SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
26 settembre 2024 ( *1 )
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012-2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali – Prelievo parafiscale o altri prelievi obbligatori»
Nelle cause riunite C‑795/21 P e C‑796/21 P,
aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 16 dicembre 2021,
WEPA Hygieneprodukte GmbH, con sede in Arnsberg (Germania),
WEPA Deutschland GmbH & Co. KG, già Wepa Leuna e Wepa Papierfabrik Sachsen, con sede in Arnsberg,
rappresentate da H. Janssen, D. Salm e A. Vallone, Rechtsanwälte,
ricorrenti nella causa C‑795/21 P,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann, C. Kovács e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti, assistiti da H. Heinrich, Rechtsanwalt,
convenuta in primo grado,
Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
e
Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,
ricorrente nella causa C‑796/21 P,
procedimento in cui le altre parti sono:
WEPA Hygieneprodukte GmbH, con sede in Arnsberg,
WEPA Deutschland GmbH & Co. KG, già Wepa Leuna e Wepa Papierfabrik Sachsen, con sede in Arnsberg,
rappresentate da H. Janssen, D. Salm e A. Vallone, Rechtsanwälte,
ricorrenti in primo grado,
Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann, C. Kovács e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: D. Dittert, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 giugno 2023,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 9 novembre 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con le loro impugnazioni nella causa C‑795/21 P, WEPA Hygieneprodukte GmbH e WEPA Deutschland GmbH & Co. KG (in prosieguo, congiuntamente, le «società WEPA») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2021, Wepa Hygieneprodukte e a./Commissione (T‑238/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata, EU:T:2021:648), con la quale quest’ultimo ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento della decisione (UE) 2019/56 della Commissione, del 28 maggio 2018, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell’articolo 19 del regolamento StromNEV (GU 2019, L 14, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). |
2 |
Con la sua impugnazione nella causa C‑796/21 P, la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento della sentenza impugnata. |
3 |
Con le sue impugnazioni incidentali, proposte in ciascuna delle cause C‑795/21 P e C‑796/21 P, la Commissione europea chiede anch’essa l’annullamento della sentenza impugnata. |
Contesto normativo
4 |
Il considerando 39 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), così recita: «Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno dare pubblicità alle decisioni della Commissione, fermo restando al tempo stesso il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato. È pertanto opportuno pubblicare tutte le decisioni che potrebbero ledere gli interessi degli interessati per esteso o in sintesi o mettere a disposizione di questi ultimi copie di tali decisioni, ove esse non siano state pubblicate o non siano state pubblicate per esteso». |
5 |
L’articolo 1, lettera h), di tale regolamento dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (...)
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6 |
L’articolo 32 di detto regolamento, intitolato «Pubblicazione delle decisioni», al paragrafo 3 prevede quanto segue: «La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le decisioni da essa adottate a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 9». |
Fatti e decisione controversa
7 |
I fatti all’origine della controversia, quali esposti ai punti da 1 a 22 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. |
Sulle misure legislative e regolamentari in questione
Sul sistema di oneri di rete prima dell’introduzione delle misure controverse
8 |
L’articolo 21 dell’Energiewirtschaftsgesetz (legge sull’approvvigionamento energetico), come modificato dal Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften (legge sulla nuova disciplina delle disposizioni nel settore dell’energia), del 26 luglio 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1554), e precedente alle modifiche apportate dal Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (legge sullo sviluppo del mercato dell’energia elettrica), del 26 luglio 2016 (BGBl. 2016 I, pag. 1786) (in prosieguo: l’«EnWG 2011»), prevedeva, tra l’altro, che gli oneri di rete dovessero essere ragionevoli, non discriminatori, trasparenti e calcolati sulla base dei costi di una gestione efficiente della rete. |
9 |
L’articolo 24 dell’EnWG 2011 autorizzava il governo federale tedesco a stabilire, mediante regolamento, disposizioni dettagliate per quanto riguarda, da un lato, la definizione del metodo generale di determinazione degli oneri di rete e, dall’altro, la regolamentazione dei casi particolari di utilizzo della rete nonché le condizioni alle quali l’autorità di regolamentazione poteva autorizzare o vietare oneri di rete individuali. |
10 |
L’articolo 17 della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento federale sugli oneri di rete), del 25 luglio 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 2225; in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2005»), definisce il metodo di calcolo che i gestori di rete devono utilizzare per determinare gli oneri generali. Si tratta di un metodo in due fasi consistente, innanzitutto, nel determinare i vari elementi di costo annuali di tutte le reti e, poi, nel calcolare gli oneri generali sulla base dei costi annui totali delle reti. |
11 |
La determinazione degli oneri generali tiene conto dei seguenti due elementi, vale a dire la «funzione di simultaneità», che riflette la probabilità che il consumo individuale di un utilizzatore contribuisca al carico di punta annuo del livello di rete interessato, e il livello massimo di entrate per gestore, fissato dalla Bundesnetzagentur (Agenzia federale di regolamentazione delle reti, Germania) (in prosieguo: la «BNetzA») sulla base di un’analisi comparativa con altri gestori di rete, volta ad evitare che i costi derivanti da inefficienze siano recuperati attraverso gli oneri di rete. |
12 |
L’articolo 19 del regolamento StromNEV 2005 prevede oneri individuali per categorie di utilizzatori i cui profili di consumo e di carico sono molto diversi da quelli degli altri utilizzatori (in prosieguo: gli «utilizzatori atipici»). Tali oneri tengono conto, conformemente al principio secondo cui gli oneri di rete riflettono i costi della rete, del contributo di tali utilizzatori atipici alla riduzione o alla prevenzione di un aumento di tali costi. |
13 |
Al riguardo, l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento StromNEV 2005 istituisce oneri individuali per le seguenti due categorie di utilizzatori atipici:
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14 |
Fino alla sua modifica da parte dell’EnWG 2011, il regolamento StromNEV 2005 prevedeva che i consumatori non di punta e i consumatori di carico di base erano soggetti a oneri individuali calcolati secondo la «metodologia del percorso fisico» elaborata dalla BNetzA. Tale metodologia teneva conto dei costi di rete generati dai consumatori non di punta e dai consumatori di carico di base, con un contributo minimo equivalente al 20% dell’onere di rete pubblicato (in prosieguo: il «contributo minimo»). Quest’ultimo garantiva un corrispettivo per il funzionamento della rete a cui tali consumatori erano collegati nell’ipotesi in cui gli oneri individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico fossero inferiori a tale contributo minimo o persino vicini allo zero. |
Sulle misure controverse
15 |
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda e terza frase, del regolamento StromNEV 2005, come modificato dall’EnWG 2011, a partire dal 1o gennaio 2011, data di applicazione retroattiva di tale disposizione, gli oneri individuali per i consumatori di carico di base sono stati aboliti e sostituiti da un’esenzione totale dagli oneri di rete (in prosieguo: l’«esenzione controversa»), concessa con un’autorizzazione dell’autorità di regolamentazione competente, vale a dire la BNetzA o l’autorità di regolamentazione del Land interessato. Il costo di detta esenzione gravava sui gestori del sistema di trasmissione o di distribuzione secondo il livello di rete al quale i beneficiari erano collegati. |
16 |
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, sesta e settima frase, del regolamento StromNEV 2005, come modificato dall’EnWG 2011, i gestori del sistema di trasmissione erano tenuti a rimborsare ai gestori del sistema di distribuzione le perdite di entrate risultanti dall’esenzione controversa e dovevano compensare, tra di loro, i costi relativi a tale esenzione, mediante una compensazione finanziaria conformemente all’articolo 9 del Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (legge sulla promozione della cogenerazione di calore ed energia elettrica), del 19 marzo 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 1092), di modo che ognuno sopportasse il medesimo onere finanziario calcolato a seconda della quantità di energia elettrica che forniva ai consumatori finali collegati alla propria rete. |
17 |
A partire dal 2012, la decisione della BNetzA del 14 dicembre 2011 (BK8-11-024) (in prosieguo: la «decisione della BNetzA del 2011») ha istituito un meccanismo di finanziamento. Secondo tale meccanismo, i gestori del sistema di distribuzione percepivano, presso i consumatori finali o i fornitori di energia elettrica, un supplemento (in prosieguo: il «supplemento controverso»), il cui importo veniva riversato ai gestori del sistema di trasmissione per compensare la perdita di introiti provocata dall’esenzione controversa. |
18 |
L’importo del supplemento controverso era determinato ogni anno, in anticipo, dai gestori del sistema di trasmissione, sulla base di un metodo stabilito dalla BNetzA. L’importo relativo al 2012, primo anno di attuazione del meccanismo, è stato fissato direttamente dalla BNetzA. |
19 |
Tali disposizioni non si applicavano ai costi dell’esenzione controversa per il 2011 e, pertanto, ciascun gestore del sistema di trasmissione e di distribuzione ha dovuto sopportare le perdite relative a tale esenzione per detto anno. |
Sul sistema degli oneri di rete successivo alle misure controverse
20 |
Nel corso del procedimento amministrativo che ha portato alla decisione controversa, l’esenzione controversa è stata dapprima dichiarata nulla con decisioni giurisdizionali dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) dell’8 maggio 2013 e del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) del 6 ottobre 2015. Tale esenzione è stata successivamente abrogata, a decorrere dal 1o gennaio 2014, dal regolamento StromNEV 2005, come modificato dalla Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts (regolamento che modifica vari regolamenti nel settore dell’energia), del 14 agosto 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 3250) (in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2013»). Il regolamento StromNEV 2013 ha reintrodotto, per il futuro, gli oneri individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico, con l’applicazione, invece del contributo minimo, di oneri forfettari del 10, del 15 e del 20% degli oneri generali, in funzione del consumo di energia elettrica (rispettivamente 7000, 7500 e 8000 ore di utilizzo annuale della rete). |
21 |
Il regolamento StromNEV 2013 ha introdotto un regime transitorio, in vigore dal 22 agosto 2013 e applicabile, retroattivamente, ai consumatori di carico di base che non avevano ancora beneficiato dell’esenzione controversa per gli anni 2012 e 2013. Invece degli oneri individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico e del contributo minimo, tale regime prevedeva esclusivamente l’applicazione, a tali consumatori, di detti oneri forfettari. |
Sul procedimento amministrativo e sulla decisione controversa
22 |
A seguito di varie denunce, il 4 maggio 2013 la Commissione ha pubblicato la sua decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione al regime di aiuti basato sulle misure controverse (GU 2013, C 128, pag. 43). |
23 |
Al termine di un procedimento nel corso del quale la Repubblica federale di Germania e altri interessati hanno presentato le loro osservazioni, la Commissione ha adottato, il 28 maggio 2018, la decisione controversa. |
24 |
Con tale decisione, la Commissione ha constatato che, dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, la Repubblica federale di Germania aveva concesso illegalmente aiuti di Stato mediante l’esenzione controversa. |
25 |
Più in particolare, la Commissione ha concluso che l’importo degli aiuti di Stato corrispondeva ai costi di rete generati nel 2012 e nel 2013 dai consumatori di carico di base esentati o, laddove tali costi fossero inferiori al contributo minimo, a quest’ultimo. |
26 |
Inoltre, la Commissione ha rilevato che gli aiuti in questione erano incompatibili con il mercato interno, poiché non rientranti in alcuna delle eccezioni previste all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, e che essi non potevano essere considerati compatibili neppure per altre ragioni. |
27 |
Di conseguenza, la Commissione ha deciso quanto segue:
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Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
28 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 aprile 2019, le società WEPA hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. |
29 |
Con decisione del presidente della Sesta Sezione del Tribunale del 30 agosto 2019, la Repubblica federale di Germania è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni di dette società, conformemente alla domanda di tale Stato membro. |
30 |
A sostegno del loro ricorso, le società WEPA hanno dedotto un motivo unico, vertente sull’assenza di un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto l’esenzione controversa non sarebbe stata finanziata mediante risorse statali. |
31 |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile e successivamente respinto tale motivo e, di conseguenza, il ricorso di annullamento nella sua interezza. |
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
32 |
Con la loro impugnazione nella causa C‑795/21 P, le società WEPA chiedono che la Corte voglia:
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33 |
La Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di accogliere l’impugnazione nella causa C‑795/21 P e di condannare la Commissione alle spese. |
34 |
La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione nella causa C‑795/21 P e di condannare le società WEPA alle spese. |
35 |
Con la sua impugnazione nella causa C‑796/21 P, la Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:
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36 |
Le società WEPA chiedono alla Corte di accogliere l’impugnazione nella causa C‑796/21 P. |
37 |
La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione nella causa C‑796/21 P e di condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. |
38 |
Con le sue impugnazioni incidentali nelle cause C‑795/21 P e C‑796/21 P, la Commissione chiede che la Corte voglia:
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39 |
Le società WEPA e la Repubblica federale di Germania chiedono il rigetto delle impugnazioni incidentali e la condanna della Commissione alle spese. |
40 |
Con decisione del presidente della Corte del 18 aprile 2023, le cause C‑795/21 P e C‑796/21 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza. |
Sulle impugnazioni incidentali
41 |
Le impugnazioni incidentali proposte dalla Commissione sono dirette a contestare la ricevibilità del ricorso di primo grado, il che costituisce una questione preliminare a quelle relative al merito sollevate nelle impugnazioni principali. Le impugnazioni incidentali devono dunque essere esaminate per prime (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, punto 43). |
42 |
A sostegno delle sue impugnazioni incidentali, la Commissione deduce due motivi. |
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
43 |
Con il primo motivo dedotto a sostegno delle sue impugnazioni incidentali, la Commissione contesta al Tribunale il fatto di essere incorso in un errore di diritto, ai punti da 36 a 43 della sentenza impugnata, adottando un’interpretazione estensiva della nozione di «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE. Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente ritenuto che qualsiasi pubblicazione nella Gazzetta ufficiale corrisponda a tale nozione, indipendentemente dalla questione se una tale pubblicazione condizioni l’entrata in vigore dell’atto di cui trattasi conformemente all’articolo 297 TFUE e se essa sia prevista dal Trattato stesso. |
44 |
In primo luogo, l’interpretazione del Tribunale sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione (C‑339/16 P, EU:C:2017:384, punti da 34 a 40), nonché dalle ordinanze del 31 gennaio 2019, Iordăchescu/Parlamento e a. (C‑426/18 P, EU:C:2019:89, punto 22), e del 5 settembre 2019, Fryč/Commissione (C‑230/19 P, EU:C:2019:685, punto 15). Con tale giurisprudenza, la Corte avrebbe stabilito un parallelismo tra l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 297 TFUE, nel senso che la pubblicazione dell’atto di cui trattasi costituisce il dies a quo del termine di ricorso solo qualora condizioni l’entrata in vigore di tale atto e qualora sia prevista dal Trattato stesso. |
45 |
Tale approccio sarebbe confermato da un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 263, sesto comma, TFUE. |
46 |
Per quanto riguarda, da un lato, il tenore letterale di tale disposizione, la Commissione afferma che, in tutte le versioni linguistiche, ad eccezione della versione in lingua tedesca, i termini «pubblicazione» e «notificazione» figurano tanto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, quanto all’articolo 297 TFUE, il che dimostra l’esistenza di un parallelismo tra queste due disposizioni. |
47 |
Per quanto riguarda, dall’altro lato, lo spirito e la finalità dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, i termini di ricorso fissati da tale disposizione contribuirebbero all’obiettivo della certezza del diritto. Se un singolo volesse impugnare un atto, dovrebbe farlo, in linea di principio, entro due mesi dalla data in cui la versione definitiva del suo contenuto è stata portata a sua conoscenza. Per contro, per gli atti di portata generale che non hanno destinatari, tale data sarebbe quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Per gli atti che designano un destinatario, detta data sarebbe quella della notifica al destinatario. Solo in via eccezionale e subordinata, trattandosi di un atto che non deve essere né pubblicato né notificato, la presa di conoscenza potrebbe costituire un evento che fa decorrere il termine di ricorso. Perciò, il parallelismo tra l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 297 TFUE garantirebbe che una successiva pubblicazione di un atto nella Gazzetta ufficiale a fini informativi non comporti una proroga dei termini di ricorso e, pertanto, un’incertezza giuridica. |
48 |
In secondo luogo, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una decisione della Commissione di concludere un procedimento di indagine formale non può essere assimilata a una «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Essa non costituirebbe quindi il dies a quo del termine di ricorso. |
49 |
Da un lato, una tale decisione sarebbe indirizzata allo Stato membro interessato e sarebbe notificata solo a quest’ultimo. Conformemente all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, essa entrerebbe in vigore con tale notificazione e non con la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, la quale sarebbe volta soltanto a informare il pubblico, ivi compresi i beneficiari dell’aiuto presso i quali lo Stato membro interessato dovrebbe recuperare tale aiuto ancor prima della pubblicazione della decisione. Dall’altro lato, detta pubblicazione deriverebbe non già dal Trattato FUE, bensì dall’articolo 32 del regolamento 2015/1589, letto alla luce del suo considerando 39. In tali circostanze, per determinare il dies a quo del termine di ricorso di cui dispone un’impresa beneficiaria per impugnare una decisione di concludere il procedimento di indagine formale, occorrerebbe basarsi sull’effettiva presa di conoscenza di detta decisione. In mancanza di una preventiva presa di conoscenza dimostrabile, la data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale varrebbe come presa di conoscenza effettiva sulla base di una finzione giuridica. |
50 |
In terzo luogo, la Commissione deduce una serie di argomenti che, a suo avviso, corroborano la sua interpretazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE. |
51 |
Sotto un primo profilo, essa si basa sull’impianto sistematico di tale disposizione per sostenere che la pubblicazione e la notificazione di un atto sono poste su un piano di parità e che la presa di conoscenza costituisce un evento sussidiario rispetto alle prime due. Tale rapporto di sussidiarietà sarebbe interrotto dall’interpretazione effettuata dal Tribunale, dal momento che, se la pubblicazione ai sensi dell’articolo 32 del regolamento 2015/1589 equivalesse a una pubblicazione ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 1, TFUE, il termine di ricorso dovrebbe iniziare a decorrere, anche nei confronti dello Stato membro interessato e nonostante la notificazione, dalla data di tale pubblicazione. |
52 |
Sotto un secondo profilo, la Commissione è del parere che l’interpretazione accolta dal Tribunale conduca a una disparità delle armi tra le imprese presso le quali viene recuperato un aiuto e i loro concorrenti che non hanno ricevuto un aiuto. Mentre le prime riceverebbero in pratica una copia della decisione da parte dello Stato membro interessato, le seconde dovrebbero attendere la pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale, conformemente all’articolo 32 del regolamento 2015/1589, cosicché i termini di ricorso effettivi per tali imprese sarebbero diversi. Questa interpretazione condurrebbe altresì a una disparità tra la Commissione e le imprese presso le quali l’aiuto deve essere recuperato. Infatti, per rispondere al ricorso di un’impresa beneficiaria, la Commissione disporrebbe di un termine di due mesi mentre, a causa di detta interpretazione, tali imprese beneficerebbero di un termine più lungo per preparare il loro ricorso. |
53 |
Sotto un terzo profilo, il Tribunale si baserebbe su una lettura erronea della sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio (C‑122/95, EU:C:1998:94). Infatti, a differenza della decisione controversa, la decisione in questione nella causa che ha dato luogo alla summenzionata sentenza non avrebbe designato alcun destinatario. |
54 |
Sotto un quarto profilo, il punto 38 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha rilevato che le società WEPA potevano soggettivamente aspettarsi la pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale, violerebbe il carattere di ordine pubblico dei termini di ricorso. |
55 |
La Repubblica federale di Germania e le società WEPA replicano che il primo motivo è infondato. |
Giudizio della Corte
56 |
Con il primo motivo dedotto a sostegno delle sue impugnazioni incidentali, la Commissione contesta la fondatezza delle valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 36 a 43 della sentenza impugnata. A suo avviso, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato in tali punti, il termine di ricorso di annullamento della decisione controversa decorreva, per le società WEPA, a partire non già dalla data di pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale, bensì dalla data della presa di conoscenza effettiva di detta decisione da parte di tali società. |
57 |
Al riguardo, occorre constatare che, ai punti da 36 a 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità della Commissione relativa all’asserita tardività del ricorso di annullamento della decisione controversa proposto dalle società WEPA. |
58 |
Da una lettura complessiva dei punti da 36 a 38 di tale sentenza risulta che il Tribunale ha ritenuto che il termine di ricorso decorresse, nel caso di specie, dalla data di pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 16 gennaio 2019, e che detto termine sia stato rispettato. |
59 |
A sostegno di tale considerazione, il Tribunale ha ricordato, al punto 37 di detta sentenza, che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo di detto termine è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notificazione dell’atto. Pur sottolineando che la pubblicazione non era un presupposto per l’efficacia della decisione controversa, esso ha rilevato, al punto 38 della medesima sentenza, che tale decisione doveva essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale conformemente all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, cosicché le società WEPA potevano legittimamente aspettarsi che detta decisione sarebbe stata pubblicata. |
60 |
Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, «[i] ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza». |
61 |
Dalla formulazione di tale disposizione, in particolare dalle espressioni «secondo i casi» e «in mancanza», risulta chiaramente che il dies a quo del termine di ricorso è determinato in funzione della situazione di cui trattasi e che i tre criteri idonei a far decorrere tale termine seguono un ordine gerarchico. |
62 |
Pertanto, il termine di ricorso di annullamento inizia a decorrere, in via principale, dalla pubblicazione dell’atto o dalla notificazione di quest’ultimo al ricorrente. Tali due criteri principali sono collocati, nell’impianto sistematico di detta disposizione, su un piano di parità, nel senso che nessuno di detti criteri è subordinato rispetto all’altro (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione,C‑339/16 P, EU:C:2017:384, punto 38). |
63 |
Per contro, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata, il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di ricorso è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio,C‑122/95, EU:C:1998:94, punto 35), il che non è del resto contestato nel caso di specie. |
64 |
Nella fattispecie, la decisione controversa, che conclude un procedimento di indagine formale su un aiuto di Stato, designava quale destinatario lo Stato membro interessato, ossia alla Repubblica federale di Germania, ed è stata notificata al medesimo, conformemente all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE. Correlativamente, tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, conformemente all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589. |
65 |
In un’ipotesi del genere, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per il destinatario dell’atto al quale doveva essere notificato, vale a dire lo Stato membro interessato, il termine di ricorso di annullamento decorre dalla data di tale notificazione, e ciò anche se l’atto è altresì pubblicato nella Gazzetta ufficiale (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione,C‑339/16 P, EU:C:2017:384, punto 37). |
66 |
Per contro, da un’interpretazione letterale, teleologica e contestuale dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, letto alla luce della giurisprudenza della Corte, risulta che il termine di ricorso di annullamento decorre, per gli altri interessati, come le società WEPA, dalla pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale, anche quando tale pubblicazione deriva non già dall’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, bensì da una disposizione di diritto derivato, quale l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589. |
67 |
Infatti, in primo luogo, occorre constatare che il tenore letterale dell’articolo 263, sesto comma, TFUE menziona la «pubblicazione» degli atti in generale (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, punto 31). Pertanto, tale tenore letterale non correda detta nozione di alcuna condizione specifica, in particolare quanto al fondamento giuridico dell’obbligo di pubblicazione. |
68 |
Su tale punto, è vero che, come affermato dalla Commissione, la Corte ha dichiarato, in particolare, che la nozione di «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, riguarda una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale che condiziona l’entrata in vigore dell’atto ed è prevista dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione,C‑339/16 P, EU:C:2017:384, punto 36; ordinanze del 31 gennaio 2019, Iordăchescu/Parlamento e a., C‑426/18 P, EU:C:2019:89, punto 22, nonché del 5 settembre 2019, Fryč/Commissione,C‑230/19 P, EU:C:2019:685, punto 15). |
69 |
Tuttavia, contrariamente alla posizione sostenuta dalla Commissione, non se ne può dedurre che la nozione di «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, si limiti a tale ipotesi. |
70 |
Infatti, i precedenti citati al punto 68 della presente sentenza non possono essere letti isolatamente, ma si integrano in una giurisprudenza della Corte che ha interpretato la nozione di «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, in modo ampio. Pertanto, rientrano in tale nozione, oltre all’ipotesi di cui a detto punto 68, una pubblicazione dell’atto impugnato nella Gazzetta ufficiale che deriva non da un obbligo imposto dal Trattato, bensì da una prassi costante delle istituzioni dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio,C‑122/95, EU:C:1998:94, punti 36 e 39) o da una disposizione di diritto derivato, quale l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 (v., in tal senso, ordinanza del 25 novembre 2008, S.A.BA.R./Commissione,C‑501/07 P, EU:C:2008:652, punto 23), o ancora una pubblicazione sul sito Internet di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione qualora essa sia prevista dal diritto derivato (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, punti da 30 a 32). |
71 |
In secondo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i termini di ricorso ai sensi di tale disposizione sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne. Essi sono stati istituiti allo scopo di preservare la certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito, nonché di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1967, Muller-Collignon/Commissione,4/67, EU:C:1967:51, pag. 438; del 23 gennaio 1997, Coen,C‑246/95, EU:C:1997:33, punto 21; ordinanze del 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione,C‑73/10 P, EU:C:2010:684, punto 52, nonché del 31 gennaio 2019, Iordăchescu/Parlamento e a., C‑426/18 P, EU:C:2019:89, punto 21). |
72 |
Orbene, da un lato, per quanto riguarda una decisione come la decisione controversa, la quale conclude un procedimento di indagine formale su un aiuto di Stato, risulta che, a differenza della data in cui si è avuta conoscenza, la data della pubblicazione di un atto nella Gazzetta ufficiale può essere stabilita, nell’interesse della certezza del diritto, in modo obiettivo e con certezza rispetto a tutti gli interessati cui tale decisione non è stata notificata. È irrilevante, al riguardo, che questi ultimi abbiano potuto prendere conoscenza di tale atto anteriormente alla sua pubblicazione. |
73 |
Ciò spiega peraltro il fatto che, nell’impianto sistematico generale dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e nell’interesse della certezza del diritto, la data di pubblicazione prevale su quella in cui si è avuta conoscenza, la quale è, come ricordato al punto 63 della presente sentenza, un criterio subordinato di decorrenza del termine di ricorso. Pertanto, non è possibile condividere quanto suggerito, in realtà, dalla Commissione, ossia invertire il rapporto tra tali due criteri di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE. |
74 |
Dall’altro lato, contrariamente alle allegazioni della Commissione, l’interpretazione accolta ai punti 66 e 70 della presente sentenza è parimenti idonea a evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia e a garantire, in tal modo, la parità delle armi dei beneficiari dell’aiuto di Stato e delle imprese concorrenti. Infatti, per l’insieme di tali interessati, il termine di ricorso inizia a decorrere dalla stessa data, vale a dire quella della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale. Inoltre, poiché la Commissione è l’autrice di una tale decisione ed è responsabile della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, essa non può validamente trarre argomenti da un’asserita disparità delle armi a suo danno. |
75 |
In terzo luogo, per quanto riguarda il contesto, la struttura dei Trattati depone parimenti contro il parallelismo rigoroso, suggerito dalla Commissione, tra le nozioni di «pubblicazione» utilizzate rispettivamente all’articolo 263, sesto comma, e all’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Invero, è sufficiente constatare, al riguardo, che, sebbene tali due disposizioni rientrino nel titolo I della parte sesta del Trattato FUE, esse non disciplinano il medesimo oggetto. Mentre la prima figura nel suo capo 1, dedicato alle istituzioni, e, più specificamente, nella sua sezione 5, dedicata alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la seconda si inserisce nel suo capo 2, dedicato agli atti giuridici dell’Unione e alle loro procedure di adozione. |
76 |
Per tutte queste ragioni, si deve concludere che il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti da 36 a 43 della sentenza impugnata, che il termine di ricorso iniziava a decorrere, per le società WEPA, dalla data di pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale. |
77 |
Pertanto, il primo motivo dedotto a sostegno delle impugnazioni incidentali deve essere respinto in quanto infondato. |
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
78 |
Con il secondo motivo dedotto a sostegno delle sue impugnazioni incidentali, la Commissione contesta al Tribunale il fatto di essere incorso in un errore di diritto al punto 41 della sentenza impugnata. |
79 |
Affermando, a tale punto 41, che «non è stato dimostrato che, nel caso di specie, le [società WEPA] fossero state “inconfutabilmente” a conoscenza della decisione [controversa]» prima della pubblicazione di quest’ultima, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e gli elementi di prova. Sarebbe infatti evidente, alla luce degli elementi dedotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale, che dette società erano venute a conoscenza dell’esistenza della decisione controversa prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, al più tardi il 26 settembre 2018. |
80 |
La Repubblica federale di Germania e le società WEPA ritengono che, poiché il primo motivo delle impugnazioni incidentali non è fondato, il secondo motivo sia irrilevante ai fini dell’esito delle presenti impugnazioni. Dette società aggiungono che tale secondo motivo è, in ogni caso, anch’esso infondato. |
Giudizio della Corte
81 |
Al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «in ogni caso, non è stato dimostrato che, nel caso di specie, le [società WEPA] fossero state “inconfutabilmente” a conoscenza della decisione [controversa]». |
82 |
Al riguardo, l’espressione «in ogni caso» indica che tale punto della motivazione della sentenza impugnata è svolto ad abundantiam. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, gli argomenti rivolti contro punti della motivazione svolti ad abundantiam in una decisione del Tribunale non possono determinare l’annullamento di tale decisione e sono dunque inconferenti (sentenza del 21 dicembre 2023, United Parcel Service/Commissione,C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). |
83 |
Pertanto, il secondo motivo dedotto a sostegno delle impugnazioni incidentali deve essere respinto in quanto inconferente. |
84 |
Di conseguenza, le impugnazioni incidentali devono essere integralmente respinte. |
Sulle impugnazioni principali
85 |
A sostegno della loro impugnazione nella causa C‑795/21 P, le società WEPA deducono due motivi vertenti, il primo, su uno snaturamento dei fatti e sulla violazione del tenore e della portata del diritto nazionale e, il secondo, sull’inosservanza delle condizioni dell’esistenza di un aiuto di Stato concesso «mediante risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
86 |
A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑796/21 P, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dalle società WEPA, deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale motivo si ricollega, essenzialmente, al secondo motivo dedotto dalle società WEPA, sostenute dalla Repubblica federale di Germania, a sostegno della loro impugnazione nella causa C‑795/21 P. |
Sul primo motivo nella causa C‑795/21 P
Argomenti delle parti
87 |
Con il loro primo motivo dedotto a sostegno della loro impugnazione, le società WEPA contestano al Tribunale di aver snaturato elementi di fatto e ignorato il tenore e la portata del diritto nazionale. Tale motivo è formalmente suddiviso in tre parti. |
88 |
Con la prima parte, le società WEPA affermano che, ai punti 12, 66, 93 e 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato in modo inesatto che la BNetzA aveva fissato in modo vincolante l’importo del supplemento controverso. Al riguardo, dai punti 61, 75 e 123 della decisione controversa risulterebbe che l’importo di tale supplemento era determinato dai gestori di rete. Ciò varrebbe anche per l’anno 2012, per il quale detto supplemento sarebbe stato riscosso per la prima volta da questi ultimi. L’importo del medesimo supplemento non sarebbe mai stato imposto dalla BNetzA. Per quanto riguarda tale anno 2012, la BNetzA si sarebbe limitata a fornire una stima della somma complessiva delle perdite di entrate sopportate dai gestori di rete, ma non avrebbe in alcun modo fissato l’importo del supplemento controverso, in quanto una siffatta fissazione avrebbe richiesto di tener conto di altri elementi. |
89 |
Con la seconda parte, le società WEPA contestano, in sostanza, il punto 93 della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale in tale punto, la BNetzA non avrebbe imposto ai gestori del sistema di trasporto «un metodo molto dettagliato per il calcolo» del supplemento controverso. La constatazione del Tribunale contrasterebbe quindi con i considerando 61, 75 e 123 della decisione controversa. Le prescrizioni della BNetzA sarebbero molto generiche e riguarderebbero le perdite o riduzioni di entrate previste nel corso dell’anno successivo. Esse non conterrebbero alcuna prescrizione sul modo concreto in cui i gestori dei sistemi di trasmissione avrebbero dovuto calcolare il supplemento controverso sulla base delle perdite di entrate previste. |
90 |
Con la terza parte, le società WEPA addebitano al Tribunale di aver snaturato i fatti affermando, ai punti 93, 94, 99 nonché 106 e seguenti della sentenza impugnata, che le perdite di entrate sono state integralmente coperte dal supplemento controverso. Il diritto nazionale contemplerebbe solo la questione del recupero di crediti nei confronti dei consumatori di carico di base esenti, che non potevano essere escussi a causa dell’insolvenza di questi ultimi, ed escluderebbe che detti crediti siano coperti dal supplemento controverso. Pertanto, le perdite connesse all’insolvenza di tali consumatori sarebbero coperte dalle risorse proprie dei gestori di rete e non da quelle dello Stato. Inoltre, i gestori di rete dovrebbero farsi carico anche di altri costi, vale a dire i costi di capitale e gli oneri amministrativi versati alla BNetzA. |
91 |
Nella loro replica, le società WEPA invocano, peraltro, un difetto di motivazione che vizia i punti 94, 99 nonché 106 e seguenti della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non avrebbe motivato, almeno sommariamente, in modo comprensibile la ragione per cui le perdite di entrate dei gestori di rete non coperte dal supplemento controverso non dovrebbero essere prese in considerazione. |
92 |
La Commissione ritiene che le tre parti sollevate a sostegno del primo motivo di impugnazione nella causa C‑795/21 P siano manifestamente infondate e che taluni argomenti siano, in ogni caso, irricevibili. |
Giudizio della Corte
93 |
In via preliminare, per quanto riguarda argomenti relativi agli errori in cui il Tribunale sarebbe incorso nell’analisi del diritto tedesco, va ricordato che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi non costituisce, quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona,C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). |
94 |
Pertanto, riguardo all’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, che, nel settore degli aiuti di Stato, costituiscono valutazioni di fatto, la Corte è competente soltanto a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (sentenze del 3 aprile 2014, Francia/Commissione,C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 79, e del 14 dicembre 2023, Commissione/Amazon.com e a., C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 20 nonché giurisprudenza ivi citata). Uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione,C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 80). |
95 |
Inoltre, il ricorrente che alleghi uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova da parte del Tribunale deve, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento (sentenze del 30 novembre 2016, Commissione/Francia e Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, punto 99, nonché del 28 aprile 2022, Yieh United Steel/Commissione,C‑79/20 P, EU:C:2022:305, punto 53). |
96 |
È alla luce di tali richiami che occorre esaminare il primo motivo delle società WEPA, vertente su vari snaturamenti del diritto nazionale e dei fatti. |
97 |
Per quanto riguarda la prima parte del presente motivo, occorre constatare, in primo luogo, che l’allegazione di tali società secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato i fatti nel ritenere che la BNetzA abbia fissato l’importo del supplemento controverso in modo vincolante si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata. |
98 |
Infatti, da una lettura complessiva dei punti 12, 66, 93 e 99 della sentenza impugnata, contestati da tale allegazione, risulta inequivocabilmente che il Tribunale ha ritenuto che il supplemento controverso dovesse essere determinato dai gestori del sistema di trasmissione sulla base di un metodo stabilito dalla BNetzA e che, per quanto riguarda il 2012, quest’ultima ha fissato l’importo totale di detto supplemento. Tale lettura risulta esplicitamente dal punto 66 di detta sentenza. La mancata menzione dell’aggettivo «totale», in tale punto 12 di detta sentenza, è irrilevante al riguardo, dato che il Tribunale si è chiaramente basato sulla presa in considerazione di un importo iniziale totale nella motivazione della medesima sentenza. Allo stesso modo, esso ha fatto riferimento, al punto 93 di quest’ultima, alla fissazione di un importo iniziale del supplemento controverso per il 2012, e si comprende agevolmente che si tratta dell’importo complessivo, nonché, per l’anno successivo, al metodo di calcolo di tale supplemento determinato dalla BNetzA. Inoltre, la mera menzione, al punto 99 della sentenza impugnata, del «supplemento controverso, come calcolato dalla BNetzA (per il 2012)» non può condurre a una conclusione diversa, dal momento che tale formulazione, benché imprecisa, può perfettamente essere intesa come un riferimento all’importo totale di detto supplemento, il che è suffragato da una lettura complessiva della sentenza impugnata. Per il resto, tale punto 99 si riferisce, anch’esso, al metodo fissato dalla BNetzA per il 2013. |
99 |
Nessun’altra conclusione può essere tratta dai punti 61, 75 e 123 della decisione controversa, ai quali le società WEPA rinviano. Da tali punti risulta infatti che, sebbene i gestori dei sistemi di trasmissione dovessero determinare l’importo concreto del supplemento controverso, la Commissione ha altresì rilevato, al pari del Tribunale, che essi dovevano, al riguardo, rispettare il quadro e il metodo fissati dalla BNetzA. |
100 |
In secondo luogo, occorre rilevare che, nella misura in cui le società WEPA insistono, nell’ambito di tale allegazione relativa alla determinazione del supplemento controverso, sul margine di manovra dei gestori di rete, il loro argomento equivale a contestare una valutazione di fatto senza dimostrare uno snaturamento, il che esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 93 della presente sentenza. |
101 |
Per quanto riguarda la seconda parte del presente motivo, va constatato che, al punto 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, «per il secondo anno di applicazione del regime, [la] decisione della BNetzA [del 2011] ha stabilito un metodo molto dettagliato per il calcolo del supplemento [controverso]». Esso ha aggiunto che, secondo tale metodo, «i gestori del sistema di trasmissione dovevano determinare, da un lato, le perdite finanziarie previste derivanti dall’esenzione (...) [controversa] rispetto all’addebito dell’onere di rete pieno e, dall’altro, il consumo previsto, al fine di determinare il supplemento controverso per kilowatt/ora, tenuto conto dei redditi generati durante il penultimo anno» e che «i gestori dei sistemi di trasporto dovevano adeguare l’importo del supplemento controverso ogni anno sulla base delle reali esigenze finanziarie dell’anno precedente». Tali affermazioni riprendono, in sostanza, i punti 37 e 39 della decisione controversa. |
102 |
Al riguardo, da un lato, è pacifico che le società WEPA non contestano specificamente tale descrizione del metodo, bensì la qualificazione di tale metodo come «metodo molto dettagliato». Orbene, anche supponendo che una tale qualificazione sia erronea, essa non comporterebbe alcuna conseguenza sull’analisi, da parte del Tribunale, di detto metodo in quanto tale. Non si può quindi contestare al Tribunale di aver snaturato il diritto nazionale al riguardo. |
103 |
Dall’altro lato, per il resto, gli argomenti delle società WEPA relativi al margine di manovra dei gestori dei sistemi di trasmissione per il calcolo del supplemento controverso contraddicono, in definitiva, le valutazioni di cui al punto 123 della decisione controversa, secondo le quali tali gestori non godrebbero di alcun margine di manovra. Pertanto, dette società invitano la Corte a procedere a una nuova valutazione del metodo di determinazione del supplemento controverso, che esula dalla competenza di quest’ultima in sede di impugnazione in assenza di qualsiasi snaturamento. |
104 |
Per quanto riguarda la terza parte, occorre rilevare che, ai punti 90, 91, 93, 94, 99, 106 e 107 della sentenza impugnata, il Tribunale, facendo riferimento alla decisione della BNetzA del 2011, ha fatto propria la constatazione effettuata dalla Commissione nella decisione controversa secondo cui il meccanismo del supplemento controverso garantiva ai gestori di rete la compensazione integrale delle perdite di entrate che essi subivano a causa dell’esenzione controversa, poiché l’importo di tale supplemento era adeguato a quello delle risorse richieste a causa di detta esenzione. Esso ha aggiunto, in particolare al punto 94 di tale sentenza, che le perdite di entrate dovute ad insolvenza, sopportate economicamente dai gestori del sistema di distribuzione, non costituiscono una perdita di entrate ai sensi del regime in questione e sono giustificate dal fatto che i rapporti tra i gestori di rete e i debitori finali del supplemento controverso sono rapporti di diritto privato. |
105 |
Orbene, così facendo, il Tribunale ha sufficientemente la motivazione in base alla quale ha respinto gli argomenti delle società WEPA vertenti sull’assenza di compensazione integrale delle perdite di entrate derivanti dall’esenzione controversa. |
106 |
Nel merito, la valutazione secondo cui il metodo di determinazione dell’importo del supplemento controverso previsto dalla decisione della BNetzA del 2011 doveva consentire di coprire la totalità dei costi connessi all’esenzione controversa rientra in una valutazione di fatto del Tribunale che non spetta alla Corte controllare in sede di impugnazione. Lo stesso vale per la questione specifica se, effettivamente, tutte le perdite e tutti i costi connessi all’esenzione controversa nonché i crediti irrecuperabili connessi all’insolvenza di consumatori di carico di base che hanno erroneamente beneficiato di detta esenzione fossero coperti dal supplemento controverso. Orbene, le società WEPA non sono riuscite a dimostrare uno snaturamento al riguardo. |
107 |
Alla luce dell’insieme dei punti della motivazione che precedono, le tre parti del primo motivo dedotto dalle società WEPA devono essere integralmente respinte in quanto, in parte, irricevibili e, in parte, infondate. Occorre quindi respingere integralmente tale motivo. |
Sul secondo motivo nella causa C‑795/21 P e sul motivo unico nella causa C‑796/21 P
108 |
Con il secondo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione nella causa C‑795/21 P e con il motivo unico nella causa C‑796/21 P, rispettivamente, le società WEPA e la Repubblica federale di Germania contestano al Tribunale il fatto di aver violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto ha erroneamente ritenuto che l’esenzione controversa costituisca un aiuto concesso mediante «risorse statali», ai sensi di tale disposizione. |
109 |
La loro argomentazione verte, in sostanza, su tre questioni relative, la prima, al criterio giuridico che consente di valutare l’esistenza di una misura concessa mediante «risorse statali», la seconda, all’esistenza di un prelievo obbligatorio e, la terza, al controllo statale. |
Sul criterio giuridico che consente di valutare l’esistenza di una misura concessa mediante «risorse statali»
– Argomenti delle parti
110 |
Le società WEPA, con la prima censura della prima parte nonché la seconda e la terza censura della seconda parte del loro secondo motivo, e la Repubblica federale di Germania, con la prima parte del suo motivo unico, contestano, in sostanza, al Tribunale il fatto di aver applicato un criterio giuridico errato per valutare la natura statale delle risorse di cui trattasi. |
111 |
In primo luogo, con la prima parte del loro secondo motivo, le società WEPA affermano, in sostanza, che, ai punti da 77 a 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il supplemento controverso costituisca un «prelievo», nell’accezione di «tassa» ai sensi del diritto dell’Unione, e, di conseguenza, un aiuto concesso a titolo di risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A loro avviso, dalla giurisprudenza della Corte derivante in particolare dalle sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413), del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a. (C‑262/12, EU:C:2013:851), del 13 settembre 2017, ENEA (C‑329/15, EU:C:2017:671), del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), del 15 maggio 2019, Achema e a. (C‑706/17, EU:C:2019:407), nonché del 16 settembre 2021, FVE Holýšov I e a./Commissione (C‑850/19 P, EU:C:2021:740), risulta che un tale «prelievo» sussiste solo quando uno Stato membro impone unilateralmente e con un atto di esercizio di pubblici poteri un obbligo di pagamento al destinatario di tale atto. Orbene, al punto 77 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe basato su un criterio diverso, e quindi errato, nell’esaminare se il supplemento controverso, imposto da tale Stato, fosse integralmente ripercosso, in forza di un obbligo di legge, sui debitori finali di detto supplemento. |
112 |
Inoltre, in violazione della giurisprudenza della Corte, il Tribunale avrebbe omesso di verificare l’esistenza di un obbligo legale di pagamento a carico del debitore. |
113 |
In secondo luogo, nell’ambito delle loro memorie depositate dinanzi alla Corte, le società WEPA, con la terza censura della seconda parte del loro secondo motivo, e la Repubblica federale di Germania hanno contestato, rispettivamente, i punti 62 e seguenti, 76, 79 e 110 nonché i punti da 62 a 64 e 76 della sentenza impugnata per il motivo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che, al fine di determinare la natura statale o meno delle risorse di cui trattasi, l’esistenza di un onere obbligatorio gravante sui consumatori o sui clienti finali e il controllo statale sui fondi o sui gestori di tali fondi sono due elementi che «fanno parte di un’alternativa». Si tratterebbe, al contrario, di criteri cumulativi, come risulterebbe dalla giurisprudenza derivante, in particolare, dalle sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413, punti 66, 69, 70, 72 e 75), del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punto 72), del 15 maggio 2019, Achema e a. (C‑706/17, EU:C:2019:407), nonché del 16 settembre 2021, FVE Holýšov I e a./Commissione (C‑850/19 P, EU:C:2021:740). |
114 |
Inoltre, le società WEPA affermano, con la seconda censura della seconda parte del loro secondo motivo, che un terzo criterio deve essere soddisfatto. Dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe infatti che deve essere dimostrato un nesso sufficientemente diretto tra il supplemento controverso e il bilancio dello Stato per poter concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto «concesso mediante risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Orbene, né la decisione controversa né la sentenza impugnata conterrebbero elementi che consentano di concludere che il supplemento controverso presenti un tale nesso con il bilancio dello Stato. Inoltre, dalle constatazioni della Commissione e del Tribunale risulterebbe che né la BNetzA né alcun altro organismo statale avrebbe assunto la responsabilità della compensazione integrale delle perdite di entrate. |
115 |
Per di più, secondo la Repubblica federale di Germania, l’interpretazione del Tribunale, fondata su criteri alternativi, sarebbe in contraddizione con i punti da 97 a 109 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale avrebbe esaminato l’esistenza di un controllo statale, pur avendo già concluso per l’esistenza di un onere obbligatorio. |
116 |
In terzo luogo, ad avviso della Repubblica federale di Germania, tale approccio del Tribunale non sarebbe suffragato neppure dagli articoli 30 e 110 TFUE, che riguarderebbero essenzialmente la soppressione e il divieto delle misure protezionistiche. |
117 |
In quarto luogo, la Repubblica federale di Germania sostiene che l’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, secondo la quale si dovrebbe presumere che qualsiasi prelievo abbia un’origine statale, indipendentemente dagli obiettivi perseguiti da tale disposizione, è errata in diritto. Detta interpretazione porterebbe a una conseguenza non prevista dai Trattati, vale a dire che qualsiasi regolamentazione dei prezzi di mercato condurrebbe ad un utilizzo di risorse statali e dovrebbe quindi essere notificata, conformemente all’articolo 108 TFUE. Orbene, una regolamentazione del genere rientrerebbe nell’ambito di applicazione della libera circolazione delle merci e non delle norme relative agli aiuti di Stato. |
118 |
La Commissione contesta la fondatezza della seconda censura della seconda parte del secondo motivo dedotto dalle società WEPA e ritiene che la prima parte nonché la terza censura della seconda parte di tale motivo, così come la prima parte del motivo unico dedotto dalla Repubblica federale di Germania siano, in quanto tali, inconferenti. |
– Giudizio della Corte
119 |
Le società WEPA e la Repubblica federale di Germania contestano, in sostanza, al Tribunale il fatto di aver applicato un criterio giuridico errato per determinare se gli importi risultanti dal supplemento controverso hanno origine da «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
120 |
Secondo costante giurisprudenza, la qualificazione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, presuppone che siano cumulativamente soddisfatte quattro condizioni, vale a dire che esista un intervento dello Stato o «mediante risorse statali», che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che detto intervento conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che il medesimo intervento falsi o minacci di falsare la concorrenza (sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES,C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata). |
121 |
Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, da costante giurisprudenza risulta che una misura può essere qualificata come intervento dello Stato o come aiuto concesso «mediante risorse statali» qualora, da un lato, essa sia concessa direttamente o indirettamente mediante tali risorse e, dall’altro, sia imputabile ad uno Stato membro (sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 et C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata). |
122 |
Per quanto riguarda, più in particolare, la condizione relativa al fatto che il vantaggio sia concesso «mediante risorse statali», la Corte, nella sua giurisprudenza, ha elaborato due criteri che consentono di stabilire che fondi mediante i quali viene concesso un vantaggio tariffario, in virtù della normativa nazionale, costituiscono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES,C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punti 34, 38, 39 e 42). |
123 |
In tal senso, in primo luogo, i fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa costituiscono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES,C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 38). |
124 |
Secondo la giurisprudenza della Corte che precisa tale criterio, importi risultanti dal supplemento di prezzo imposto dallo Stato agli acquirenti di elettricità sono equivalenti a un prelievo gravante sull’energia elettrica e hanno origine da «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per essere considerati come tali, i fondi devono provenire da contributi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato membro di cui trattasi ed essere gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa, indipendentemente dalla questione se il meccanismo di finanziamento rientri, in senso stretto, nella categoria dei prelievi di natura tributaria nel diritto nazionale. Per contro, non è sufficiente che i gestori di rete trasferiscano sul prezzo di vendita dell’energia elettrica ai loro clienti finali l’onere derivante dai costi supplementari provocati dal loro obbligo di acquistare elettricità prodotta a partire da talune fonti di energia alle tariffe fissate dalla legge, ove tale compensazione risulti non già da un obbligo legale, ma soltanto da una prassi. Infatti, in un caso del genere, il prelievo non potrebbe essere considerato obbligatorio (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES,C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punti da 34 a 37 nonché giurisprudenza ivi citata). |
125 |
In secondo luogo, il fatto che delle somme restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse possano essere qualificate come «risorse statali», ai sensi di tale disposizione (sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES,C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata). |
126 |
I criteri menzionati ai punti 123 e 125 della presente sentenza costituiscono criteri alternativi che consentono di stabilire che una misura è concessa «mediante risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES,C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 42), come riconosciuto dalla Covestro e dalla Repubblica federale di Germania all’udienza di discussione in risposta a un quesito della Corte relativamente alla portata della sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1). |
127 |
Ne consegue, sotto un primo profilo, che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere, ai punti da 62 a 64 e 76 della sentenza impugnata, che il carattere statale delle risorse, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, possa essere dimostrato sulla base di due condizioni alternative relative, l’una, all’esistenza di un onere obbligatorio gravante sui consumatori o sui clienti finali e, l’altra, al controllo statale sulla gestione del sistema e, in particolare, sui fondi o sui gestori di tali fondi. Tenuto conto delle risposte fornite dalla Repubblica federale di Germania all’udienza di discussione, tutti gli argomenti di tale Stato membro diretti a contestare tale valutazione devono essere respinti. |
128 |
Gli argomenti delle società WEPA secondo i quali la giurisprudenza della Corte non avrebbe sancito criteri alternativi sono fondati proprio sulla giurisprudenza della Corte, che quest’ultima ha sintetizzato nella sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1) e da cui essa ha dedotto l’esistenza di due criteri alternativi. Tali argomenti sono dunque anch’essi destinati all’insuccesso. |
129 |
Inoltre, nella misura in cui le società WEPA affermano che il Tribunale avrebbe dovuto applicare una nozione di «prelievo» da intendersi come l’imposizione unilaterale e, con un atto di esercizio di pubblici poteri, di un obbligo di pagamento nonché un criterio relativo all’esistenza di un nesso sufficientemente diretto tra il bilancio dello Stato e il supplemento controverso, occorre constatare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte esposta ai punti da 123 a 125 della presente sentenza, nessuna delle alternative correttamente accolte dal Tribunale menziona un siffatto criterio. L’esistenza di un onere obbligatorio, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 123 della presente sentenza, deve essere valutata alla luce degli elementi rilevati al punto 124 della medesima. Questi ultimi sono stati determinati dalla giurisprudenza della Corte riprodotta ai punti da 55 a 62 della sentenza impugnata e riassunti ai punti da 34 a 37 della sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1), senza che ciò sia specificamente contestato nell’ambito delle presenti impugnazioni. Verificando, come da esso annunciato ai punti 76 e 77 della sentenza impugnata, se il supplemento controverso fosse imposto dallo Stato e integralmente ripercosso, mediante un obbligo legale, sui debitori finali di tale supplemento, il Tribunale si è conformato a tale giurisprudenza. |
130 |
Sotto un secondo profilo, contrariamente a quanto afferma la Repubblica federale di Germania, non si può contestare al Tribunale il fatto di aver ritenuto opportuno esaminare, ai punti da 97 a 109 della sentenza impugnata, l’esistenza di un controllo statale sui fondi percepiti a titolo del supplemento controverso o sui gestori di rete, dopo aver constatato, al punto 96 di detta sentenza, l’esistenza di un prelievo parafiscale o di un onere obbligatorio che implica l’utilizzo di risorse statali. |
131 |
È vero che il Tribunale avrebbe potuto evitare tale esame relativo all’esistenza di un controllo statale, tenuto conto della natura alternativa dei due criteri da esso esaminati. Tuttavia, nulla osta a che, segnatamente per motivi di buona amministrazione della giustizia, il Tribunale prosegua il suo ragionamento con considerazioni ad abundantiam, come, nel caso di specie, quelle relative all’esistenza di un controllo statale, così come la Corte ha fatto al punto 41 della sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1). |
132 |
Sotto un terzo profilo, nella misura in cui la Repubblica federale di Germania afferma che sarebbe contrario agli obiettivi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presumere che qualsiasi prelievo abbia un’origine statale, il suo argomento si basa su una premessa e su una lettura erronee della sentenza impugnata. |
133 |
Infatti, da un lato, come risulta dal punto 123 della presente sentenza, non sono i fondi alimentati mediante qualsiasi imposta, ma solo quelli alimentati mediante un prelievo obbligatorio, previsto dalla normativa nazionale, gestito e ripartito conformemente a tale normativa, a poter costituire «risorse statali», ai sensi di tale disposizione. Dall’altro lato, come rilevato al punto 129 della presente sentenza, il Tribunale si è appunto adoperato, come risulta dai punti 76 e 77 della sentenza impugnata, per verificare se il supplemento controverso fosse imposto dallo Stato e integralmente ripercosso, in base a un obbligo legale, sui debitori finali di tale supplemento. |
134 |
Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda l’argomento sviluppato dalla Repubblica federale di Germania in merito agli articoli 30 e 110 TFUE, occorre constatare che, al punto 85 della motivazione della sentenza impugnata, svolto ad abundantiam, introdotto dalla locuzione avverbiale «[p]eraltro», il Tribunale ha tenuto conto della giurisprudenza relativa a tali disposizioni. Esso ne ha dedotto che la qualità del debitore del prelievo era irrilevante, nei limiti in cui il prelievo ha per oggetto il prodotto di cui trattasi o un servizio necessario in relazione con tale prodotto. Esso ha aggiunto che l’elemento decisivo è allora costituito dal fatto che le entità destinatarie del prelievo non sono semplicemente vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie, ma sono incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale. |
135 |
Poiché detto punto della motivazione è svolto ad abundantiam, l’argomento che lo censura è inconferente. |
136 |
In ogni caso, si deve ritenere che il Tribunale abbia fatto riferimento alla giurisprudenza relativa agli articoli 30 e 110 TFUE non già per valutare il supplemento controverso alla luce di tali disposizioni, bensì per corroborare la sua analisi di detto supplemento alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Non si può pertanto contestare al Tribunale il fatto di aver confuso i regimi giuridici distinti derivanti, rispettivamente, dalle prime due di queste disposizioni del Trattato FUE e dalla terza di esse. |
137 |
Infine, per quanto riguarda gli argomenti delle società WEPA relativi all’assenza, nel caso di specie, di un obbligo di pagamento imposto ai consumatori finali di energia elettrica nonché alla mancata compensazione delle perdite di entrate, esposti ai punti 112 e 114 della presente sentenza, essi si ricollegano all’esame della fondatezza delle valutazioni dedicate dal Tribunale all’esistenza di un prelievo obbligatorio. Essi saranno quindi esaminati nell’ambito di tale esame. |
138 |
Dai punti della motivazione che precedono risulta che, con la riserva espressa al punto precedente della presente sentenza, la prima parte nonché la seconda e la terza censura della seconda parte del secondo motivo delle società WEPA e la prima parte del motivo unico dedotto dalla Repubblica federale di Germania devono essere respinte in quanto in parte inconferenti e in parte infondate. |
Sull’esistenza di un prelievo obbligatorio
– Argomenti delle parti
139 |
Le società WEPA, con alcuni dei loro argomenti menzionati ai punti 112 e 114 della presente sentenza, e la Repubblica federale di Germania, con la seconda parte del suo motivo unico, affermano, in sostanza, che, ai punti 78 e da 82 a 89 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE qualificando il supplemento controverso come prelievo parafiscale o come onere obbligatorio. |
140 |
Le società WEPA, da un lato, contestano al Tribunale il fatto di aver omesso di verificare l’esistenza di un obbligo legale di pagamento a carico del debitore. A loro avviso, è pacifico che la decisione della BNetzA del 2011 non contiene un tale obbligo e non è indirizzata agli utilizzatori della rete, cosicché l’obbligo di pagare il supplemento controverso era di natura puramente contrattuale. Anche supponendo che sia esistito, in virtù di tale decisione, un obbligo di riscossione del supplemento controverso e di ripercussione sugli utilizzatori della rete, un obbligo del genere non sarebbe sufficiente per constatare l’utilizzo di risorse statali. Inoltre, la BNetzA non avrebbe né fissato l’importo di tale supplemento né riscosso quest’ultima. Essa non sarebbe investita di alcun potere di disposizione sugli importi riscossi. |
141 |
Dall’altro lato, le società WEPA sostengono che, come risulterebbe dalle constatazioni della Commissione e del Tribunale, né la BNetzA né alcun altro organismo statale avrebbe assunto la responsabilità della compensazione integrale delle perdite di entrate. |
142 |
La Repubblica federale di Germania afferma, da un lato, che, in particolare ai punti 77, 82, 83 e 85 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente constatato che il rapporto tra il fornitore e il consumatore finale di energia elettrica non era determinante per concludere nel senso dell’esistenza di un onere obbligatorio, per il motivo erroneo che il supplemento controverso è riscosso non già sul consumo di energia elettrica, bensì sull’utilizzo della rete. Dall’altro lato, ai punti 84 e da 86 a 89 di tale sentenza, il Tribunale si sarebbe erroneamente riferito, e senza alcuna motivazione, all’obbligo di prelievo e ne avrebbe erroneamente dedotto un obbligo di pagamento del supplemento controverso previsto dalla legge nazionale. In assenza di un obbligo legale di pagamento di tale supplemento, la riscossione di quest’ultimo potrebbe aver avuto luogo solo sulla base delle norme di diritto civile. Il ragionamento del Tribunale per giungere a tale constatazione e a tale deduzione sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza della Corte. |
143 |
La Commissione contesta l’insieme di tali argomenti e ritiene che quelli dedotti dalla Repubblica federale di Germania si fondino su una lettura erronea della sentenza impugnata e della giurisprudenza della Corte e che essi siano, in ogni caso, inconferenti. |
– Giudizio della Corte
144 |
Come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 123 della presente sentenza, i fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa costituiscono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
145 |
Nel caso di specie, dopo aver valutato, ai punti da 77 a 95 della sentenza impugnata, il supplemento controverso, il Tribunale ha concluso, al punto 96 di tale sentenza, che detto supplemento implicava l’utilizzo di risorse statali. A sostegno di tale conclusione, esso ha rilevato che la decisione della BNetzA del 2011 imponeva ai gestori del sistema di distribuzione l’obbligo di riscuotere il supplemento controverso presso gli utilizzatori della rete e di trasferire i corrispondenti introiti ai gestori del sistema di trasmissione. Esso ha altresì ritenuto che il meccanismo di tale supplemento garantiva ai gestori di rete che le loro perdite di entrate derivanti dall’esenzione controversa fossero integralmente compensate, poiché l’importo di detto supplemento era adattato all’importo delle risorse richieste a causa di tale esenzione. Esso ha inoltre sottolineato che tale importo era determinato secondo una metodologia fissata dalla decisione della BNetzA del 2011, con la precisazione che, per il 2012, tale decisione ha fissato l’importo iniziale del medesimo supplemento. |
146 |
In primo luogo, le società WEPA e la Repubblica federale di Germania affermano che il Tribunale ha erroneamente constatato l’esistenza di un obbligo di pagamento del supplemento controverso a carico dei consumatori finali, i quali, inoltre, sono stati erroneamente definiti come comprendenti gli utilizzatori della rete. |
147 |
Anzitutto, per quanto riguarda l’individuazione dei debitori finali del supplemento controverso, il Tribunale ha ritenuto, al punto 82 della sentenza impugnata, che tale supplemento riguardava unicamente il rapporto tra i gestori di rete e gli utilizzatori della rete, in quanto detto supplemento è riscosso a seguito non già del consumo di energia elettrica, bensì dell’utilizzo della rete. Esso ne ha dedotto, al punto 83 di tale sentenza, che la questione se i fornitori di energia elettrica fossero a loro volta obbligati a ripercuotere detto supplemento sui consumatori finali di energia elettrica era priva di pertinenza. A suo avviso, infatti, i debitori finali del supplemento erano gli utilizzatori della rete, vale a dire i fornitori stessi nonché i consumatori finali direttamente collegati alla rete, e non gli altri consumatori finali. |
148 |
Al riguardo, la considerazione secondo cui il supplemento controverso è riscosso a seguito dell’utilizzo della rete e quella secondo cui gli utilizzatori della rete devono essere considerati consumatori finali rientrano in una valutazione di fatto. Orbene, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 93 della presente sentenza, non spetta alla Corte controllare una tale valutazione, in assenza di una qualsivoglia allegazione di snaturamento. |
149 |
Poi, per quanto riguarda l’esistenza di un obbligo di pagamento in capo agli utilizzatori della rete, dai punti 84 e da 86 a 88 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha fatto proprie le valutazioni della Commissione secondo le quali la decisione della BNetzA del 2011 imponeva ai gestori del sistema di distribuzione l’obbligo di riscossione e di ripercussione del supplemento controverso e che tale decisione prevedeva di trasferire mensilmente gli introiti derivanti da tale supplemento ai diversi gestori di sistemi di trasmissione. Esso ne ha concluso che il supplemento controverso, istituito da un’autorità amministrativa mediante una misura regolamentare, aveva carattere obbligatorio nei confronti degli utilizzatori della rete. |
150 |
Dalle constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale, che non spetta alla Corte controllare, risulta che la decisione della BNetzA del 2011 obbligava i gestori del sistema di distribuzione a riscuotere il supplemento controverso presso gli utilizzatori della rete. È altresì pacifico, alla luce delle constatazioni di fatto del Tribunale ai punti 12, 66 e 93 della sentenza impugnata, che non spetta alla Corte controllare, che tale decisione prevedeva il metodo secondo cui l’importo del supplemento controverso doveva essere determinato, ogni anno, dai gestori del sistema di trasmissione. |
151 |
Orbene, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 124 della presente sentenza, si deve ritenere che importi risultanti da un prelievo obbligatorio che, come il supplemento controverso, è imposto da una misura regolamentare, la quale individua i soggetti, eventualmente privati, incaricati della riscossione di tale prelievo presso debitori parimenti individuati da tale misura e definisce il metodo, anche se generale, che consente di determinare l’importo di detto prelievo e il suo adeguamento annuale, hanno origine da «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, poiché il medesimo prelievo trova la sua fonte in una misura regolamentare, che obbliga i gestori di rete a riscuoterlo, non si può affermare che esso sia il risultato di una mera prassi. |
152 |
È irrilevante, al riguardo, che la misura regolamentare preveda soltanto un obbligo di riscossione del supplemento controverso a carico dei gestori di rete senza identificare esplicitamente un obbligo di pagamento di detto supplemento a carico degli utilizzatori della rete. L’effetto utile dell’obbligo legale di riscossione di detto supplemento implica, infatti, necessariamente un obbligo simmetrico di prelievo a carico dei suoi debitori. |
153 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la compensazione, evocata dalle società WEPA, dei costi generati dall’esenzione controversa, occorre ricordare che il Tribunale, riferendosi alla decisione della BNetzA del 2011, ha fatto propria, ai punti 90, 91 e 94 della sentenza impugnata, la constatazione effettuata dalla Commissione nella decisione controversa secondo cui il meccanismo del supplemento controverso garantiva ai gestori di rete che le loro perdite di entrate derivanti dall’esenzione controversa fossero integralmente compensate, poiché l’importo di tale supplemento era adattato all’importo delle risorse richieste a causa di tale esenzione. |
154 |
Orbene, come già rilevato al punto 106 della presente sentenza, la valutazione secondo cui il metodo di determinazione dell’importo del supplemento controverso previsto dalla decisione della BNetzA del 2011 doveva consentire di coprire la totalità dei costi connessi all’esenzione controversa rientra in una valutazione di fatto del Tribunale che non spetta alla Corte controllare in sede di impugnazione in assenza di una qualsivoglia allegazione di snaturamento, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 93 della presente sentenza. |
155 |
Alla luce dei punti della motivazione che precedono, gli argomenti delle società WEPA nonché la seconda parte del motivo unico dedotto dalla Repubblica federale di Germania devono essere respinti in quanto in parte irricevibili e in parte infondati. |
Sul controllo statale
– Argomenti delle parti
156 |
Le società WEPA, con la prima censura della seconda parte del loro secondo motivo, e la Repubblica federale di Germania, con la terza parte del suo motivo unico, contestano, in sostanza, al Tribunale il fatto di essere incorso in un errore di diritto dichiarando che esiste un controllo statale sui fondi derivanti dal supplemento controverso. |
157 |
La Commissione ritiene che tale censura nonché tale terza parte siano infondate e, in ogni caso, inconferenti. |
– Giudizio della Corte
158 |
Come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti da 122 a 126 della presente sentenza, l’esistenza di un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa e l’esistenza di un controllo statale sulle somme di cui trattasi costituiscono due criteri alternativi che consentono di individuare «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
159 |
Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, al punto 96 della sentenza impugnata, che il supplemento controverso costituiva un prelievo parafiscale o un onere obbligatorio implicante l’uso di «risorse statali», ai sensi di tale giurisprudenza. Come risulta dai punti da 144 a 155 della presente sentenza, le società WEPA e la Repubblica federale di Germania non sono riuscite a dimostrare che tale constatazione del Tribunale sia viziata da un errore di diritto. |
160 |
Orbene, detta constatazione è, di per sé, sufficiente per ritenere che la misura in questione fosse concessa mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, senza che sia necessario esaminare se le somme in questione fossero sotto controllo statale. |
161 |
Pertanto, la prima censura della seconda parte del secondo motivo dedotto dalle società WEPA e la terza parte del motivo unico della Repubblica federale di Germania sono inconferenti. |
162 |
Dall’insieme dei punti della motivazione che precedono risulta che il secondo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione nella causa C‑795/21 P nonché il motivo unico dedotto a sostegno dell’impugnazione nella causa C‑796/21 P devono essere integralmente respinti. |
163 |
Di conseguenza, poiché tutti i motivi dedotti a sostegno delle impugnazioni principali nelle cause C‑795/21 P e C‑796/21 P sono stati respinti, tali impugnazioni devono essere integralmente respinte. |
Sulle spese
164 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, resi applicabili al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e che, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese. |
165 |
Nel caso di specie, le società WEPA e la Repubblica federale di Germania sono rimaste soccombenti in tutte le loro conclusioni riguardanti, rispettivamente, l’impugnazione principale nella causa C‑795/21 P e l’impugnazione principale nella causa C‑796/21 P, mentre la Commissione è rimasta soccombente in tutte le sue conclusioni riguardanti le impugnazioni incidentali in tali cause. |
166 |
Di conseguenza, sarà operata un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie decidendo che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese. |
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.