7.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 64/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okregowy Warszawa-Praga w Warszawie (Polonia) il 17 settembre 2021 — FY / Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

(Causa C-582/21)

(2022/C 64/16)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy Warszawa — Praga w Warszawie

Parti

Ricorrente: FY

Convenuta: Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, tenuto conto del principio di equivalenza risultante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciata ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 1, TFUE, relativa all’interpretazione del diritto dell'Unione, costituisce un motivo per la revocazione di una precedente decisione definitiva emessa a conclusione di un procedimento civile, in una situazione in cui una disposizione di diritto nazionale, quale l'articolo 4011 del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile), consente la revocazione qualora una decisione definitiva sia stata emessa sulla base di una disposizione che sia stata dichiarata, da una sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), incompatibile con un atto giuridico di rango superiore.

2)

Se il principio dell’interpretazione del diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione, risultante dall'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, imponga di interpretare estensivamente una disposizione di diritto nazionale, quale l'articolo 401, punto 2, c.p.c., in modo tale da far rientrare nel motivo di revocazione in esso previsto una sentenza definitiva pronunciata in contumacia nella quale il giudice, in violazione degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Profi Credit, C-176/17, aveva omesso di esaminare il contratto tra il consumatore e il mutuante sotto il profilo delle clausole abusive, limitandosi unicamente a verificare la validità formale della cambiale.