11.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 26 novembre 2021 — Eco Advocacy CLG / An Bord Pleanála

(Causa C-721/21)

(2022/C 158/03)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Eco Advocacy CLG.

Resistente: An Bord Pleanála

Interveniente: Keegan Land Holdings

Amici curiae: An Taisce — The National Trust for Ireland, ClientEarth AISBL

Questioni pregiudiziali

(i).

Se il principio generale del primato del diritto dell’Unione e/o della leale cooperazione abbia l’effetto che, in generale o nel contesto specifico del diritto dell’ambiente, laddove una parte proponga un ricorso diretto a contestare la validità di un atto amministrativo facendo riferimento espresso o implicito a un particolare atto del diritto dell’Unione, ma non specifichi quali disposizioni dell’atto siano state violate, o con riferimento a quale specifica interpretazione, il giudice nazionale adito debba o possa esaminare la censura, a prescindere da eventuali norme procedurali nazionali che richiedano che le specifiche violazioni in questione siano indicate negli atti processuali di parte.

(ii).

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 4 paragrafi 2, 3, 4 e/o 5 e/o l’allegato III della direttiva VIA 2011/92 (1) e/o la direttiva letti alla luce del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea abbiano come conseguenza che, quando un’autorità competente decide di non assoggettare una proposta di autorizzazione alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, è opportuna una dichiarazione esplicita, distinta e/o specifica su quali sono esattamente i documenti che espongono le motivazioni dell’autorità competente.

(iii).

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 4, paragrafi 2, 3, 4 e/o 5, e/o l’allegato III della direttiva VIA 2011/92 e/o la direttiva letta alla luce del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea abbiano come conseguenza che qualora un’autorità competente decida di non sottoporre una proposta di autorizzazione alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, vi è l’obbligo di esporre espressamente l’esame di tutti gli specifici punti e sotto-punti dell’allegato III della direttiva VIA, nella misura in cui tali punti e sotto-punti siano potenzialmente rilevanti per l’opera.

(iv).

Se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (2) debba essere interpretato nel senso che, in applicazione del principio secondo il quale per determinare se sia necessario procedere successivamente a una opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito interessato, non è opportuno, in fase di preesame, tener conto delle misure destinate ad evitare o a ridurre gli effetti nocivi del piano o del progetto su tale sito, l’autorità competente di uno Stato membro possa considerare le caratteristiche del piano o del progetto che comportano l’eliminazione dei contaminanti atte a produrre l’effetto di ridurre le conseguenze nocive sul sito europeo unicamente basandosi sul fatto che tali caratteristiche non sono intese quali misure di attenuazione, pur se abbiano prodotto tale effetto, e che sarebbero state integrate nel progetto come caratteristiche ordinarie indipendentemente da qualsiasi effetto sul sito europeo interessato.

(v).

Se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE debba essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità competente di uno Stato membro ritenga, nonostante le questioni o le preoccupazioni espresse dagli organismi di esperti nella fase di preesame, che non sia necessaria alcuna opportuna valutazione, essa deve fornire una motivazione esplicita e dettagliata tale da fugare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito europeo interessato, e che elimini espressamente e singolarmente ciascuno dei dubbi sollevati al riguardo nel corso del processo di partecipazione pubblica.

(vi).

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat 92/43 e/o la direttiva, letti alla luce del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, abbia come conseguenza che, qualora un’autorità competente decida di non assoggettare una proposta di autorizzazione alla procedura di opportuna valutazione, debba dichiarare in modo esplicito, distinto e/o specifico quali siano esattamente i documenti che espongono la motivazione dell’autorità competente.


(1)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

(2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).