7.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 217/35 |
Ricorso proposto il 22 aprile 2021 — Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-259/21)
(2021/C 217/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Liukkonen, I. Terwinghe, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare gli articoli da 15 a 17, 20 e 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell’Unione (1); |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Secondo il Parlamento, gli atti legislativi che disciplinano la materia, ovvero gli articoli 10, paragrafo 4, e 15 del regolamento (UE) 2019/1241 (2) e l’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/472 (3) prevedono che misure come quelle oggetto del presente ricorso debbano essere adottate mediante gli atti delegati di cui all’articolo 290 TFUE.
A sostegno del suo ricorso, il Parlamento deduce dunque due motivi. Il primo si fonda su un’irregolarità e uno sviamento della procedura in quanto le misure contestate avrebbero dovuto essere introdotte mediante gli atti delegati di cui all’articolo 290 TFUE e non mediante la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Il secondo si basa su una lesione della leale cooperazione in violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE. Adottando le disposizioni impugnate per mezzo di una procedura diversa da quella prevista a tal fine negli atti di cui è coautore, il Consiglio ha privato il Parlamento del diritto di esame di cui esso avrebbe beneficiato se fosse stata utilizzata la procedura regolare.
(2) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU 2019, L 198, pag. 105).
(3) Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU 2019, L 83, pag. 1).