Cause riunite da C-810/21 a C-813/21
Caixabank SA e a.
contro
WE e a.
(Domande di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 gennaio 2024
«Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Spese derivanti dalla formalizzazione del contratto di mutuo ipotecario - Ripetizione delle somme versate in virtù di una clausola dichiarata abusiva - Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione»
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Mezzi destinati a far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che pone a carico del consumatore il pagamento delle spese relative alla stipulazione del contratto – Azione di ripetizione – Termine di prescrizione – Dies a quo – Normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione di dieci anni – Giurisprudenza nazionale che fissa il dies a quo del termine al momento in cui il consumatore viene a conoscenza dei fatti costitutivi del carattere abusivo di una clausola – Modalità di applicazione del termine di prescrizione – Mancata presa in considerazione della sua durata o della conoscenza da parte del consumatore del carattere abusivo di una clausola – Inammissibilità – Non conformità al principio di effettività
(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, § 1 e 7, § 1)
(v. punti 46-51, 53-55, dispositivo 1)
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Mezzi destinati a far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che pone a carico del consumatore il pagamento delle spese relative alla stipulazione del contratto – Azione di ripetizione – Termine di prescrizione – Dies a quo – Modalità di applicazione del termine di prescrizione – Conoscenza, da parte del consumatore, del carattere abusivo di una clausola e delle conseguenze giuridiche che ne derivano – Giurisprudenza nazionale che considera che l’esistenza di una giurisprudenza nazionale consolidata relativa alla nullità di clausole simili dimostri una siffatta conoscenza – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 93/13)
(v. punti 57-61, dispositivo 2)