono essere considerati indicativi dell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell’Unione, cosicché occorre considerare che un’azione di questo tipo rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 e, pertanto, nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

34

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione per via giudiziaria di una tariffa connessa all’utilizzo di una strada soggetta a pedaggio, intentata da una società incaricata in base alla legge, che qualifica il rapporto sorto da detto utilizzo come rapporto di diritto privato.

Sulle spese

35

Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione per via giudiziaria di una tariffa connessa all’utilizzo di una strada soggetta a pedaggio, intentata da una società incaricata in base alla legge, che qualifica il rapporto sorto da detto utilizzo come rapporto di diritto privato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.