3.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 2/14


Impugnazione proposta il 18 agosto 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 giugno 2021, causa T-47/19, Dansk Erhverv / Commissione

(Causa C-508/21 P)

(2022/C 2/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, T. Maxian Rusche, agenti)

Altre parti nel procedimento: Dansk Erhverv, Danmarks Naturfredningsforening, Repubblica federale di Germania, Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il dispositivo della sentenza impugnata;

pronunciarsi sulla causa T-47/19 Dansk Erhverv / Commissione, annullando la sezione 3.3 della decisione impugnata (1);

condannare la ricorrente in primo grado a sopportare le spese del procedimento di impugnazione;

condannare ciascuna parte e ciascun interveniente a sopportare le proprie spese sostenute nel procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo d’impugnazione verte sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che l’accoglimento della terza parte del motivo unico comporta l’annullamento della decisione impugnata nella sua interezza. Tale conclusione viola l’articolo 264 TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa Commissione/Départment du Loiret, nonché il principio di proporzionalità.

Nella sentenza relativa alla causa Commissione/Départment du Loiret, la Corte di giustizia ha interpretato l’articolo 264 TFUE nel modo seguente (2):

«(…) il solo fatto che ritenga fondato un motivo invocato dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso di annullamento non consente al Tribunale di annullare automaticamente l’atto impugnato in toto. Un annullamento integrale, infatti, non può essere disposto quando risulta del tutto evidente che tale motivo, avendo ad oggetto unicamente un aspetto specifico dell’atto contestato, è tale da fondare solo un annullamento parziale».

Nel caso di specie la terza parte del motivo unico dedotto dalla ricorrente in primo grado era diretta soltanto contro una delle tre decisioni raggruppate nell’unico atto che formava la decisione impugnata. Si trattava della decisione con la quale si constatava che la mancata imposizione di un’ammenda per l’omesso addebito del deposito cauzionale per le lattine delle bevande da parte degli esercizi commerciali frontalieri non implicava l’utilizzo di risorse statali e pertanto non costituiva un aiuto di Stato. La terza parte del motivo unico dedotto dalla ricorrente non era diretta contro le altre decisioni, con le quali si constatava che il mancato addebito del deposito cauzionale e il mancato addebito dell’IVA sul deposito cauzionale non applicato non comportavano l’utilizzo di risorse statali, e pertanto non costituivano un aiuto di Stato.

Il secondo motivo d’impugnazione verte sul fatto che il Tribunale ha fornito una motivazione carente e contraddittoria nell’affermare che le tre decisioni erano inscindibili tra loro.

Il terzo motivo d’impugnazione verte sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel constatare che le tre decisioni erano inscindibili tra loro. Infatti, i tre provvedimenti presi in esame nelle tre decisioni non sono collegati. In particolare, la mancata imposizione dell’ammenda non è direttamente ed automaticamente collegata al mancato addebito del deposito cauzionale né al mancato addebito dell’IVA. L’imposizione dell’ammenda può modificare o meno il comportamento degli esercizi commerciali frontalieri. Questi ultimi possono contestare l’imposizione dell’ammenda dinanzi ai giudici competenti, e continuare a non addebitare il deposito cauzionale (e a non riscuotere l’IVA sul deposito cauzionale non addebitato). In ogni caso, il mancato addebito del deposito cauzionale non comporta una perdita di risorse statali, in quanto l’ammanco di denaro si verifica in un sistema di deposito cauzionale a gestione interamente privata, senza alcun controllo da parte dello Stato.


(1)  Decisione C(2018) 6315 final relativa all’aiuto di Stato SA.44865 (2016/FC) — Germania — Presunti aiuti in favore di negozi di bevande situati alla frontiera tedesca,

(2)  Sentenza dell’11 dicembre 2008, Commissione/Départment du Loiret, C-295/07 P, EU:C:2008:707, punto 104.