21.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 84/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) l’11 novembre 2021 — «HSC Baltic» UAB, «Mitnija» UAB, «Montuotojas» UAB / Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(Causa C-682/21)

(2022/C 84/33)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrenti in cassazione:«HSC Baltic» UAB, «Mitnija» UAB, «Montuotojas» UAB

Altre parti nel procedimento in cassazione: Vilniaus miesto savivaldybės administracija; Bankrutuojanti UAB «Active Construction Management»; «Vilniaus vystymo kompanija» UAB

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 57, paragrafi 4, lettera g), e 6 della direttiva 2014/24 (1), il quarto subparagrafo dell’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 (2) (in combinato disposto o separatamente, senza tuttavia limitarsi a tali disposizioni) debbano essere interpretati nel senso che una decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di inserire l’operatore economico interessato nell’elenco dei fornitori inaffidabili e, in tal modo, di limitare, per un determinato periodo, la capacità di quell’operatore di partecipare a procedure d’appalto pubblicate successivamente, motivata dal fatto che tale operatore economico ha commesso una violazione sostanziale del contratto concluso con la suddetta amministrazione aggiudicatrice, costituisce una misura che può essere impugnata giudizialmente.

2)

Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, le disposizioni di diritto dell’Unione summenzionate (in combinato disposto o separatamente, senza tuttavia limitarsi a tali disposizioni) debbano essere interpretate nel senso che ostano a norme nazionali e ad una prassi applicativa delle medesime in base a cui: a) l’amministrazione aggiudicatrice, nel risolvere un contratto d’appalto pubblico per una violazione sostanziale di quest’ultimo, non adotta una decisione formale (separata) relativa all’inserimento di operatori economici nell’elenco dei fornitori non affidabili; b) un operatore economico non viene previamente informato dell’imminente inserimento nell’elenco dei fornitori non affidabili e, pertanto, non è messo in condizione di presentare i chiarimenti del caso e quindi di contestare effettivamente tale inserimento; c) l’amministrazione aggiudicatrice non effettua una valutazione individuale delle circostanze dell’inadeguata esecuzione di un appalto e, pertanto, se il contratto d’appalto pubblico è stato risolto legalmente per una violazione sostanziale del medesimo, l’operatore economico responsabile de jure per quella violazione viene automaticamente inserito nell’elenco dei fornitori non affidabili.

3)

Se, in caso di risposta affermativa alle due precedenti questioni pregiudiziali, le disposizioni di diritto dell’Unione summenzionate (in combinato disposto o separatamente, senza tuttavia limitarsi a tali disposizioni) debbano essere interpretate nel senso che i partner dell’attività congiunta (soggetti partecipanti ad un raggruppamento di fornitori) che hanno eseguito un contratto d’appalto pubblico risolto legalmente per una violazione sostanziale possono dimostrare la propria affidabilità e, pertanto, essere esclusi dall’elenco di fornitori non affidabili, fra l’altro, in considerazione dell’importo della quota (valore) dell’appalto eseguita, dell’insolvenza del partner capofila, di azioni compiute da quest’ultimo e del contributo dell’amministrazione aggiudicatrice alla mancata esecuzione del contratto.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

(2)  Direttiva del Consiglio 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33).