21.3.2022   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 128/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 26 novembre 2021 — Rzecznik Praw Obywatelskich

(Causa C-720/21)

(2022/C 128/07)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Rzecznik Praw Obywatelskich

Altre parti nel procedimento: M. M., E. M., X Bank Spółka Akcyjna

Questioni pregiudiziali

1)

Se occorra interpretare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, nel senso che essi determinano l'ammissibilità di un rimedio giuridico, quale il ricorso straordinario, diretto all’annullamento di una decisione definitiva di un organo giurisdizionale, qualora ciò sia necessario per «garantire il rispetto del principio dello Stato democratico di diritto che realizza i principi della giustizia sociale», nel caso in cui l’applicazione di un rimedio siffatto sia necessaria per garantire l'efficacia del diritto dell'Unione.

2)

Se occorra interpretare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, nel senso che, qualora le disposizioni di diritto nazionale consentano di riformare o annullare una decisione definitiva di un organo giurisdizionale in caso di violazione dei principi sanciti dalla Costituzione dello Stato membro utilizzando un rimedio quale il ricorso straordinario, tali disposizioni possono costituire il fondamento per annullare o riformare una decisione definitiva di un organo giurisdizionale anche nel caso della violazione del diritto dell'Unione.

3)

Se occorra interpretare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, nel senso che, nell’ipotesi in cui un organo giurisdizionale nazionale abbia violato il diritto dell'Unione in un modo che ha determinato una definizione della controversia errata alla luce di tale diritto, la decisione definitiva dell’organo giurisdizionale può essere annullata o riformata utilizzando un rimedio giuridico quale il ricorso straordinario, il quale subordina siffatta possibilità ad una «flagrante» violazione della legge.