14.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/13


Impugnazione proposta il 19 novembre 2021 dalla Naturgy Energy Group, S.A., già Gas Natural SDG, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 settembre 2021, causa T-328/18, Naturgy Energy Group / Commissione

(Causa C-698/21 P)

(2022/C 73/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Naturgy Energy Group, S.A., già Gas Natural SDG, S.A. (rappresentanti: F. González Díaz e J. Blanco Carol, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, EDP España, S.A., Viesgo Producción, S.L., succeduta alla Viesgo Generación, S.L.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

a.

annullare la sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 nella causa T-328/18, Naturgy Energy Group/Commissione;

b.

statuire definitivamente sulla controversia, senza rinviare la causa al Tribunale, come consentito dall’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, e annullare la decisione C(2017) 7733 final, del 27 novembre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47912 (2017/NN) (1) — Spagna; Incentivo ambientale a favore delle centrali elettriche a carbone;

c.

condannare la Commissione alle spese, sia nel presente procedimento sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti due motivi:

1.   Primo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto in sede di controllo della motivazione della decisione [di avvio del procedimento di indagine formale] contestata per quanto riguarda il carattere selettivo della misura controversa.

La Naturgy ritiene che l’esame, da parte del Tribunale, della motivazione della decisione [di avvio del procedimento di indagine formale] contestata, per quanto riguarda il carattere selettivo della misura controversa, sia viziato da un errore di diritto.

In sintesi, la Naturgy ritiene che non si possa concludere che la motivazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale [contestata] sia legittima allorché la stessa non fa riferimento all’analisi di comparabilità richiesta dalla giurisprudenza per giustificare il carattere selettivo di un aiuto né contiene, nemmeno in modo sommario, un’esposizione, foss’anche a titolo preliminare, delle ragioni per le quali, sulla base di detta analisi di comparabilità, la misura controversa sarebbe selettiva. Il Tribunale non può legittimamente fondarsi sulla natura provvisoria della decisione di avvio del procedimento di indagine formale [contestata] per applicare un criterio di controllo della motivazione errato. In particolare, e tenuto conto del fatto che la suddetta decisione ha ad oggetto una misura in corso di esecuzione, misura che produce, conseguentemente, rilevanti effetti giuridici nei confronti dei suoi beneficiari, il Tribunale avrebbe dovuto esigere dalla Commissione una motivazione, foss’anche succinta e provvisoria, conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza in materia di selettività.

2.   Secondo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto in sede di controllo dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in relazione al carattere selettivo della misura controversa.

La Naturgy ritiene che la conclusione che il Tribunale ha tratto dal suo esame in merito alla qualificazione, da parte della Commissione, della misura controversa come selettiva sia viziata da errori di diritto. La Naturgy considera che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto non soltanto ritenendo che i criteri giuridici per controllare il carattere selettivo di una misura siano diversi a seconda che la misura in questione sia analizzata precedentemente o successivamente all’avvio del procedimento di indagine formale, ma anche invertendo l’onere della prova e omettendo di constatare l’errore della Commissione consistente nel concludere, alla luce della motivazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale [contestata], che la misura controversa è selettiva, senza aver sufficientemente dimostrato il carattere selettivo della misura.


(1)  GU 2018, C 80, pag. 20.