24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’11 ottobre 2021 — Funke Sp. z o.o.
(Causa C-626/21)
(2022/C 37/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente per cassazione: Funke Sp. z o.o.
Autorità convenuta: Landespolizeidirektion Wien
Questioni pregiudiziali
Se
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la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), come modificata dal regolamento (CE) n. 765/2008 (2), e dal regolamento (CE) n. 596/2009 (3), in particolare il suo articolo 12 e l’allegato II, |
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il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, in particolare i suoi articoli 20 e 22, nonché |
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la decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione, dell’8 novembre 2018, recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica (4), debbano essere interpretati nel senso che |
1. |
discenda direttamente dalle suddette norme il diritto di un operatore economico al perfezionamento di una notifica RAPEX; |
2. |
sia competente la Commissione europea per la decisione riguardante una richiesta in tal senso oppure |
3. |
sia competente per una simile decisione l’autorità amministrativa del rispettivo Stato membro. (in caso di risposta affermativa alla terza questione) |
4. |
la tutela giurisdizionale (nazionale) avverso tale decisione sia sufficiente qualora venga concessa nei confronti della misura (obbligatoria) adottata dall’autorità amministrativa non a tutti, bensì al solo operatore economico che ne sia interessato. |
(2) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU 2008, L 218, pag. 30).
(3) Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU 2009, L 188, pag. 14).