16.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 198/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 29 settembre 2021 — XN / Organo di polizia presso 2 RU SDVR
(Causa C-608/21)
(2022/C 198/21)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski rayonen sad
Parti
Ricorrente: XN
Convenuto: Organo di polizia presso 2 RU SDVR
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che osta a una disciplina nazionale la quale, sulla base della giurisprudenza consolidata, è applicata nello Stato membro dell’Unione interessato in linea con un’interpretazione correttiva ed ammette che le informazioni sui motivi dell’arresto di un indagato, comprese quelle sul reato di cui questi è sospettato, siano contenute non già nel provvedimento scritto di trattenimento, ma in altri documenti accompagnatori (anteriori o successivi) che non vengono consegnati immediatamente e di cui detta persona può venire a conoscenza successivamente nel quadro di un’eventuale impugnazione in sede giudiziale della legittimità della detenzione. |
2) |
Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che le informazioni sul reato di cui la persona sottoposta ad arresto è sospettata devono contenere indicazioni circa la data, il luogo e le modalità di commissione del reato, il concreto coinvolgimento della persona e la conseguente qualificazione giuridica del reato al fine di garantire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. |