7.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 25 novembre 2021 — XXX / État belge, rappresentato dal Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration
(Causa C-712/21)
(2022/C 64/33)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: XXX
Resistente: État belge, rappresentato dal Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli articoli 5, [6, paragrafo 6,] e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1), letti alla luce della sentenza [del 19 giugno 2018, Gnandi (C-181/16, EU:C:2018:465)], debbano essere interpretati nel senso che il giudice adito mediante un ricorso proposto avverso una decisione di rimpatrio adottata a seguito di una decisione di diniego della concessione di protezione internazionale può, nel valutare la legittimità della decisione di rimpatrio, tener conto unicamente dei mutamenti delle circostanze che presentino rilevanza significativa per la valutazione della situazione con riguardo al succitato articolo 5 verificatisi prima della chiusura della procedura di protezione internazionale da parte del Consiglio per il contenzioso degli stranieri. |
2) |
Se le circostanze considerate nell’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, debbano essersi verificate in un momento in cui il soggiorno dello straniero era regolare o in cui questi era autorizzato a restare. |