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8.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 452/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo) il 26 maggio 2021 — Autoridade da Concorrência, EDP — Energias de Portugal, SA e a.
(Causa C-331/21)
(2021/C 452/02)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Lisboa
Parti
Ricorrenti: Autoridade da Concorrência, EDP — Energias de Portugal, SA, EDP Comercial — Comercialização de Energia SA, Sonae Investimentos, SGPS, SA, SONAE MC — Modelo Continente SGPS, Modelo Continente Hipermercados SA
Altra parte: Ministério Público
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 101 TFUE, a cui si ispira l’articolo 9 del NRJC (Lei 19/2012, de 08.05) (legge dell’8 maggio 2012, n. 19), debba essere interpretato nel senso che esso permette di qualificare una clausola di non concorrenza con la formulazione di quelle di cui alle disposizioni 12.1 e 12.2 (cfr. punto [8 della Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale] dell’accordo di partenariato come un accordo restrittivo per oggetto, concluso tra un fornitore di energia elettrica ed un dettagliante di prodotti alimentari che gestisce ipermercati e supermercati, che ha come obiettivo la concessione di sconti ai clienti che simultaneamente aderiscono ad un determinato piano tariffario energetico del fornitore di elettricità, disponibile nel Portogallo continentale, e sono titolari di una carta fedeltà del dettagliante di prodotti alimentari, sconti che possono essere unicamente applicati agli acquisti di beni nei punti vendita del suddetto dettagliante o delle società ad esso collegate, quando tale accordo contiene altre clausole le quali indicano che il suo obiettivo era quello di potenziare lo sviluppo delle attività delle società intervenienti (…) e vi sono comprovati benefici per i consumatori (…), senza analizzare i concreti effetti pregiudizievoli per la concorrenza risultanti dalle summenzionate clausole 12.1 e 12.2. |
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2) |
Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE possa essere interpretato nel senso che un accordo volto a non sviluppare certe attività economiche, corrispondente ad una presunta ripartizione dei mercati tra due imprese, può [essere] considerato come un accordo restrittiv[o] della concorrenza per oggetto, quando [il] medesim[o] è conclus[o] tra imprese che non sono concorrenti effettive o potenziali in nessuno dei mercati in cui il summenzionato obbligo si applica, anche nel caso in cui i mercati in cui tale obbligo si applica possano considerarsi liberalizzati o privi di barriere legali insormontabili all’entrata. |
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3) |
Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE possa essere interpretato nel senso che devono essere considerati concorrenti potenziali un fornitore di energia elettrica e un dettagliante di prodotti alimentari che gestisce ipermercati e supermercati che hanno concluso fra loro un accordo, volto alla promozione reciproca dell’attività commerciale e dell’incremento delle vendite dell’altra parte (e, nel caso del dettagliante di prodotti alimentari, di società detenute maggioritariamente da una società madre del medesimo), quando il dettagliante di prodotti alimentari e le suddette società ad esso collegate non svolgevano, alla data di conclusione dell’accordo, attività di fornitura di energia elettrica, nel mercato geografico rilevante o in altro mercato, e quando non è stato provato nel procedimento che essi avessero l’intenzione di svolgervi tale attività o che avessero posto in essere misure preparatorie in vista del suo esercizio. |
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4) |
Se la risposta alla domanda precedente non cambi nel caso in cui un’altra società detenuta maggioritariamente da una società madre del dettagliante di prodotti alimentari che è parte dell’accordo (ma senza che nessuna delle due imprese in parola sia stata accusata o condannata dall’Autorità della concorrenza nazionale o sia stata parte nella causa pendente dinanzi al presente tribunale), che non era soggetta all’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo di non concorrenza, aveva detenuto una partecipazione pari al 50 % in un’impresa terza che svolgeva attività di distribuzione di energia elettrica in Portogallo, attività terminate tre anni e mezzo prima della conclusione dell’accordo, in seguito a scioglimento di detta impresa. |
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5) |
Se la risposta alla domanda precedente sia la medesima nel caso in cui l’impresa di commercio al dettaglio che è parte dell’accordo produca energia elettrica per mezzo di minigeneratori e microgeneratori posizionati sui tetti dei propri punti vendita, laddove la totalità dell’energia elettrica prodotta è ceduta, a prezzi regolamentati, al fornitore di ultima istanza. |
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6) |
Se la risposta alla quarta domanda non cambi nel caso in cui l’impresa di commercio al dettaglio che è parte dell’accordo abbia concluso otto anni prima della data di tale accordo (e continui ad esserne vincolata, alla data dell’accordo suddetto) un altro contratto di collaborazione commerciale con un terzo, fornitore di combustibili liquidi, volto ad applicare sconti reciproci, relativamente all’acquisto dei prodotti in parola e dei prodotti venduti negli ipermercati e supermercati dell’impresa, nei quali l’impresa controparte, dal canto suo, oltre a commercializzare combustibili liquidi, è anche fornitore di energia elettrica nel Portogallo continentale, non essendo stato dimostrato che le parti, alla data di conclusione dell’accordo, avessero avuto l’intenzione o posto in essere atti preparatori per estendere il contratto summenzionato alla fornitura di energia elettrica. |
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7) |
Se la risposta alla quarta domanda non cambi nel caso in cui un’altra società detenuta maggioritariamente da una società madre del dettagliante di prodotti alimentari che è parte dell’accordo (ma, del pari, senza che nessuna di tali due imprese sia stata accusata o condannata dall’Autorità della concorrenza nazionale o sia stata parte nella causa pendente dinanzi al presente tribunale), che non era soggetta all’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo di non concorrenza, producesse energia elettrica in una centrale di cogenerazione, laddove la totalità dell’energia elettrica prodotta era ceduta, a prezzi regolamentati, al fornitore di ultima istanza. |
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8) |
In caso di risposta affermativa alle domande che precedono, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che si può considerare restrittiva per oggetto una clausola che impedisce al summenzionato dettagliante di prodotti alimentari, per tutta la durata dell’accordo e nell’anno immediatamente successivo, di svolgere attività di fornitura di energia elettrica direttamente o tramite società detenuta maggioritariamente da una società madre del dettagliante che è parte nella causa, nel territorio rilevante ai fini dell’accordo. |
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9) |
Se la nozione di «concorrente potenziale», ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 1 paragrafo 1, lett[era] c del regolamento (UE) n. 330/2010 (1) della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate e del paragrafo 27 degli Orientamenti della Commissione europea sulle restrizioni verticali (2010 / C 130/01), possa essere interpretata nel senso che in essa vi rientra un’impresa vincolata da una clausola di non concorrenza che sia presente in un mercato del prodotto completamente distinto da quello della controparte dell’accordo, quando, nel processo pendente dinanzi al giudice nazionale, non esista alcun indizio concreto (quali progetti, investimenti o altri atti preparatori) del fatto che, prima ed in assenza di tale clausola, l’impresa in discussione avrebbe potuto, in un breve lasso di tempo, entrare nel mercato della controparte parte, né si è dimostrato che suddetta impresa fosse, prima ed in assenza della clausola in parola, percepita dalla controparte dell’accordo come un concorrente potenziale nel mercato rilevante. |
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10) |
Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE possa essere interpretato nel senso che il mero fatto che un accordo di partenariato tra un’impresa che svolge attività di fornitura di elettricità ed un’impresa che svolge attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari per consumo domestico, volto alla promozione reciproca delle rispettive attività di tali imprese (nel cui ambito, fra l’altro, la prima concede sconti ai propri clienti sul loro consumo di energia elettrica che la seconda deduce dal prezzo degli acquisti realizzati dai medesimi clienti nei punti vendita), contenga una clausola in base alla quale entrambe le parti si impegnano a non farsi reciproca concorrenza e a non concludere accordi simili con i concorrenti dell’altra significa che detta clausola ha per oggetto di restringere la concorrenza nei termini dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sebbene:
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11) |
11. Se la nozione di «accordo verticale», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 1, paragrafo 1, lett[era] a) del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010 ,relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate e della lett[era] c) del paragrafo 25 degli Orientamenti della Commissione europea sulle restrizioni verticali (2010 / C 130/01), debba essere interpretata nel senso che in essa vi rientra un accordo con le caratteristiche descritte nelle questioni che precedono, nell’ambito del quale le parti sono presenti in mercati di prodotto interamente distinti e non si è dimostrato che abbiano realizzato, prima ed in assenza dell’accordo, alcun progetto, investimento o piano per entrare nel mercato di prodotto dell’altra parte, ma nell’ambito del quale le parti, ai fini dell’accordo in discussione, mettono a disposizione l’una dell’altra le rispettive reti commerciali, forze vendita e know-how per promuovere, attrarre e aumentare la clientela e l’attività commerciale dell’altra parte. |