4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 17 giugno 2021 — Sdruzhenie «Za Zemiata — dostap do pravosadie» e a., «The Green Tank — grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel» — Repubblica ellenica, NS / Izpalnitelen direktor na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, TETS «Maritsa-iztok 2» EAD

(Causa C-375/21)

(2021/C 401/02)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrenti: Sdruzhenie «Za Zemiata — dostap do pravosadie» e a., «The Green Tank — grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel» — Repubblica ellenica, NS

Resistente: Izpalnitelen direktor na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, TETS «Maritsa-iztok 2» EAD

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (in prosieguo: il «TUE»), in combinato disposto con l’articolo 18 della direttiva 2010/75/UE (1) e con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE (2), debba essere interpretato nel senso che, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, l’autorità competente deve valutare se la concessione della deroga possa compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientale, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento, comprese le misure previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria in una determinata zona o agglomerato ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE.

2.

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE, debba essere interpretato nel senso che, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, l’autorità competente deve astenersi dal fissare valori limite di emissione meno severi per gli inquinanti atmosferici originati da un impianto, qualora tale deroga sia in contrasto con le misure previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria adottato in una determinata zona o agglomerato ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE e possa compromettere l’obiettivo di far sì che il periodo di superamento dei valori limite di qualità dell’aria sia il più breve possibile.

3.

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e con l’articolo 13 della direttiva 2008/50/CE, debba essere interpretato nel senso che, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, l’autorità competente deve valutare se la fissazione di valori limite di emissione meno severi per gli inquinanti atmosferici originati da un impianto, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento, compreso l’effetto cumulativo con altre fonti del relativo inquinante, possa contribuire al superamento dei relativi valori limite di qualità dell’aria stabiliti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/50/CE in una determinata zona o agglomerato e, in caso affermativo, se debba astenersi dal concedere la deroga che comprometterebbe il rispetto delle norme di qualità ambientale.


(1)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17).

(2)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).