2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Kleve (Germania) il 14 maggio 2021 — AB e a. / Ryanair DAC

(Causa C-307/21)

(2021/C 310/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Kleve

Parti

Ricorrenti: AB e a.

Resistente: Ryanair DAC

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo sia tenuto a pagare la compensazione pecuniaria prevista in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora detto vettore abbia inviato la comunicazione in tempo utile prima della scadenza delle due settimane all’unico indirizzo di posta elettronica fornitogli al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale prenotazione fosse stata effettuata a mezzo di un intermediario oppure tramite la sua piattaforma Internet e che l’indirizzo di posta elettronica indicato dalla piattaforma di prenotazione consentisse di raggiungere al massimo l’intermediario, ma non direttamente il passeggero.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).