15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) il 30 luglio 2021 — La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network / Premier ministre, Ministère de la Culture

(Causa C-470/21)

(2021/C 462/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network

Resistenti: Premier ministre, Ministère de la Culture

Questioni pregiudiziali

1.

Se i dati relativi all’identità civile corrispondenti a un indirizzo IP rientrino tra i dati di traffico o di ubicazione soggetti, in linea di principio, a un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’entità amministrativa indipendente con poteri vincolanti.

2.

In caso di risposta affermativa alla prima questione e tenuto conto della bassa sensibilità dei dati relativi all’identità civile degli utenti, compresi i loro recapiti, si pone la questione di stabilire se la direttiva del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (1), letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta di tali dati relativi agli indirizzi IP degli utenti da parte di un’autorità amministrativa, senza un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’entità amministrativa indipendente con poteri vincolanti.

3.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione e tenuto conto della bassa sensibilità dei dati relativi all’identità civile, del fatto che solo tali dati possono essere raccolti al solo scopo di prevenire violazioni di obblighi definiti in modo circostanziato, restrittivo e limitativo dal diritto nazionale, e del fatto che un controllo sistematico dell’accesso ai dati di ogni utente da parte di un giudice o di un’entità amministrativa terza con poteri vincolanti sarebbe tale da compromettere l’espletamento della missione di servizio pubblico affidata all’autorità amministrativa anch’essa indipendente che effettua tale raccolta, si pone la questione di stabilire se la direttiva osti allo svolgimento di tale controllo con modalità appropriate, come un controllo automatizzato, eventualmente sotto la supervisione di un servizio interno all’organismo, che offra garanzie di indipendenza e di imparzialità relativamente agli agenti incaricati di tale raccolta.


(1)  GU 2002, L 201, pag. 37.