12.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 128/30


Impugnazione proposta il 3 febbraio 2021 dalla Bilbaína de Alquitranes, SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020, causa T-645/18, Bilbaína de Alquitranes SA/Commissione

(Causa C-75/21 P)

(2021/C 128/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bilbaína de Alquitranes, SA (rappresentanti: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avvocata)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna e Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

rinviare la causa all’esame del Tribunale; e

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, secondo il quale la conclusione del Tribunale che l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione ha commesso un errore manifesto non implicava necessariamente anche l’argomento secondo cui la Commissione ha violato il dovere di diligenza è errata in diritto.

Secondo motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel fondare il rigetto dell’argomento giuridico dedotto dalla ricorrente sulla mancanza di chiarezza del punto 4.1.3.5.5 dell’Allegato I al regolamento n. 1272/2008 (1).

Terzo motivo, secondo il quale il Tribunale non avrebbe potuto fondarsi sull’affermazione della complessità del quadro normativo per giustificare il fatto che la Commissione avesse omesso di prendere in considerazione la scarsa solubilità del PCCAT (pece, catrame di carbone, alta temperatura). Il Tribunale ha sostenuto la tesi contraria nel precedente procedimento connesso (Causa T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes e a./Commissione). Senza una spiegazione per aver sostenuto la tesi contraria, il ragionamento del Tribunale è insufficiente e contradditorio.

Quarto motivo, secondo il quale il Tribunale ha erroneamente applicato il criterio del normale dovere di diligenza. Nell’affermare che la Commissione ha agito come qualsiasi altra normale e diligente autorità amministrativa, esso ha utilizzato un termine di paragone incorretto e inappropriato per valutare la dovuta diligenza e normalità della Commissione.

Quinto motivo, secondo il quale la motivazione del Tribunale è insufficiente e contradditoria in quanto esso ha dichiarato, senza apportare prove e fondandosi esclusivamente sulle conclusioni dell’avvocato generale, che la Commissione poteva avere incontrato delle difficoltà nel correggere il suo manifesto errore di valutazione, con ciò suggerendo che l’atteggiamento della Commissione poteva essere scusato.

Sesto motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la l’errore della Commissione poteva essere scusato richiamando il principio di precauzione giacché è giurisprudenza consolidata che tale principio non può essere dedotto nel classificare una sostanza.


(1)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).