24.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 37/8


Impugnazione proposta il 23 settembre 2021 da DD avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 14 luglio 2021, causa T-632/19, DD / FRA

(Causa C-587/21 P)

(2022/C 37/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DD (rappresentante: N. Lorenz, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella sua interezza,

di conseguenza,

annullare la decisione del direttore dell’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo: la «FRA») del 19 novembre 2018, con la quale si respinge la domanda presentata dal ricorrente in primo grado ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari;

se necessario, annullare la decisione del direttore della FRA del 12 giugno [2019], ricevuta il 13 giugno [2019], con la quale si respinge il reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, presentato dal ricorrente in primo grado avverso la suddetta decisione del 19 novembre [2018];

accertare il diritto del ricorrente in primo grado al risarcimento del danno non patrimoniale subito, come esposto in dettaglio nel presente ricorso, valutato in via equitativa in EUR 100 000;

condannare la FRA alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto e snaturamento degli elementi di prova in relazione all’esposizione dei fatti.

Errore di diritto e violazione del principio della certezza del diritto in relazione al primo profilo di illegittimità.

Errore di diritto, violazione del giudicato, difetto di motivazione, omessa statuizione su un motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, snaturamento degli elementi di prova in relazione al secondo profilo di illegittimità.

Errore di diritto, errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione in relazione al terzo profilo di illegittimità.

Errore di diritto, snaturamento degli elementi di prova, errore manifesto di valutazione, motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe agito ultra vires ed ultra petita, motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe respinto erroneamente l’offerta del ricorrente di produrre, su richiesta, un documento rilevante per la controversia, difetto di motivazione in relazione al quarto profilo di illegittimità.

Errore di diritto, difetto di motivazione, errore nella qualificazione giuridica dei fatti, snaturamento degli elementi di prova e errore manifesto di valutazione in relazione al quinto profilo di illegittimità.

Errore di diritto, snaturamento degli elementi di prova, omessa statuizione su un motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, errore nella qualificazione giuridica, motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe agito ultra petita, motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe respinto erroneamente la richiesta del ricorrente di ordinare l’esibizione di un documento rilevante per la controversia, esame incompleto del ricorso di primo grado e del motivo relativo a molestie dedotto dal ricorrente in primo grado in relazione al sesto profilo di illegittimità.

Errore di diritto in relazione alla sezione riguardante l’effettività del danno asserito e il nesso di causalità.