14.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Słupsku (Polonia) il 25 ottobre 2021 — Procedimento penale a carico di M.C., M.F.

(Causa C-648/21)

(2022/C 73/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Słupsku

Parti nel procedimento penale principale

M.C., M.F.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che esso osti a disposizioni nazionali, come l’articolo 47b, paragrafi 5 e 6, in combinato disposto con l’articolo 30, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 1, della ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge del 27 luglio 2001, recante disciplina degli organi giurisdizionali ordinari, Polonia), ai sensi delle quali un organo di un tribunale nazionale, come il collegio del tribunale, ha il potere di esonerare un giudice di tale tribunale dall’obbligo di decidere una parte o tutte le cause assegnategli, quando:

a)

il collegio è composto, per legge, dai presidenti di tribunali, nominati a tali funzioni da un organo del potere esecutivo, come il Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia, Polonia) che contemporaneamente è Prokurator Generalny (Procuratore generale, Polonia);

b)

l’esonero del giudice dall'obbligo di decidere le cause che gli sono state assegnate avviene senza il suo consenso;

c)

il diritto nazionale non prevede i criteri che il collegio del tribunale deve applicare per esonerare un giudice dall'obbligo di decidere le cause che gli sono state assegnate, né l'obbligo di motivazione, né un controllo giurisdizionale su tale decisione;

d)

alcuni membri del collegio del tribunale sono stati nominati a tale funzione in circostanze analoghe a quelle di cui alla sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia, C-791/19, EU:C:2021:596 (regime disciplinare dei giudici).

2)

Se le disposizioni richiamate nella prima questione e il principio del primato debbano essere interpretati nel senso che essi autorizzano (o obbligano) un organo giurisdizionale nazionale, che decide una causa in un procedimento penale compreso nell'ambito di applicazione della direttiva 2016/343 (1), il cui giudice è stato esonerato dall'obbligo di decidere la causa con le modalità descritte nella prima questione, così come ogni autorità statale, a non tener conto dell'atto del collegio del tribunale e degli altri atti adottati di conseguenza, quali le ordinanze di riassegnazione delle cause, compresa la causa trattata nel procedimento principale, con l'esclusione del giudice esonerato, in modo che esso possa continuare a far parte del collegio giudicante in tale causa.

3)

Se le disposizioni richiamate nella prima questione e il principio del primato debbano essere interpretati nel senso che essi impongono che esistano nell'ordinamento giuridico nazionale, in relazione ai procedimenti penali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2016/34, misure atte a garantire alle parti in causa, come gli imputati nel procedimento principale, la verifica e l’impugnazione delle decisioni di cui alla prima questione, volte a modificare la composizione dell'organo giurisdizionale giudicante e, di conseguenza, a esonerare un giudice, fino ad allora incaricato a decidere la causa, dal suo dovere di deciderla, nelle forme descritte nella prima questione.


(1)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).