24.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 37/6


Impugnazione proposta il 19 agosto 2021 da DI avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 giugno 2021, causa T-514/19, DI / BCE

(Causa C-513/21 P)

(2022/C 37/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DI (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

di conseguenza, accogliere le domande del ricorrente:

l’annullamento della decisione del Comitato esecutivo della BCE del 7 maggio 2019 recante licenziamento disciplinare senza preavviso;

l’annullamento della decisione del Comitato esecutivo della BCE del 25 giugno 2019 recante diniego di riaprire i procedimenti disciplinari in seguito all’archiviazione del procedimento penale;

in ogni caso, il risarcimento del danno morale che il ricorrente sostiene di aver subito, stimato ex aequo et bono in EUR 20 000;

il rimborso di tutte le spese.

condannare la BCE a tutte le spese del procedimento di impugnazione e del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per aver respinto il primo motivo vertente sull’incompetenza dell’autore dei provvedimenti impugnati.

La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per aver respinto il secondo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale e del principio di certezza del diritto.

La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per aver respinto il settimo motivo vertente sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per aver respinto il quarto motivo vertente sulla violazione dell’articolo 8.3.7 delle norme applicabili al personale e sulla violazione del principio di imparzialità sancito all’articolo 41 della Carta.

La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per aver respinto il sesto motivo vertente su errori manifesti di valutazione.