12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/34


Impugnazione proposta il 5 maggio 2021 dall’Universität Koblenz-Landau avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 24 febbraio 2021, nella causa T-108/18, Universität Koblenz-Landau / Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura

(Causa C-288/21 P)

(2021/C 278/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universität Koblenz-Landau (rappresentanti: C. von der Lühe, Rechtsanwalt, e R. Di Prato, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 febbraio 2021 relativa alla causa T-108/18 e dichiarare l’infondatezza delle richieste restitutorie avanzate nei confronti della ricorrente con la decisione della convenuta del 21 dicembre 2017 (Az. OF/2016/0720 e del 7 febbraio 2018 (Az. OF/2016/0720;

in subordine, annullare la suddetta sentenza del Tribunale dell’Unione Europea con rinvio allo stesso Tribunale;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo: censura di carattere procedurale derivante dalla mancata riapertura della fase orale del procedimento.

La ricorrente sostiene che i nuovi elementi di fatto invocati in primo grado, di cui è venuta a conoscenza soltanto dopo la conclusione della fase orale del procedimento e che fino a quel momento non aveva potuto dedurre in giudizio, privano del suo supporto argomentativo la decisione impugnata sotto profili sostanziali, in quanto essa si fonda su circostanze di fatto non confermate da accertamenti degli organi investigativi penali nazionali.

È stato inoltre commesso un errore di valutazione nel rigettare la richiesta della ricorrente di riaprire la fase orale del procedimento in ragione di fatti nuovi sino ad allora ignoti. Tali fatti rivestono rilevanza giuridica per l’esito della controversia, in quanto sono idonei ad influire sulla sorte del contenzioso in favore della parte.

2.

Secondo motivo: Disconoscimento della portata del principio del diritto di essere ascoltato

Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la convenuta è pervenuta ad un accertamento sfavorevole per la ricorrente in merito alla regolarità dell’utilizzo dei fondi, per il fatto che al momento dell’adozione della decisione contestata la ricorrente si è trovata senza propria colpa nell’obiettiva impossibilità di produrre la documentazione probatoria relativa al regolare impiego dei fondi.

3.

Terzo motivo: Inosservanza del principio di tutela dell’affidamento e disconoscimento della portata del principio di proporzionalità

Il Tribunale ha omesso di valutare o comunque non ha valutato in modo corretto il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente da una conferma scritta della convenuta attestante la regolare esecuzione del progetto finanziato sul quale verte la controversia.

Non è stato accertato da parte del Tribunale che si sia manifestata in seguito un’effettiva divergenza del quadro fattuale rispetto a quanto posto a fondamento della dichiarazione di conferma del regolare impiego dei fondi rilasciata dalla convenuta, dato che soltanto tale divergenza sarebbe idonea a porre in discussione l’iniziale valutazione positiva delle attività di esecuzione e la loro adeguatezza.

Infine non risulta compatibile con il principio di proporzionalità il fatto che le indicazioni concernenti la possibile divergenza del quadro fattuale non siano state vagliate in modo completo, utilizzando tutti gli elementi informativi accessibili alla convenuta ed al Tribunale, prima che fosse adottata da parte della stessa convenuta la più incisiva tra tutte le possibili misure, in specie la richiesta di completa restituzione della totalità dei finanziamenti concessi ed erogati.