22.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) l’8 gennaio 2021 — Sea Watch E.V. / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Palermo
(Causa C-14/21)
(2021/C 98/10)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Sea Watch E.V.
Resistenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Palermo
Questioni pregiudiziali
A) |
Si chiede alla Corte se l’ambito di applicazione della direttiva 2009/16/CE (1) ricomprenda — e quindi se il PSC [Port State Control, controllo delle navi da parte dello Stato di approdo] possa essere svolto anche nei confronti di — una nave classificata come cargo dall’ente di classificazione dello Stato di bandiera ma che in concreto svolga esclusivamente e sistematicamente un’attività non commerciale, quale è l’attività cd. SAR [search and rescue, ricerca e salvataggio] (come svolta da [Sea Watch E.V.] e SW4 [nave Sea Watch 4] sulla base del proprio Statuto). Nel caso in cui (…) la Corte ritenga che (…) siano ricomprese nell’ambito applicativo della direttiva 2009/16/CE anche le navi [che non svolgono in concreto attività commerciale], si chiede ulteriormente alla Corte se osta alla direttiva in tal senso interpretata una normativa come quella nazionale di cui all’articolo 3 del [decreto legislativo] n. 53/2011, che ha recepito l’articolo 3 della direttiva 2009/16/CE, che, invece, espressamente, al comma 1 [dell’articolo 3 del decreto legislativo citato], individua l’ambito di applicazione del PSC limitandolo alle sole navi utilizzate a fini commerciali, escludendo non solo le imbarcazioni da diporto ma anche le navi cargo che non svolgono in concreto — e quindi non sono utilizzate per — attività commerciale. Si chiede, infine, alla Corte se possa, invece, fondatamente ritenersi che rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva, nella parte in cui ricomprende anche le navi passeggeri, a seguito delle modifiche apportate nel 2017, le navi cargo che sistematicamente svolgono attività cd. SAR di persone in pericolo in mare, equiparando, in tal modo, il trasporto delle persone soccorse in mare in quanto in pericolo di vita al trasporto di passeggeri. |
B) |
Si chiede alla Corte se la circostanza di avere la nave trasportato un numero di persone di gran lunga superiore a quello riportato nel certificato degli equipaggiamenti di sicurezza, sebbene all’esito di attività cd. SAR o, comunque, di possedere un certificato degli equipaggiamenti di sicurezza riferito a un numero di persone di gran lunga inferiore rispetto a quelle effettivamente trasportate — possa legittimamente rientrare nel fattore di priorità assoluta di cui all’allegato I, parte II, punto 2A o nel fattore imprevisto di cui all’allegato I, parte II, punto 2B, richiamati dall’articolo 11 della direttiva 2009/16/CE. |
C) |
Si chiede alla Corte se il potere di ispezione PSC del tipo più dettagliata di cui all’articolo 13 della direttiva 2009/16/CE sulle navi battenti bandiera di Stati membri possa e/o debba ricomprendere anche il potere di verificare quale sia in concreto l’attività effettivamente svolta da parte della nave, indipendentemente dall’attività per la quale le siano stati rilasciati da parte dello Stato di bandiera e del relativo ente di classificazione il certificato di classe e i conseguenti certificati di sicurezza, e, conseguentemente, il potere di verificare il possesso da parte della predetta nave delle certificazioni e, in generale, dei requisiti e/o prescrizioni previsti dalle norme adottate a livello internazionale in materia di sicurezza, prevenzione dell’inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo e, in caso di risposta positiva, se il predetto potere sia esercitabile anche nei confronti di una nave che svolga in concreto in modo sistematico attività cd. SAR. |
D) |
Si chiede alla Corte di Giustizia come debba essere interpretata la regola 1 [rectius, articolo 1], lett[era] b), della Convenzione SOLAS — che è espressamente richiamata nell’articolo 2 della direttiva 2009/16/CE e di cui, pertanto, occorre garantire un’interpretazione comunitaria omogenea ai fini e in sede di PSC — nella parte in cui dispone che «b. I Governi contraenti s’impegnano a emanare tutte le leggi, tutti i decreti, ordini e regolamenti e a prendere tutte le altre disposizioni necessarie per dare alla Convenzione la sua piena e intera applicazione, allo scopo di garantire che, dal punto di vista della sicurezza umana, una nave sia idonea al servizio al quale è destinata»; in particolare se, con riferimento al giudizio di idoneità della nave al servizio alla quale è destinata[,] che gli Stati di approdo sono tenuti a formulare tramite le ispezioni PSC, ci si debba limitare ad assumere quale esclusivo parametro di verifica le prescrizioni imposte sulla base della classificazione e delle pertinenti certificazioni di sicurezza possedute, acquisite sulla base dell’attività astrattamente dichiarata oppure se possa, invece, aversi riguardo anche al servizio a cui la nave è concretamente adibita. Si chiede, pertanto, alla Corte di Giustizia se, anche con riferimento al richiamato parametro internazionale, sussista in capo alle autorità amministrative degli Stati di approdo il potere di verificare non solo la rispondenza degli equipaggiamenti e dotazioni di bordo alle prescrizioni previste dalle certificazioni rilasciat[e] da parte dello Stato di bandiera e discendenti dall’astratta classificazione della nave, ma anche il potere di valutare la conformità delle certificazioni e dei relativi equipaggiamenti e dotazioni di bordo di cui è dotata e in possesso la nave in funzione della concreta attività svolta, estranea e diversa rispetto a quella indicata nella certificazione di classificazione. Medesime considerazioni devono svolgersi per il punto 1.3.1 della risoluzione IMO A.1138(31) — Procedures of Port State Control, 2019, adottata in data 4.12.2019, nella parte in cui dispone che «Under the provisions of the relevant conventions set out in section 1.2 above, the Administration (i.e. the Government of the flag State) is responsible for promulgating laws and regulations and for taking all other steps which may be necessary to give the relevant conventions full and complete effect so as to ensure that, from the point of view of safety of life and pollution prevention, a ship is fit for the service for which it is intended and seafarers are qualified and fit for their duties.)». |
E) |
Si chiede, infine, alla Corte di giustizia, ove si affermasse la sussistenza di un potere dello stato di approdo di verificare il possesso delle certificazioni e dei requisiti e/o prescrizioni sulla base dell’attività alla quale la nave è destinata in concreto:
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(1) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU 2009, L 131, pag. 57).