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14.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 73/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania) il 13 ottobre 2021 — O.K. / Mercedes-Benz Bank AG
(Causa C-630/21)
(2022/C 73/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Stuttgart
Parti nel procedimento principale
Ricorrente in primo grado e in appello: O.K.
Resistente in primo grado e in appello: Mercedes-Benz Bank AG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 14 della direttiva 2008/48 (1) debba essere interpretato nel senso che il diritto di recesso del consumatore viene meno allorché il contratto di credito sia stato interamente eseguito da entrambe le parti. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla questione sub 1): Se l’articolo 14 della direttiva 2008/48 osti ad una disposizione del diritto nazionale di uno Stato membro, la quale comporta l’impossibilità di esercitare il diritto di recesso del consumatore allorché il contratto di credito sia stato interamente eseguito da entrambe le parti. |
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3) |
In caso di risposta negativa alla questione sub 1) e di risposta affermativa alla questione sub 2): Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 osti ad una disposizione del diritto nazionale di uno Stato membro, in base alla quale un consumatore che ha esercitato efficacemente il proprio diritto di recesso in virtù dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, abbia nei confronti del creditore un diritto alla restituzione delle utilità tratte dal creditore dai pagamenti a lui effettuati dal consumatore fino al recesso. |
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU. 2008, L 133, pag. 66).